Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lamezia». |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla Regione Calabria, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Lamezia»; Visto il parere favorevole della Regione Calabria sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione del 24 e 25 maggio 2011, presente il funzionario della Regione Calabria, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
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PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "LAMEZIA"
Articolo 1
(Denominazione dei vini)
1. La denominazione di origine controllata "Lamezia" e' riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco; rosso, anche riserva e novello; rosato; passito; spumante; spumante rosato; Greco; Greco nero; Gaglioppo; Mantonico.
Articolo 2
(Base ampelografica)
1. I vini a denominazione di origine controllata "Lamezia" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale le seguenti composizioni ampelografiche: "Lamezia" bianco: Greco B.: minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011. "Lamezia" rosso, rosato e novello: Gaglioppo e Magliocco da soli o congiuntamente dal 35 al 45%, Greco N. e Marsigliana da soli o congiuntamente dal 25 al 45%; possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40% le uve a bacca nera provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011. "Lamezia" Greco: Greco B. minimo: 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%. "Lamezia" Greco nero: Greco nero minimo: 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%. "Lamezia" Gaglioppo: Gaglioppo minimo: 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%. "Lamezia" Mantonico: Mantonico minimo: 85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%. "Lamezia" passito: Greco 50%, Mantonico 35%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%. "Lamezia" spumante: Greco B., Mantonico e Gaglioppo da soli o congiuntamente fino all'85%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%. "Lamezia" spumante rosato: Greco B., Mantonico e Gaglioppo da soli o congiuntamente fino all'85%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3
(Zona di produzione)
1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lamezia» devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni tutti in provincia di Catanzaro: Curinga, Falerna, Ferolelo Antico, Gizzeria, Francavilla Angitola, Maida, Pianopoli, LameziaTerme, S. Pietro a Maida. 2. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal centro abitato di S. Eufemia di Lamezia Terme, il limite segue per la strada statale Tirrena inferiore (n. 18) verso nord-ovest e superata la stazione ferroviaria di Falerna di circa km I in localita' Posto del Bosco, incrocia il torrente Griffo, segue questi in direzione nord-est sino alla strada per Castiglione Marittimo (raggiungendo lungo questa il centro abitato. Da Castiglione Marittimo , in direzione sud-est, prosegue per il sentiero che attraversa le quote 201, 195, 243,206 costeggiando ad ovest Serra di Pirro, raggiunge il torrente Tridattoli (contrada Petraro) risale il corso d'acqua e all'altezza della quota 287 per una retta, in direzione est, raggiunge la strada che segue verso nord-est at traverso le localita' Pantanello e Rizzica fino a raggiungere il centro abitato di Gizzeria. Da Gizzeria prosegue verso sud-est per la strada statale n. 18 (diramazione) fino al km 28,200 circa, all'incrocio con il torrente Bagni, segue questi verso nord tino alla confluenza del fosso Difesa che risale in direzione nord- est fino ad incrociare la strada in localita' fondo Destre; segue tale strada in direzione est sino all'incrocio con il fosso Matacca e quindi prosegue verso sud- est per il sentiero che, passando a sud di case Bucolia di sotto, raggiunge il corso d'acqua affluente del torrente Cantagalli, risale tale affluente verso nord e giunto alla quota 615 prosegue verso sud per il sentiero e per la strada poi fino ad incrociare il nord di Crozzano e a confine comunale di Lamezia Tenne (Dosso Lupino) che segue verso est sino a raggiungere Palmatico, prende quindi la strada per Pianopoli che segue in di rezione sud, supera Accana Rosairia , Galli e Ferloteo Antico e attraversa Pianopoli e raggiunge la linea fer roviaria (quota 106), all'imbocco della galleria posta in prossimita' della stazione di Feroleto Antico. Segue quindi la linea ferroviaria in direzione sud-est sino al l'incrocio con la strada statale delle Calabrie in prossimita' del km 12200 prosegue per tale strada verso ovest fino a raggiungere in prossimita' del km 17.800 l'incrocio con la strada per Vena e lungo questa raggiunge tale centro abitato per proseguire verso sud- est lungo la strada che passando per la quota 203 raggiunge il confine comunale di Maida sul torrente Conicello prosegue quindi lungo questa in direzione ovest sino a raggiungere il centro abitato di Maida da dove segue la strada che attraversa i centri abitati di S. Pietro a Maida e Curinga sino ad incrociare la strada statale n. 19-bis in prossimita' del Km 32 e ad incrociare il confine comunale di Filadelfia (km 33,800) segue tale confine, in direzione sud-ovest prima e poi sud-est e sud, fino a raggiungere la strada per Filadelfia al Km 8,400 circa, procede lungo questa fino al km 8 per proseguire poi sul sentiero che in direzione sud raggiunge la strada per Francavilla Angitola e lungo questa tale centro abitato. Da Franca villa Angitola segue verso est il sentiero quindi lungo questa procede verso sud sino incrocia il corso d'acqua Fiumicello. discendendolo verso sud ovest sino ad incrociare la strada statale ti. 19-bis a nord-est di M.S Domenica e lungo tale strada prosegue verso ovest e poi a nord fino al 1 cm 36 (Piana di Curinga). Dal km 36 segue una retta verso nord fino ad incrociare la stazione ferroviaria di Curinga, quindi lungo la linea ferroviaria che raggiunge, prima della stazione di 5. Pietro a Maida Scalo, il confine comunale di Lamezia Terme, lungo questi prosegue verso nord-est prima e poi nord-ovest sino al ponte S. Ippolito (localita' il Palazzo). Da ponte S. Ippolito segue verso ovest il corso d'acqua che costeggia la localita' Scannagatti fino alla strada statale Tirrena inferiore (n. 18) per raggiungere lungo questa in direzione nord il centro abitato di S Eufemia di Lamezia Terme da dove e' iniziata la delimitazione.
Articolo 4
(Norme per la viticoltura)
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Lamezia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini del l'iscrizione all'albo, i vigneti male esposti e ricadenti in zone particolarmente umide. 3. I sesti di impianto, le forme di allevamento, a Guyot, cordone speronato , spalliera o alberello ed i sistemi di potatura, mista e corta, devono essere atti a non modificare le caratteristiche di qualita' delle uve e dei vini derivati. 4. E' escluso l'allevamento a tendone. I reimpianti devono prevedere un numero minimo di 4000 ceppi di vite per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 5. La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore ai 12 t per la tipologia bianco, Mantonico , Greco nero, Gaglioppo, 11 t per la tipologia rosso e rosato, 10 t per la tipologia Greco, spumante passito e riserva. 6. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione deve essere riportata attraverso la cernita delle uve, purche' quella globale non superi del 20% i limiti massimi su stabiliti. 7. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare alle tipologie bianco, Mantonico, Greco e rosato un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,00% vol, alle tipologie rosso, Greco nero, Gaglioppo dell'11,00% vol e per la menzione riserva 12,50% vol. 8. Le uve destinate alla produzione del passito devono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 11,00% vol con un residuo zuccherino massimo di 85 gr/lt e per lo spumante un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50% vol. 9. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione Calabria, su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le Organizzazioni di categoria interessate, puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato.
Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
1. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'affinamento e l'invecchiamento obbligatori devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte nella zona di produzione. 2. E' consentito che le suddette operazioni siano effettuate in strutture situate al di fuori del territorio di produzione, ma non oltre 5 chilometri, in linea d'aria, dal confine dei comuni anche solo in parte compresi nella zona di produzione. 3. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non quello del 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa delle uve in vino per le tipologia passito non deve essere superiore al 50%. 4. Lo spumante deve essere elaborato esclusivamente con metodo classico. La preparazione del vino base puo' essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare. Le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio successivo alla vendemmia dalla quale e' stato ottenuto il vino base piu' giovane. I vini, a partire dalla data del tiraggio, iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti di almeno nove mesi. 5. I vini a denominazione di origine controllata "Lamezia" passito devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, con appassimento naturale sulla pianta e/o su graticci e con possibilita' di una parziale disidratazione con aria ventilata. 6. Il tipo rosso, dopo diciotto mesi di invecchiamento, di cui almeno 12 mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia, puo' portare in etichetta la menzione aggiuntiva "riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia di produzione. 7. Il tipo rosso, elaborato secondo la specifica vigente normativa, puo' essere qualificato come vino novello. 8. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche qualitative.
Articolo 6
(Caratteristiche dei vini al consumo)
1. I vini a denominazione di origine controllata "Lamezia" devono rispondere rispettivamente, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: "Lamezia" bianco: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: fruttato, caratteristico; sapore: asciutto, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. "Lamezia" rosso: colore: rosso piu' o meno intenso, talvolta tendente al granato; odore: vinoso; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. "Lamezia" rosso riserva: colore: rosso piu' o meno intenso, tendente al granato; odore: gradevole, delicatamente vinoso, con eventuali sentori di legno; sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l. "Lamezia" rosso novello: colore: rosso rubino; profumo: fruttato; sapore: armonico fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. "Lamezia" rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: fragrante, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. "Lamezia" Greco; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: fruttato, gradevole, caratteristico; sapore: fresco, asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l. "Lamezia" passito: colore giallo piu' o meno intenso con riflessi dorati; odore: gradevole, fresco, caratteristico; sapore: dolce, pieno, armonico, di buona persistenza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; acidita' totale minima 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l. "Lamezia" spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: fine, ampio e composito; sapore: da extra brut a dry, sapido, fresco e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l; "Lamezia" spumante rosato: spuma: fine e persistente; colore: rosa tenue con eventuali riflessi violacei; odore: fine, ampio e composito; sapore: da extra brut a dry, sapido, fresco e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidita' totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. Greco nero: colore: rosso intenso con eventuali riflessi violacei; odore: intenso e vinoso; sapore: pieno, armonico ed elegante; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l. Mantonico: colore: giallo con riflessi paglierini piu' o meno intensi; odore : fruttato, fine, caratteristico; sapore: fresco pieno e sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l. Gaglioppo: colore: rosso rubino con lievi note violacee; odore intenso e fragrante; sapore: pieno, armonico ed elegante; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l. 2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)
1. Sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Lamezia» deve figurare l'annata di produzione delle uve, ad esclusione della tipologia Spumante. 2. Alla denominazione di origine controllata "Lamezia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore e similari. 3. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. 4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola del produttore, quali viticoltore, fattoria, tenuta, vigna, podere, cascina, masseria e similari, sono consentite in osservanza alle vigenti normative comunitarie nazionali in materia.
Articolo 8
(Confezionamento)
1. Sono previsti per tutti i vini bottiglie in vetro non superiori a 15 litri, ad eccezione del passito per il quale non sono ammesse bottiglie superiori a 0,750 litri. 2. Per le tipologie "Lamezia" rosso e bianco, anche e' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi fino a 20 litri. |
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