Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011, n. 141
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al comma 1 del medesimo articolo 2, puo' adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 aprile 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a na

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6-ter, e' inserito il seguente:
«6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 92, 95 e 117 della
Costituzione:
«Art. 92. Il Governo della Repubblica e' composto del
Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
Ministri.».
«Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo e ne e'
responsabile. Mantiene la unita' di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attivita' dei
Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti
dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei Ministeri.»
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 marzo
2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata
all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico
e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle
funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro e alla Corte dei conti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53:
«Art. 2 (Delega al Governo in materia di riforma del
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a
riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui
all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come
modificato dall'art. 1 della presente legge, e della
relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro
pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare
riferimento al sistema delle relazioni sindacali;
b) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia
delle procedure della contrattazione collettiva;
c) introduzione di sistemi interni ed esterni di
valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad
assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard
internazionali di qualita' e a consentire agli organi di
vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso
diretto alle informazioni relative alla valutazione del
personale dipendente;
d) garanzia della trasparenza dell'organizzazione del
lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi
sistemi retributivi;
e) valorizzazione del merito e conseguente
riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli
dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle
relative strutture amministrative;
f) definizione di un sistema piu' rigoroso di
responsabilita' dei dipendenti pubblici;
g) affermazione del principio di concorsualita' per
l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di
carriera;
h) introduzione di strumenti che assicurino una piu'
efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base
territoriale, conformemente al principio della parita' di
condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire,
mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento
al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale
requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato;
i) previsione dell'obbligo di permanenza per almeno
un quinquennio nella sede della prima destinazione anche
per i vincitori delle procedure di progressione verticale,
considerando titolo preferenziale nelle medesime procedure
di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti
di organico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi
fissati dai seguenti articoli, nonche' nel rispetto del
principio di pari opportunita', su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, relativamente all'attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera
a), 4, 5 e 6, nonche' previo parere della medesima
Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti
disposizioni della presente legge, sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere
entro sessanta giorni dalla data della trasmissione;
decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative e
correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano
le disposizioni rientranti nella competenza legislativa
esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, e quelle contenenti principi
generali dell'ordinamento giuridico, ai quali si adeguano
le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva
competenza.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che
risultino incompatibili con la specificita' del relativo
ordinamento.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1º settembre 1999, n. 205, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S. O.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art.19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale
del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente
della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali
generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico
e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti
statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai
sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato
nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati
nella classe di virtuosita' di cui all'art. 20, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo
articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto
nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi
dell'art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, non puo' in ogni caso superare la percentuale
del diciotto per cento della dotazione organica della
qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica
quanto previsto dal comma 6-bis.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 20 (Nuovo patto di stabilita' interno: parametri
di virtuosita'). - 1. A decorrere dall'anno 2012 le
modalita' di raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica delle singole regioni, esclusa la componente
sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali del territorio, possono essere concordate
tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo
accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie
locali e ove non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e
dell'UPI regionali. Le predette modalita' si conformano a
criteri europei con riferimento all'individuazione delle
entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per
il patto di stabilita' interno. Le regioni e le province
autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato
rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo,
attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno
successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo
complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano
ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili
del mancato rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita' interno e il monitoraggio a livello centrale,
nonche' il termine perentorio del 31 ottobre per la
comunicazione della rimodulazione degli obiettivi. La
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale,
monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30
novembre 2011, sono stabilite le modalita' per l'attuazione
del presente comma, nonche' le modalita' e le condizioni
per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del
presente comma delle regioni che in uno dei tre anni
precedenti siano risultate inadempienti al patto di
stabilita' e delle regioni sottoposte ai piani di rientro
dai deficit sanitari.
2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati,
a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'art.
14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti
del singolo livello di governo, i predetti enti sono
ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per gli affari regionali e per la coesione
territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di
virtuosita':
a) prioritaria considerazione della convergenza tra
spesa storica e costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilita' interno;
c) incidenza della spesa del personale sulla spesa
corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in
rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte
anche attraverso esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del
territorio; la valutazione del predetto parametro tiene
conto del suo valore all'inizio della legislatura o
consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse
ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale per gli enti locali;
g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva
partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale
e i tributi erariali, per le regioni;
h) effettiva partecipazione degli enti locali
all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse
e accertate;
l) operazione di dismissione di partecipazioni
societarie nel rispetto della normativa vigente.
2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli
obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti
territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai
livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al
comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi
relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando
come parametro di riferimento realta' rappresentative
dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualita-costi.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un
coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel
miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni
rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui
al citato comma 2.
2-quater. All'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, il comma 31 e' sostituito dal seguente:
«31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei
comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni
fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato
in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti
del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli
associati. I comuni assicurano comunque il completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a
30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno
due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi
individuate tra quelle di cui all'art. 21, comma 3, della
legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno
quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi
individuate tra quelle di cui all'art. 21, comma 3, della
citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le
sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'art.
21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009».
3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma
2, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, fermo
l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere
dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'art. 14 del
decreto-legge n. 78 del 2010. Le disposizioni del primo
periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno
2012. Gli enti locali di cui ai primi due periodi
conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo
finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo
conseguono un obiettivo pari a quello risultante
dall'applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della
percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo
dell'obiettivo 2011 dal decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo
precedente sono quelle definite dall'art. 1 commi 128 e 129
della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il
contributo dei predetti enti alla manovra per l'anno 2012
e' ridotto con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
in modo tale che non derivino effetti negativi, in termini
di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200
milioni di euro.
4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di
stabilita' interno fondato, nel rispetto dei principi del
federalismo fiscale di cui all'art. 17, comma 1, lettera
c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi, sulla
virtuosita' degli enti e sulla riferibilita' delle regole a
criteri europei con riferimento all'individuazione delle
entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando
quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica le misure previste
per l'anno 2013 dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono estese anche
agli anni 2014 e successivi.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli
anni 2013 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori
misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di
euro per l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014;
b) le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano per 1.000 milioni di euro per
l'anno 2013 e per 2.000 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014;
c) le province per 400 milioni di euro per l'anno
2013 e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013
e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
6.
7.
8.
9. Al comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti:
«Ai fini del computo della percentuale di cui al
periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche
dalle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che sono titolari di affidamento diretto di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero
che svolgono attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente
periodo non si applica alle societa' quotate su mercati
regolamentari.».
10. All'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
dopo il comma 111, e' inserito il seguente:
«111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti
posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si
configurano elusivi delle regole del patto di stabilita'
interno sono nulli.».
11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai
contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo
l'entrata in vigore del presente decreto.
12. All'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
dopo il comma 111-bis e' inserito il seguente:
«111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto
di stabilita' interno e' stato artificiosamente conseguito
mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme
elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno
posto in essere atti elusivi delle regole del patto di
stabilita' interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria
fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al
responsabile del servizio economico-finanziario, una
sanzione pecuniaria fino a 3 mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali.».
13. All'art. 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo e' soppresso.
14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica,
le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte
costituzionale, anche con riferimento all'attivita' di enti
strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per
gli affari regionali, tutte le attivita' intraprese, gli
atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o
preventivate ai fini dell'esecuzione.
15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle
decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, sentito il Presidente della regione
interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il
potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma,
della Costituzione, secondo le procedure di cui all'art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5
maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti
statali in favore degli enti locali, le disposizioni che
prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a
valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite
anche alle risorse spettanti a valere sul fondo
sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 dell'art. 2
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui
all'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e,
successivamente, a valere sul fondo perequativo di cui
all'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue.
17. All'art. 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «Tutte le entrate del comune di competenza
dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla
gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle
riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008,
purche' accertate successivamente al 31 dicembre 2007.».
17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente,
ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono
ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013
e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014.».
- Il testo dell'art. 110, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), e' il seguente:
«1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei
posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa
avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto
pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata,
di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti
dalla qualifica da ricoprire.».



 
Art. 2
Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 19 (Criteri per la differenziazione delle
valutazioni). - 1. In ogni amministrazione, l'Organismo
indipendente, sulla base dei livelli di performance
attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di
cui al Titolo II del presente decreto, compila una
graduatoria delle valutazioni individuali del personale
dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del
personale non dirigenziale.
2. In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale
e' distribuito in differenti livelli di performance in modo
che:
a) il venticinque per cento e' collocato nella fascia
di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del
cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento
accessorio collegato alla performance individuale;
b) il cinquanta per cento e' collocato nella fascia
di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione
del cinquanta per cento delle risorse destinate al
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale;
c) il restante venticinque per cento e' collocato
nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde
l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato
alla performance individuale.
3. Per i dirigenti si applicano i criteri di
compilazione della graduatoria e di attribuzione del
trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento
alla retribuzione di risultato.
4. La contrattazione collettiva integrativa puo'
prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per
cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non
superiore a cinque punti percentuali in aumento o in
diminuzione, con corrispondente variazione compensativa
delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La
contrattazione puo' altresi' prevedere deroghe alla
composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b)
e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle
risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla
performance individuale.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al
monitoraggio delle deroghe di cui al comma 4, al fine di
verificare il rispetto dei principi di selettivita' e di
meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si
applicano al personale dipendente, se il numero dei
dipendenti in servizio nell'amministrazione non e'
superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei
dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore
a cinque. In ogni caso, deve essere garantita
l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle
risorse destinate al trattamento economico accessorio
collegato alla perfomance, in applicazione del principio di
differenziazione del merito, ad una parte limitata del
personale dirigente e non dirigente.».



 
Art. 3
Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. All'articolo 31, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma 6.».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 31 (Norme per gli Enti territoriali e il Servizio
sanitario nazionale). - 1. Le regioni, anche per quanto
concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio
sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma
2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma
1.
2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti
e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e
gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potesta'
normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse
destinate al trattamento economico accessorio collegato
alla performance individuale venga attribuita al personale
dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di
merito alta e che le fasce di merito siano comunque non
inferiori a tre. Si applica comunque quanto previsto
dall'art. 19, comma 6.
3. Per premiare il merito e la professionalita', le
regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli
enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei
limiti delle risorse disponibili per la contrattazione
integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'art. 20,
comma 1, lettere c), d), e) ed f), nonche', adattandoli
alla specificita' dei propri ordinamenti, quelli di cui
alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette
lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle
risorse disponibili per la contrattazione collettiva
integrativa.
4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da
attuarsi entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle
regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto; decorso il termine fissato per l'adeguamento si
applicano le disposizioni previste nel presente titolo fino
alla data di emanazione della disciplina regionale e
locale.
5. Entro il 31 dicembre 2011, le regioni e gli enti
locali trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti
istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al
personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al
trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale alla Conferenza unificata che verifica
l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi
di cui agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24,
commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1, anche al fine di
promuovere l'adozione di eventuali misure di correzione e
migliore adeguamento.».



 
Art. 4
Modifica all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150

1. All'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «articolo 30, comma 4.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 31, comma 4.».



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 65 (Adeguamento ed efficacia dei contratti
collettivi vigenti). - 1. Entro il 31 dicembre 2010, le
parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto alle
disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti
riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva
e alla legge, nonche' a quanto previsto dalle disposizioni
del Titolo III del presente decreto.
2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1,
i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano la loro
efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente
applicabili.
3. In via transitoria, con riferimento al periodo
contrattuale immediatamente successivo a quello in corso,
definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi
degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti,
rispettivamente, dagli articoli 54 e 56 del presente
decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative
contrattuali con le organizzazioni sindacali e le
confederazioni rappresentative. In deroga all'art. 42,
comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001,
sono prorogati gli organismi di rappresentanza del
personale anche se le relative elezioni siano state gia'
indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti
organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento
ai nuovi comparti di contrattazione, entro il 30 novembre
2010.
4. Relativamente al comparto regioni e autonomie
locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati
rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012,
fermo restando quanto previsto dall'art. 31, comma 4.
5. Le disposizioni relative alla contrattazione
collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo
si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.».



 
Art. 5
Interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150

1. L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi e' necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.
2. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche' quella dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, si veda la nota all'art. 4.
- Il testo dell'art. 41, commi da 1 a 4, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
«Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN).
- 1. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le
altre competenze relative alle procedure di contrattazione
collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche
amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o
rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore
che regolano autonomamente le proprie modalita' di
funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le
deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di
parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura
di contrattazione collettiva di cui all'art. 47, si
considerano definitive e non richiedono ratifica da parte
delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche
amministrazioni del comparto.
2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito
della Conferenza delle Regioni, che esercita, per uno dei
comparti di cui all'art. 40, comma 2, le competenze di cui
al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e
le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale
comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali per le competenze delle amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale. E' costituito un comitato di
settore nell'ambito dell'Associazione nazionale dei Comuni
italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI)
e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di
cui all'art. 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1,
per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di
commercio e dei segretari comunali e provinciali.
3. Per tutte le altre amministrazioni opera come
comitato di settore il Presidente del Consiglio dei
Ministri tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Al fine di
assicurare la salvaguardia delle specificita' delle diverse
amministrazioni e delle categorie di personale ivi
comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema
scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche', per i rispettivi
ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie
fiscali, la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane; le istanze rappresentative promosse dai
presidenti degli enti di ricerca e degli enti pubblici non
economici ed il presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
4. Rappresentanti designati dai Comitati di settore
possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle
trattative. I comitati di settore possono stipulare con
l'ARAN specifici accordi per i reciproci rapporti in
materia di contrattazione e per eventuali attivita' in
comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione
dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati
di settore delle Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a
ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 46, commi da 3 a 7, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 46 (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni). - 1- 2. (Omissis).
3. L'ARAN cura le attivita' di studio, monitoraggio e
documentazione necessarie all'esercizio della
contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale,
ed invia al Governo, ai comitati di settore dei comparti
regioni e autonomie locali e sanita' e alle commissioni
parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle
retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale fine
l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per
l'acquisizione di informazioni statistiche e per la
formulazione di modelli statistici di rilevazione. L'ARAN
si avvale, altresi', della collaborazione del Ministero
dell'economia e delle finanze che garantisce l'accesso ai
dati raccolti in sede di predisposizione del bilancio dello
Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio
dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il
costo del lavoro pubblico.
4. L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione
dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione
collettiva integrativa e presenta annualmente al
Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' ai comitati di
settore, un rapporto in cui verifica l'effettivita' e la
congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla
legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale
e quelle di competenza dei contratti integrativi nonche' le
principali criticita' emerse in sede di contrattazione
collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi dell'ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo.
6. Il Presidente dell'ARAN e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere
della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta
l'agenzia ed e' scelto fra esperti in materia di economia
del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e
strategia aziendale, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nel rispetto delle disposizioni
riguardanti le incompatibilita' di cui al comma 7-bis. Il
Presidente dura in carica quattro anni e puo' essere
riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente e'
incompatibile con qualsiasi altra attivita' professionale a
carattere continuativo; se dipendente pubblico, e'
collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo
secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
7. Il collegio di indirizzo e controllo e' costituito
da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione
del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione
e dal presidente dell'Agenzia che lo presiede; due di essi
sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri due,
rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e dalla Conferenza
delle Regioni e delle province autonome. Il collegio
coordina la strategia negoziale e ne assicura
l'omogeneita', assumendo la responsabilita' per la
contrattazione collettiva e verificando che le trattative
si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli
atti di indirizzo. Nell'esercizio delle sue funzioni il
collegio delibera a maggioranza, su proposta del
presidente. Il collegio dura in carica quattro anni e i
suoi componenti possono essere riconfermati per una sola
volta.
7-bis. Non possono far parte del collegio di indirizzo
e controllo ne' ricoprire funzioni di presidente, persone
che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto
nei cinque anni precedenti alla nomina cariche in
organizzazioni sindacali. L'incompatibilita' si intende
estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di
consulenza con le predette organizzazioni sindacali o
politiche. L'assenza delle predette cause di
incompatibilita' costituisce presupposto necessario per
l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.
Commi da 8 a 13 (Omissis).».
- Il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001 e' il seguente:
«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). -
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale
sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo
contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui
all'art. 41, comma 2, emanati dai rispettivi comitati di
settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi
venti giorni, puo' esprimere le sue valutazioni per quanto
attiene agli aspetti riguardanti la compatibilita' con le
linee di politica economica e finanziaria nazionale.
Trascorso inutilmente tale termine l'atto di indirizzo puo'
essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresi' inviati appositi atti di indirizzo
all'ARAN in tutti gli altri casi in cui e' richiesta una
attivita' negoziale. L'ARAN informa costantemente i
comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle
trattative.
4. L'ipotesi di accordo e' trasmessa dall'ARAN,
corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai comitati
di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'art. 41,
comma 2, il comitato di settore esprime il parere sul testo
contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a
carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Fino
alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione
della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri
puo' esprimere osservazioni entro 20 giorni dall'invio del
contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui
al comma 3 del medesimo art. 41, il parere e' espresso dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di
accordo, nonche' la verifica da parte delle amministrazioni
interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il
giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei
costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione di compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La
Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi
quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera
entro quindici giorni dalla trasmissione della
quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la
certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito
della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN,
al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione
e' positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive
definitivamente il contratto collettivo.
6. La Corte dei conti puo' acquisire elementi
istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da parte
di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo
del lavoro individuati dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, tramite il Capo del
Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Capo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
nell'ambito di un elenco definito di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso delle
amministrazioni di cui all'art. 41, comma 2, la
designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI,
dall'UPI e dalla Conferenza delle Regioni e delle province
autonome.
7. In caso di certificazione non positiva della Corte
dei conti le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Nella
predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il
competente comitato di settore, che puo' dettare indirizzi
aggiuntivi, provvede alla riapertura delle trattative ed
alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo
adeguando i costi contrattuali ai fini delle
certificazioni. In seguito alla sottoscrizione della nuova
ipotesi di accordo si riapre la procedura di certificazione
prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la
certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta
definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche'
le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre
che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei termini previsti dal presente
articolo sono esclusi i giorni considerati festivi per
legge, nonche' il sabato.».
- Si riporta il testo dell'art. 66, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 150 del 2009:
«3. All'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto ed il quinto
periodo sono soppressi. L'Ente nazionale aviazione civile
(ENAC), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), il Centro
nazionale per l'informatica per la pubblica amministrazione
(CNIPA), l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ricollocati
nell'ambito dei comparti e aree di contrattazione
collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e ad essi si applica
interamente il Titolo III del medesimo decreto
legislativo.».



 
Art. 6

Norme transitorie

1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilita' della conformita' dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

>Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma



Note all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 19 e 31 del citato
decreto legislativo n. 150 del 2009, si vedano
rispettivamente le note agli articoli 2 e 3.
- Il testo dell'art. 16, comma 5, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, e' il seguente:
«5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le
eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate
rispetto a quelle gia' previste dalla normativa vigente,
dall'art. 12 e dal presente articolo ai fini del
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere
utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per
cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per
cento destinato alla erogazione dei premi previsti
dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150. La restante quota e' versata annualmente dagli enti e
dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La
disposizione di cui al precedente periodo non si applica
agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale
o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.
Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo
se a consuntivo e' accertato, con riferimento a ciascun
esercizio, dalle amministrazioni interessate, il
raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle
singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4
e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai
sensi della normativa vigente, dai competenti organi di
controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i
Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per il tramite,
rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di
bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento
della funzione pubblica.».
- Per il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda la nota all'art. 1.



 
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