Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
COMUNICATO
Protocollo di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.


Premesso che:
ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, modificato successivamente con decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il Presidente del Consiglio dei Ministri, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi o da altri eventi che determinino situazioni di grave rischio;
ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto-legge, per lo svolgimento delle attivita' predette il Presidente del Consiglio dei Ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile;
ai sensi dell'art. 7-bis del medesimo decreto-legge le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a fornire ogni collaborazione possibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilita' delle risorse necessarie;
con legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato istituito il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare la integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi e le cui funzioni sono coordinate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;
con decreto-legge 30 dicembre 2003, n. 366 sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 e' stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni;
con decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, sono state attuate le «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;
con decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004, e con successive modifiche apportate con decreto del Ministro delle comunicazioni del 22 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006 e' stata attuata la «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni»;
con decreto legge 16 maggio 2008, n.85: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» Art. 1 comma 7: «Le funzioni del Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento Comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.- Serie generale - n.114 del 16 maggio 2008»;
con decreto del Ministro delle comunicazioni 28 ottobre 2003 sono state apportate modifiche al protocollo d'intesa stipulato il 16 ottobre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 12 dicembre 2003;
con la legge 31 luglio 1997, n. 249, e' stata istituita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che ha tra l'altro il compito di indicare le frequenze da destinare al servizio di protezione civile;
che l'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, fissa al 31 luglio 2000 il termine per l'assegnazione di frequenze alle organizzazioni di volontariato e al Corpo nazionale del soccorso alpino;
il vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 2002 alla nota 85 riserva coppie di frequenze sull'intero territorio nazionale per scopi di protezione civile a supporto dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile;
il protocollo d'intesa stipulato in data 16 ottobre 2002 relativo alla concessione di frequenze radio tra il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile che stabilisce, all'art. 2, tra l'altro, la sua validita' in quattro anni dalla data di sottoscrizione del medesimo protocollo e che pertanto e' giunto alla sua naturale scadenza;
in data 18 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 17 del 22 gennaio 2007, e' stato rinnovato il protocollo d'intesa relativo alla concessione di frequenze radio tra il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile che stabilisce, all'art. 10 comma 1, tra l'altro, la sua validita' in quattro anni dalla data di sottoscrizione del medesimo protocollo e che pertanto e' giunto alla sua naturale scadenza;
entrambe le Amministrazioni ritengono utile e necessario rinnovare i contenuti di detta collaborazione che ha prodotto significati progressi nella realizzazione di specifiche reti radio regionali dedicate alla protezione civile migliorando sensibilmente su quei territori le possibilita' di comunicazione soprattutto nelle situazioni di emergenza;
e' altresi' necessario completare la progettazione e la implementazione delle reti di TLC ad uso del servizio di protezione civile, con particolare riferimento a quelle radio, in un ottica di integrazione tra le reti a livello nazionale e regionale e di sinergia degli interventi tra le Amministrazioni nazionali e regionali;
entrambe le Amministrazioni ritengono opportuno sviluppare accordi di collaborazione congiunta con altre Amministrazioni ed enti di ricerca al fine di promuovere da un lato una domanda piu' qualificata sul settore delle reti di TLC ad uso della protezione civile, dall'altro un offerta piu' efficace e tempestiva attivando partenariati pubblico-privati, cogliendo le opportunita' offerte dai programmi europei per l'innovazione e la ricerca nel settore;
e' interesse di entrambe le Amministrazioni sperimentare nuove tecnologie con particolare riguardo allo sviluppo di reti radio che utilizzino sistemi Tetra, DMR ed altri sistemi innovativi in porzioni di territorio particolarmente interessate da rischi ed eventi, per renderle operative qualora i risultati ottenuti garantiscano maggior integrazione e un miglioramento dei servizi resi all'interno dell'intera rete di Protezione Civile di cui ne costituiscono parte integrante;
e' necessario promuovere azioni sinergiche tra il Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per l'attuazione del «Programma informativo nazionale di pubblica utilita'» di cui all'art. 7-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche attraverso nuove forme di collaborazione con i concessionari dei servizi radiofonici nazionali e televisivi;
in data 15 settembre 2004 e' stata stipulata una Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e le aziende di telefonia mobile per la costituzione del Circuito nazionale dell'informazione d'emergenza, con durata di un anno;
e' necessario stipulare una nuova Convenzione con gli operatori di telefonia fissa e mobile che preveda oltre ad azioni congiunte per l'ottimizzazione e l'innovazione delle infrastrutture tecnico logistiche, la disponibilita' di servizi innovativi anche in attuazione dell'art. 7-bis della legge n. 401/2001;
analoga Convenzione e' stata stipulata con le principali associazioni delle imprese del sistema radiotelevisivo pubblico e privato in data 28 settembre 2004 finalizzata alla realizzazione del citato Circuito nazionale dell'informazione d'emergenza;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile intende avvalersi, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali nel complesso settore delle comunicazioni, della collaborazione istituzionale rappresentata anche dalle conoscenze e dalle competenze tecnico scientifiche del Ministero e presente anche nei suoi organismi controllati o vigilati come l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM) e la Fondazione Ugo Bordoni;
entrambe le Amministrazioni condividono l'esigenza di accrescere e diffondere presso ogni categoria di cittadino e in particolare nei confronti delle nuove generazioni la sensibilita' e la conoscenza nei confronti dei rischi naturali ed antropici presenti nel nostro Paese, sviluppando una cultura positiva dei metodi e dei comportamenti di prevenzione, attraverso l'elaborazione di appositi contenuti programmatici da veicolare attraverso campagne di comunicazione ovvero mediante canali tematici;
in relazione al comune obiettivo di realizzare anche nel nostro Paese, su impulso dell'Unione europea e in attuazione della Direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 marzo 2002, il cosiddetto «Numero unico di emergenza»;
considerata l'esigenza che viste le numerose ed importanti sinergie il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni sia rappresentato in seno ai diversi organismi nazionali di protezione civile ed in particolare nel Comitato operativo di cui all'art. 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
considerate anche le possibili sinergie operative con le strutture locali e nazionali di protezione civile e i servizi che contestualmente anche nelle fasi di emergenza il sistema postale e' tenuto a fornire ai cittadini e alle istituzioni;
Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.
Finalita' del Protocollo d'intesa

1. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, si impegnano a sviluppare ogni utile iniziativa per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso del servizio di protezione civile, in un'ottica di interoperabilita' e convergenza tra le reti a livello nazionale, regionale e in coerenza con gli interventi in corso di attuazione o gia' attuati dalle Amministrazioni nazionali e regionali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni, coinvolgendo per gli aspetti di competenza l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, predispongono un programma operativo in attuazione di quanto previsto dal comma 1, con particolare riguardo a:
a) realizzazione di reti radio regionali di protezione civile integrate per una copertura radio nazionale;
b) sviluppo ed utilizzo di sistemi e servizi innovativi di telefonia mobile e fissa;
c) realizzazione ed implementazione del circuito nazionale di emergenza;
d) sperimentazione di servizi innovativi su reti digitali come Tetra, DMR ed altri, per renderle operative qualora i risultati ottenuti garantiscano maggior integrazione e un miglioramento dei servizi resi all'interno dell'intera rete di Protezione Civile di cui ne costituiscono parte integrante;
e) collaborazione e sinergia di natura tecnica e logistica con i concessionari dei servizi radio televisivi e radiofonici ed operatori di telefonia mobile e fissa.
 

Art. 2.
Frequenze radio

1. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni rende disponibili l'utilizzo delle frequenze radio necessarie alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione di protezione civile di cui all'art. 1.
2. Per garantirne un efficiente impiego, le frequenze sono suddivise come segue:
2.1. frequenze a copertura nazionale ad uso diretto ed esclusivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
2.2. frequenze a copertura regionale/semi-regionali o provinciali ad esclusiva finalita' di protezione civile:
a) che dovranno essere utilizzate dalle Regioni/Province autonome per la realizzazione di reti radio destinate alle comunicazioni di emergenza di protezione civile fra le strutture istituzionali che concorrono alla gestione delle emergenze;
b) che dovranno essere utilizzate dalle Regioni/Province autonome per la realizzazione di reti radio destinate alle comunicazioni di emergenza di protezione civile per il coordinamento delle strutture di volontariato di protezione civile, individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 e successive modifiche integrazioni.
La progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti radio e' effettuata dalle Regioni e Province autonome che restano in ogni caso totalmente responsabili del corretto utilizzo delle frequenze, nel rispetto dei compiti istituzionali di verifiche e controllo del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni e dei compiti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.
Non e' ammesso da parte delle Regioni e Province autonome cedere a terzi le frequenze a loro assegnate in uso.
L'uso delle medesime frequenze e' concesso esclusivamente sul territorio regionale/provinciale. L'utilizzo in ambito territoriale diverso da quello regionale / provinciale e' ammesso solo previo nulla-osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni al fine del coordinamento di cui all'art. 9 comma 9.4;
2.3. la suddivisione delle frequenze di cui al precedente comma 2.2 e' predisposta dal gruppo di lavoro tecnico previsto al successivo art. 9. Il Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni che indica ed autorizza le frequenze necessarie a realizzare la rete di connessione regionale tra i ripetitori e l'interconnessione tra le reti regionali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di protezione civile;
2.4. l'assegnazione delle frequenze di cui al comma 2.2. e' subordinata all'effettiva realizzazione del progetto approvato dal gruppo di lavoro tecnico di cui all'Art. 9
3. Per l'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 2, comma 2.1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile opera in via autonoma, fornendo elementi di informazione in ordine ai programmi di utilizzo al Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni per la vigilanza ed il monitoraggio sull'uso delle frequenze.
4. Con successivi accordi saranno disciplinate le modalita' e le procedure per l'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 2, comma 2.2 sulla base di concertazioni con il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni, la Presidenza dei Consigli dei Ministri - Dipartimento di protezione civile e le Regioni e le Province autonome. Di detti accordi fara' parte integrante anche un allegato tecnico che sara' elaborato dal gruppo di lavoro tecnico previsto al successivo Art. 9, al fine di costituire a livello nazionale reti radio omogenee che possano essere fra loro compatibili.
5. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni individua ed autorizza l'uso temporaneo di frequenze, per occasionali esigenze di emergenza ovvero per lo svolgimento di esercitazioni di protezione civile. Le relative richieste devono essere formulate dalle autorita' di protezione civile per il tramite delle Regioni/Province autonome. Le richieste devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ai fini del relativo nulla-osta e al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni per le opportune autorizzazioni e comunicazioni alle autorita' di vigilanza territoriali.
6. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni vigila sull'uso delle frequenze di cui al presente protocollo verificando che le stesse non vengano abusivamente utilizzate da soggetti non autorizzati, assicurandosi, inoltre, che al termine del periodo, per il quale l'uso delle frequenze e' stato temporaneamente autorizzato ai sensi del precedente comma 5, cessi la utilizzazione delle stesse.
7. Tutte le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alla normativa internazionale vigente opportunamente ratificata dalla normativa nazionale in materia di apparati radio e telecomunicazioni.
8. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni individua ed autorizza l'uso temporaneo di frequenze finalizzate alla sperimentazione di progetti pilota individuati nell'ambito delle reti di TLC di cui all'art. 1.
 

Art. 3.
Programma informativo nazionale di pubblica utilita'

1. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni fornisce ogni utile collaborazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per la realizzazione del programma informativo nazionale di pubblica utilita', di cui al comma 1 dell'art. 7-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, promuovendo, anche attraverso partenariati pubblico-privati, l'utilizzo, l'ottimizzazione e l'innovazione delle infrastrutture tecnico-logistiche dei concessionari di servizi radio televisivi e radiofonici.
2. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni, nell'ambito delle concessioni per i servizi televisivi e radiofonici nazionali individua forme e modalita' per dare concreta attuazione ed operativita' al programma di cui al comma precedente.
 

Art. 4.
Supporto attivita' del Comitato operativo di protezione civile

1. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni designa un proprio rappresentante presso il Comitato operativo di protezione civile di cui all'art. 5 comma 3 e 3 ter, della legge 9 novembre 2001, n.401, al fine di garantire una costante opera di raccordo tra le diverse strutture ministeriali e le attivita' del Comitato stesso con particolare riguardo alle esigenze derivanti da situazioni emergenziali nel territorio nazionale e per fornire la propria assistenza nei rapporti con le autorita' competenti in materia di telecomunicazioni nelle emergenze all'estero nelle quali il Dipartimento della protezione civile e' coinvolto.
2. Nelle situazioni di emergenza di cui al comma precedente il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni supporta le attivita' di Protezione civile, anche attraverso le proprie strutture territoriali, fornendo ogni utile assistenza anche nella individuazione dei sistemi di telecomunicazione anche di natura temporanea e campale in grado di consentire la piu' tempestiva copertura dei luoghi colpiti dall'evento e dal territorio verso i luoghi di coordinamento dell'emergenza.
3. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni partecipa negli organismi internazionali in materia di Protezione civile con la quale comunica e coordina le attivita' inerenti all'uso delle frequenze radio di Protezione civile in uso nei singoli paesi. Notizie sull'uso delle frequenze presso i singoli paesi aderenti all'ONU/UIT sono reperibili presso l'apposita banca dati aggiornata presso l'UIT di Ginevra.
 

Art. 5.
Numero di emergenza - Identificazione delle chiamate

1. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, anche in applicazione di quanto previsto nell'art. 76 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», sviluppano ogni utile collaborazione per l'implementazione, la identificazione e, qualora tecnicamente possibile, della ubicazione della localita' del chiamante e la conoscenza da parte dei cittadini del numero di emergenza.
 

Art. 6.
Iniziative e campagne di comunicazione

1. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile individuano e definiscono uno specifico programma di collaborazione finalizzato alla realizzazione di campagne e/o iniziative di comunicazione riguardanti la conoscenza e la prevenzione dei rischi naturali e antropici nonche' la loro ulteriore veicolazione e valorizzazione nell'ambito delle iniziative di transizione del sistema radio televisivo verso la tecnologia digitale terrestre.
2. Per le attivita' di cui al comma precedente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile si impegna a coinvolgere le altre componenti del Servizio nazionale di protezione civile sensibilizzando in modo particolare le strutture regionali.
 

Art. 7.
Partecipazione a programmi comunitari

3. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile si impegnano a promuovere la partecipazione di progetti nazionali finalizzati all'innovazione e ricerca delle infrastrutture e servizi di TLC per le attivita' di protezione civile, a programmi comunitari e a piattaforme tecnologiche europee.
 

Art. 8.
Attivita' di supporto tecnico e qualificazione

1. Al fine di garantirne il necessario supporto tecnico alle diverse attivita' delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile in relazione, in particolare, alle esigenze di progettazione, realizzazione, certificazione e collaudo tecnico dei sistemi, delle reti tecnologiche, degli impianti e degli apparati al servizio del sistema di protezione civile, nonche' per le attivita' di ricerca, formazione e divulgazione il Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni mette a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile le necessarie risorse umane e tecnologiche anche avvalendosi, allo scopo, dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM).
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente protocollo mette, altresi', a disposizione del Presidente del Gruppo di lavoro tecnico di cui al successivo art. 9 le necessarie risorse strumentali, tecnologiche ed umane.
3. Le modalita' applicative dei contenuti del presente articolo vengono disciplinate con provvedimenti emanati d'intesa tra il Capo Dipartimento della protezione civile e il Capo Dipartimento comunicazioni del Ministero dello Sviluppo economico.
 

Art. 9.
Gruppo di lavoro tecnico

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni e' costituito il gruppo di lavoro tecnico, di cui all'art. 9 comma 4 del precedente Protocollo d'intesa, stipulato in data 18 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. n. 17 del 22 gennaio 2007, composto da sei membri, di cui tre designati dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni, uno dei quali con funzioni di presidente, tre designati dal Dipartimento della protezione civile.
Il gruppo di lavoro tecnico e' integrato da ulteriori tre membri designati dal presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, in relazione ad argomenti di interesse regionale.
2. Il gruppo di lavoro tecnico svolge i seguenti compiti:
a) propone al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni la suddivisione, in ambito territoriale, del numero delle frequenze di cui all'art. 2, comma 2.2, che il Ministero stesso provvede ad individuare ed assegnare;
b) formula proposte ai fini della predisposizione degli accordi di cui all'art. 2, comma 4, nonche' alla pianificazione relativa all'utilizzo delle frequenze di cui all'art. 2, comma 2.2;
c) redige l'allegato tecnico, di cui all'art. 2, comma 4, stabilendo le specifiche operative degli apparati alle quali si dovranno conformare i soggetti utilizzatori per le finalita' di protezione civile;
d) approva i progetti tecnici finalizzati al completamento della rete nazionale, previo esame tecnico degli stessi da parte dell'Organo ministeriale competente;
e) predispone programmi formativi per l'uso delle reti, degli apparati e delle tecnologie;
f) elabora proposte per la realizzazione del programma informativo nazionale di pubblica utilita' di cui all'art.3;
g) studia la realizzazione di campagne ed iniziative di comunicazione di cui all'art.6;
h) verifica la possibilita' di partecipare e promuovere progetti nazionali e programmi comunitari di cui all'art.7.
3. Il gruppo di lavoro tecnico puo' inoltre convocare riunioni con tecnici specializzati per l'esame delle possibili soluzioni per un sistema d'informazione di pubblica utilita', nonche' per definire gli aspetti regolamentari necessari a garantire un sistema di telefonia mobile a copertura globale con priorita' di accesso.
4. Il gruppo di lavoro tecnico supporta le attivita' di coordinamento delle frequenze di protezione civile svolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile utilizzate in emergenza o nelle esercitazioni.
5. Il gruppo di lavoro tecnico, nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni al fine di supportare la conoscenza della situazione territoriale possono raccogliere tutti i dati relativi alle reti di telecomunicazioni di Protezione civile delle Regioni e Province autonome. I dati raccolti saranno reciprocamente divulgati agli altri componenti sopracitate.
6. La segreteria del gruppo di lavoro tecnico e' assicurata da personale del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni.
 

Art. 10.
Durata, modifiche ed entrata in vigore

7. Il presente protocollo d'intesa ha la durata di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione e puo' essere modificato, anche sulla base delle indicazioni eventualmente formulate dal gruppo di lavoro tecnico di cui all'art. 9, in ogni momento previa intesa delle parti.
8. Il presente protocollo d'intesa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Le convenzioni con le Regioni e Province autonome in essere conservano le validita' in esse indicate in parallelo alle validita' del presente Protocollo d'intesa.

Roma, 29 luglio 2011

.Il Capo del dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello Sviluppo Economico
Sambuco
.Il Capo del dipartimento
della Protezione civile
Gabrielli
 
Allegato I
Distribuzione delle coppie di frequenze ad uso esclusivo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, delle Regione e Province autonome

Coppie di frequenze a copertura nazionale ad uso diretto ed esclusivo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 2; punto 2.1.).
VHF:
159,5125 -164,1125 MHz;
159,6375 -164,2375 MHz;
159,7000 -164,3000 MHz;
159,7750 -164,3750 MHz;
159,9250 -164,5250 MHz;
UHF:
450,4000 - 460,4000 MHz;
450,7000 - 460,7000 MHz;
450,7375 - 460,7375 MHz;
459,2750 - 469,2750 MHz.
Coppie di frequenze per la realizzazione di reti regionali, provinciali, interprovinciali o per aree omogenee (art. 2, comma 2, punti 2.2.).
VHF:
159,2125 -163,8125 MHz;
159,2250 -163,8250 MHz;
159,2500 -163,8500 MHz;
159,3000 -163,9000 MHz;
159,3125 - 163,9125 MHz;
159,3375 - 163,9375 MHz;
159,3875 - 163,9875 MHz;
159,4000 - 164,0000 MHz;
159,4125 - 164,0125 MHz;
159,6250 - 164,2250 MHz;
159,6500 - 164,2500 MHz;
159,6625 - 164,2625 MHz;
159,6875 - 164,2875 MHz;
159,7125 - 164,3125 MHz;
159,7375 - 164,3375 MHz;
159,7500 - 164,3500 MHz;
159,7625 - 164,3625 MHz;
159,8000 - 164,4000 MHz;
159,8125 - 164,4125 MHz;
159,8250 - 164,4250 MHz;
159,9125 - 164,5125 MHz;
159,3750 - 163,9750 MHz;
159,4250 - 164,0250 MHz;
159,4625 - 164,0625 MHz;
159,5000 - 164,1000 MHz;
159,5250 - 164,1250 MHz;
159,5375 - 164,1375 MHz;
159,5500 - 164,1500 MHz;
159,5625 - 164,1625 MHz;
159,7875 - 164,3875 MHz.
 
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