Gazzetta n. 191 del 18 agosto 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011
Criteri e modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 4, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanita', emanato d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualita' e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalita' per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase, ulteriori titoli che, conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali, non erano stati ritenuti equipollenti ai sensi del comma 1, dello stesso articolo 4;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, a seguito dell'entrata in vigore della quale le materie «professioni» e «tutela della salute» sono diventate materie ricadenti nella legislazione concorrente;
Visto il precedente accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fra i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, in data 16 dicembre 2004 (Rep. Atto n. 2152);
Vista la nota in data 7 luglio 2010, con la quale il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ha trasmesso, ai fini dell'esame in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, la proposta volta ad introdurre talune modifiche della disciplina del predetto Accordo del 16 dicembre 2004;
Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, in data 10 febbraio 2011 (Rep. Atto n. 17/CSR), ed in particolare l'articolo 10 che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il relativo recepimento, al fine di assicurare l'immediata e uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale;
Su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Decreta:

Art. 1

1. E' recepito l'accordo raggiunto il 10 febbraio 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, riportato in allegato, che e' parte integrante del presente decreto.
Roma, 26 luglio 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini
 
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
concernente i criteri e le modalita' per il riconoscimento
dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei
titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4,
comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (Rep. Atti n. 17/CSR
del 10 febbraio 2011).
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 10 febbraio 2011:
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 19992, n. 42, che demanda ad un decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, l'individuazione di criteri e modalita' per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari dell'area sanitaria, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi;
Considerato che, in ragione del mutato quadro costituzionale, i Ministeri della salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e le Regioni e Province autonome hanno a suo tempo convenuto di dare attuazione alla predetta disposizione di legge facendo ricorso, anziche' al previsto provvedimento ministeriale, ad un Accordo che e' stato perfezionato nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 (Rep. Atto n. 2152);
Vista la nota in data 7 luglio 2010, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini dell'esame in Conferenza Stato-Regioni, la proposta di accordo in oggetto, previamente concertata con il Ministero dell'universita' e della ricerca, volta ad introdurre talune modifiche della disciplina di cui al citato Accordo del 16 dicembre 2004;
Vista la lettera in data 20 luglio 2010 con la quale tale proposta e' stata diramata alle Regioni e Province autonome;
Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 17 settembre 2010, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno avanzato alcune richieste emendative dello schema di accordo in parola;
Vista la lettera in data 30 settembre 2010, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova proposta di accordo che tiene conto degli approfondimenti condotti nella predetta riunione tecnica;
Considerato che, in data 4 ottobre 2010, tale nuova stesura e' stata inoltrata alle Regioni ed alle Province autonome;
Vista la nota dell'11 novembre 2010, diramata ai Ministeri interessati in data 16 novembre 2010, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha formulato ulteriori osservazioni sullo schema di accordo in parola;
Vista la nota in data 7 dicembre 2010, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di accordo indicato in oggetto;
Considerato che, con lettera in data 13 dicembre 2010, tale definitiva versione e' stata diramata alle Regioni e alle Province autonome;
Vista la lettera in data 14 gennaio 2011 con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il proprio assenso sullo schema di accordo di cui trattasi, nel testo trasmesso dal Ministero della salute con l'anzidetta nota del 7 dicembre 2010;
Rilevato che, nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato l'esigenza che all'articolo 4, comma 3, dello schema di accordo in parola siano aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonche' sul relativo trattamento economico»;
Considerato che i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e del Ministero della salute hanno fatto presente di ritenere accoglibile la richiesta emendativa come sopra formulata;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente accordo stabilisce - con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualita' e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale - i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi.
2. Il riconoscimento dell'equivalenza di cui al comma 1 e' attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato sia autonomo.
3. Fermo restando quanto stabilito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999, possono essere presi in considerazione, ai fini dell'equivalenza, esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Art. 2.
Criteri di valutazione

1. Il titolo oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario e' valutato, in ogni caso, sulla base dei seguenti parametri:
a) durata del corso di formazione regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo;
b) esperienza lavorativa.
2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio ricavato dalle tabelle contenute nell'allegato A del presente accordo, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi.
3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione teorica sia le ore di formazione pratica. Se non e' raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il punteggio attribuito a questo parametro e' ridotto, calcolandolo in proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno.
4. L'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attivita' coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l'equivalenza. Tale attivita' deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di stipula del presente accordo e deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attivita' e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta dichiarazione puo' essere integrata o sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attivita' e le eventuali qualifiche ricoperte. Nel caso di attivita' lavorativa non subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente alinea, e' sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente documentazione:
a) certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli anni di attivita' dichiarata;
b) dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata;
c) eventuale copia dei contratti di collaborazione.

Art. 3.
Attribuzione punteggio

1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'allegato A. Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il titolo e' riconosciuto equivalente. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non puo' essere dichiarato equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti ma superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Art. 4.
Finalita' ed effetti del riconoscimento

1. Il riconoscimento dell'equivalenza e' effettuato ai fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo.
2. L'accesso alla formazione post-base e' comunque subordinato al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
3. Il riconoscimento dell'equivalenza non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro gia' instaurati al momento del riconoscimento, nonche' sul relativo trattamento economico.

Art. 5.
Titoli ammessi alla procedura di valutazione

1. I titoli che possono essere ammessi alla valutazione ai fini del riconoscimento dell'equivalenza devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, e iniziati entro il 31 dicembre 1995.
2. Fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono ammissibili all'istruttoria e alla successiva valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 che, in conformita' all'ordinamento allora vigente, abbiano consentito l'esercizio professionale.

Art. 6.
Titoli esclusi dalla procedura di valutazione

1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza di cui al presente accordo i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:
a) Infermiere generico (legge 29 ottobre 1954, n. 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29 ottobre 1954, n. 1046);
c) Puericultrice (articoli 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturita' professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanita' 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturita' professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanita' 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099, sulla «Tutela sanitaria delle attivita' sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanita');
k) titoli universitari rilasciati dalla Facolta' di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963, n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;
o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto del 25 febbraio 1971, n. 124, articolo 10 e dal D.M. n. 19 del 12 dicembre 1990.

Art. 7.
Procedura

1. La procedura per il riconoscimento dell'equivalenza si avvia su istanza dell'interessato, che deve essere inoltrata alla Regione o Provincia autonoma che ha formalmente autorizzato e svolto sul proprio territorio il corso al termine del quale e' stato conseguito il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell'equivalenza.
2. Ogni Regione e Provincia autonoma adottera' le forme di pubblicita' che riterra' piu' idonee in ordine alle modalita' di presentazione delle istanze.
3. Ogni Regione e Provincia autonoma cura la fase iniziale dell'istruttoria relativamente ai titoli i cui corsi di formazione sono stati formalmente autorizzati nel proprio territorio, trasmettendo successivamente gli atti al Ministero della Salute.
4. Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, le Regioni e le Province Autonome interessate compilano le schede di cui al Modello A ed al Modello B, che formano parte integrante del presente Accordo.
5. Ricevuta la documentazione dalla Regione o Provincia autonoma procedente, il Ministero della Salute indice una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, un rappresentante delle Regioni nominato dalla Commissione Salute, e un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma. In ogni caso, dovra' essere presente un rappresentante della Regione o Provincia autonoma che ha curato la fase iniziale dell'istruttoria.
6. Nell'ambito della Conferenza di servizi puo' essere sentito anche un rappresentante designato dall'Ordine o Collegio professionale ove esistenti, ovvero dalle Associazioni maggiormente rappresentative della professione sanitaria a cui i titoli per i quali viene richiesta l'equivalenza si riferiscono.
7. La Conferenza di servizi valuta le istanze sulla base dei criteri e dei parametri di cui al presente accordo.
8. La Conferenza di servizi ha facolta' di organizzare i propri lavori secondo le modalita' operative e le priorita' che riterra' opportuno individuare.
9. La Conferenza di servizi non viene convocata qualora si sia gia' pronunciata su fattispecie identiche a quelle oggetto di valutazione. In tal caso il Ministero della salute procede tenendo conto delle determinazioni gia' adottate.

Art. 8.
Termini

1. Il procedimento per la valutazione delle istanze deve essere concluso con un provvedimento espresso entro e non oltre 180 giorni dalla data del suo avvio, che decorre da quando l'istanza dell'interessato e' ricevuta dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento.
2. La trasmissione degli atti al Ministero della Salute deve essere effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome entro e non oltre 100 giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 9.
Clausola di invarianza

1. Con il presente accordo non si da' luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.
Recepimento

1. Il presente accordo e' recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Art. 11.
Abrogazioni

1. L'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, rep. n. 2152, recante i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e' abrogato.

Il presidente: Fitto
Il segretario: Siniscalchi
 
Allegato A
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