Gazzetta n. 192 del 19 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 20 giugno 2011, n. 557
Procedura di misurazione della lunghezza della canna di un'arma.


Ai Prefetti della Repubblica - Loro sedi
Al Commissario del Governo per la
Provincia di Trento
Al Commissario del Governo per la
Provincia di Bolzano
Al Presidente della giunta regionale
della Valle d'Aosta - Aosta
Ai Questori della Repubblica - Loro sedi
e, per conoscenza:
Al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri - Roma
Al Comando Generale della Guardia di
Finanza - Roma
Al Banco nazionale di prova delle armi da
fuoco portatili Gardone V.T. - Brescia

Nell'ambito del procedimento concernente la catalogazione delle anni, sono sovente emerse alcune criticita' connesse alla procedura da seguire per la corretta misurazione della lunghezza della canna delle armi stesse.
Questo Ufficio, pertanto, sentita la necessita' di pervenire ad un criterio di misurazione certo ed univoco ed onde fugare ogni dubbio interpretativo e, conseguentemente, evitare che gli interessati debbano - come frequentemente avviene - presentare istanze finalizzate alla rettifica del dato, ha sottoposto la questione anzidetta, per il parere, alla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di armi, la quale, nella seduta n. 2 del 23 marzo 2011, ha fornito le indicazioni tecniche - condivise dallo scrivente - nei termini che seguono.
Deve intendersi per lunghezza della canna di un'arma il tratto interno delimitato dalla faccia dell'otturatore in battuta su cui appoggia il fondello del bossolo e il piano passante per il vivo di volata.
La misurazione deve essere eseguita con le seguenti modalita':
chiusura dell'otturatore (o della bascula);
inserimento di un'asta rigida, fino a portarne il margine in battuta sulla faccia dell'otturatore;
effettuare un segno con una matita o con un pennarello sottile sull'asta in corrispondenza della sezione fuoriuscita della canna, senza accessorio;
estrazione dell'asta e misurazione, con un righello millimetrico, della distanza fra il segno effettuato e l'estremo dell'asta portato in battuta sulla faccia anteriore dell'otturatore. La misurazione, cosi' effettuata, puo' recare un margine di incertezza inferiore o uguale a 2 mm.
Infine, poiche' il citato Consesso ha ritenuto, ovviamente, non applicabile il sopra indicato criterio di misurazione alla categoria delle armi a rotazione (revolver), la lunghezza della canna di tali tipi di armi deve intendersi riferita al tratto interno misurato dal piano passante per il vivo di volata al piano passante per la base del cono di forzamento, escludendo, pertanto, il tamburo.
Cio' premesso, a corredo delle istanze di catalogazione delle armi, dovra' essere fornita una scheda tecnica, a firma del titolare o del legale rappresentante della licenza di P.S., ovvero dai rispettivi sostituti - sotto la propria responsabilita' penale, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendacie di formazione o uso di atti falsi - nella quale sia indicata la lunghezza della canna dell'arma oggetto dell'istanza, misurata secondo le procedure sopra illustrate.
Roma, 20 giugno 2011

Il direttore dell'Ufficio
per l'Amministrazione generale
Porzio
 
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