Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 luglio 2011
Ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di Lecce. (Decreto n. 36)


IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Lecce

Visto il decreto n. 28 del 31 maggio 2007 con il quale e' stato ricostituito il Comitato Provinciale dell'INPS di Lecce;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei Comitati Provinciali INPS;
Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha previsto la riduzione «in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Divisione III - n. 31/89 del 14 aprile 1989 e n. 33/89 del 19 aprile 1989, con cui sono state impartite istruzioni per la costituzione dei Comitati Provinciali dell'INPS in attuazione della citata legge n. 88/1989;
Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato Generale - div. I prot. n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 con la quale vengono fornite linee d'indirizzo alle Direzioni Provinciali, al fine di uniformare l'applicazione del citato art. 7, comma 10, del decreto-legge n.78/2010 convertito, con modifiche, nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 e viene altresi' precisato che, in attuazione di tale disposizione, i componenti dei comitati provinciali dell'INPS dovranno essere ridotti da venti a quattordici come di seguito specificato:
n. 7 rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui n.1 in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;
n. 2 rappresentanti dei datori di lavoro;
n. 2 rappresentanti dei lavoratori autonomi;
il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;
il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente;
il Dirigente della sede provinciale I.N.P.S. territorialmente competente;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/95 prot. n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione,per la determinazione del grado di rappresentativita';
Considerato in particolare che tale circolare ha individuato i seguenti criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentativita':
1) consistenza numerica del sindacato;
2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale;
3) attivita' di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva;
Considerato
che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti nella provincia;
che a tal fine, sono state interpellate le seguenti Associazioni Sindacali:
CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro - Camera del Lavoro Territoriale di Lecce;
CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Unione Sindacale Territoriale di Lecce;
UIL Unione Italiana del Lavoro - Camera Sindacale Territoriale di Lecce;
CISAL Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori - Unione provinciale di Lecce;
UGL Unione Generale del Lavoro;
CONFSAL Confederazione Generale Sindacati Autonomi lavoratori;
CIDA Confederazione Italiana Dirigenti;
CONFARTIGIANATO Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato;
FEDERCOMMERCIO Associazione Commercio Turismo e Servizi della provincia di Lecce;
CONFESERCENTI Confederazione Italiana Esercenti Attivita' Commerciali Ausiliarie del Turismo - Associazione Provinciale di Lecce;
COLDIRETTI Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti - Federazione Provinciale di Lecce;
CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della provincia di Lecce;
CIA Confederazione Italiana Agricoltori - Associazione Provinciale di Lecce;
CONFCOMMERCIO della provincia di Lecce;
CONFINDUSTRIA associazione degli Industriali della Provincia di Lecce;
UNIMPRESA della provincia di Lecce;
UPA Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - Unione Provinciale degli agricoltori di Lecce;
API Associazione Piccole Industrie della Provincia di Lecce;
Ritenuti rilevanti gli elementi di valutazione in possesso della scrivente Direzione Provinciale del Lavoro con riferimento all'attivita' di conciliazione delle controversie di lavoro, alla stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale e ai verbali di accordo in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
Tenuto conto dei dati forniti dall'INPS relativi ai pensionati facenti parte delle singole organizzazioni sindacali e attribuita particolare rilevanza alle deleghe associative per le Organizzazioni dei lavoratori autonomi e datoriali fornite dal medesimo Ente;
Ritenuto che l'ammissione alla composizione del Comitato debba essere improntata al principio costituzionale del pluralismo partecipativo, inteso nel senso che il grado di espressivita' degli interessi non e' da assumere in relazione al dato esclusivamente quantitativo della consistenza numerica dei soggetti rappresentati o dalla maggiore e piu' complessa struttura organizzativa, bensi' alla qualita' e rilevanza degli interessi collettivi, professionali a livello provinciale, regionale o nazionale e che per le organizzazioni sindacali dei lavoratori non si puo' prescindere anche dall'estensione intersettoriale;
Precisato che gli accertamenti effettuati al fine di stabilire il requisito del maggior grado della rappresentativita', anche sulla base della effettiva operativita' delle Associazioni e delle Organizzazioni interessate, garantendo al contempo il principio del pluralismo partecipativo hanno riguardato i seguenti elementi di raffronto:
a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole associazioni ed organizzazioni sindacali, rilevati sulla base dei dati dalle medesime forniti e confrontati con quelli ufficiali prodotti dalla sede provinciale dell'INPS di Lecce;
b) ampiezza e diffusione territoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;
c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale;
d) partecipazione alla trattazione dei tentativi di conciliazione delle controversie individuali di lavoro esperite dalla Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce, nonche' alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
Considerato che e' necessario ricomprendere nei criteri anzidetti il possesso della maggiore rappresentativita' non solo in campo provinciale ma anche nazionale e regionale in quanto le problematiche, le proposte e le decisioni che il Comitato I.N.P.S. adotta hanno valenza e riflessi anche nazionali e regionali, nonche' la partecipazione alla composizione di organismi collegiali pubblici operanti nella provincia, e ad ogni altra attivita' parallela;
Considerato che la composizione del Comitato Provinciale dell'INPS deve rispondere all'esigenza di assicurare per la Presidenza delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la presenza di componenti designati dalle organizzazioni ed associazioni dei lavoratori autonomi piu' rappresentative a livello provinciale;
Precisato che si e' successivamente proceduto a determinare la media complessiva dei dati proporzionali cosi' individuati, attribuendo particolare rilevanza - trattandosi di dati in possesso di questo Ufficio - al livello di partecipazione alla trattazione, in sede conciliativa, delle controversie di lavoro ed alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro a livello provinciale e al deposito dei verbali di accordo;
Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni
Comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:
Per i lavoratori dipendenti:
CISL
CGIL
UIL
CISAL
UGL
CIDA
Per i datori di lavoro:
CONFAGRICOLTURA (UPA)
CONFCOMMERCIO
Per i lavoratori autonomi:
COLDIRETTI
CONFARTIGIANATO
Viste le designazioni delle Organizzazioni Sindacali interessate;

Decreta:

E' ricostituito presso la sede provinciale dell'INPS di Lecce il Comitato Provinciale dell'Istituto di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, cosi' come rimodulato dall'art. 7, comma 10, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, composto come segue:
Membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:
1) sig. Achille Tondo (CISL);
2) sig. Donato Congedo (CISL);
3) sig. Nicola De Prezzo (CGIL);
4) sig. Mauro Fioretti (UIL);
5) dott. Salvatore Vincenti (CISAL);
6) sig. Leonardo Tunno (UGL);
7) sig. Gianfranco Macculi (CIDA).
Membri in rappresentanza dei datori di lavoro:
1) avv. Diego Lazzari (CONFAGRICOLTURA);
2) dott. Enio Paladini (CONFCOMMERCIO).
Membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi:
1) sig. Claudio Pano (COLDIRETTI);
2) Sig. Amedeo Giuri (CONFARTIGIANATO);
il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce o un proprio delegato;
il Direttore della Ragioneria Provinciale di Stato Lecce o un proprio delegato;
il Direttore della sede Provinciale dell'INPS di Lecce o un proprio delegato.
Il Comitato composto come sopra ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di insediamento.
Il Dirigente della sede I.N.P.S. di Lecce e' incaricato dell'esecuzione del provvedimento.
La seduta di insediamento, dovra' essere convocata dal membro piu' anziano di eta' entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Avverso il presente decreto e' ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Lecce, 28 luglio 2011

Il direttore provinciale: Villanova
 
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