Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 142
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli studi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed in particolare l'articolo 79, comma 1;
Visto l'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto:
a) specifica i contenuti della delega di funzioni amministrative e legislative statali in materia di Universita' degli studi di Trento, di seguito in questo decreto denominata «Universita'», alla provincia autonoma di Trento, di seguito nel presente decreto denominata «provincia», e definisce i criteri e le modalita' per l'esercizio delle medesime funzioni;
b) definisce le specifiche norme relative all'Universita', con particolare riferimento al suo assetto statutario;
c) determina le modalita' per assicurare la piena integrazione e partecipazione dell'Universita' al sistema delle Universita' italiane e dell'ambito europeo ed internazionale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo del comma 1 dell'art. 79, nonche' del primo
comma dell'art. 107, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301), e' il
seguente:
«Art. 79. - 1. La regione e le province concorrono al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli
stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di
carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario,
dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla
normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma
sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto
all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi
statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante
ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione
di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
e di progetti, relativi anche ai territori confinanti,
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100
milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
confinanti risultino per un determinato anno di un importo
inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza
pubblica definite al comma 3.».
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.».
- Il testo dell'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n.
590 (Istituzione di nuove universita') pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1982, n. 231 S.O. e' il
seguente:
«Art. 44 (Finanziamento). - Per il finanziamento degli
oneri di funzionamento, all'Universita' degli studi di
Trento e' devoluta annualmente una somma da iscriversi in
apposito capitolo del bilancio dello Stato.
Il relativo stanziamento sara' stabilito annualmente
d'intesa fra il Governo, il presidente della Giunta
provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione
e il rettore dell'Universita' in correlazione alla
determinazione della quota di finanziamento spettante alla
Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 78 del
testo unificato delle leggi sullo statuto per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . Nel definire tale
stanziamento sara' tenuto conto, in base ai parametri della
popolazione e del territorio e in rapporto al numero delle
facolta' e dei corsi di laurea, delle spese generali
sostenute dallo Stato per il finanziamento delle restanti
universita' statali.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con
proprio decreto, all'eventuale integrazione dello
stanziamento di cui al primo comma del presente articolo,
in relazione all'ammontare determinato ai sensi del
precedente comma.
Qualora la determinazione dello stanziamento di cui al
secondo comma del presente articolo non sia avvenuta prima
dell'esercizio finanziario di riferimento, il versamento
del finanziamento di cui al precedente comma sara' disposto
sulla base del 90 per cento dello stanziamento dell'anno
precedente.
Il controllo sulla gestione e' esercitato da un
collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione e composto di tre
membri, di cui uno, designato dal Ministro del tesoro, che
ne assume la presidenza, e gli altri due designati
rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e
dalla Provincia autonoma di Trento.».
- La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2010), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
gennaio 2011, n. 10, S.O.



 
Art. 2

Funzioni delegate alla Provincia

1. Le funzioni in materia di Universita' degli Studi di Trento delegate con l'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono esercitate dalla Provincia in armonia con la Costituzione, i principi dell'ordinamento giuridico e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di universita', nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige, dal presente decreto nonche' dai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
2. Nell'ambito della delega di cui al comma 1 la legge provinciale provvede, in particolare, a disciplinare:
a) il sistema della programmazione finanziaria e del finanziamento provinciale dell'Universita' per l'attuazione dei Piani strategici di Ateneo approvati dall'Universita' stessa compatibilmente con gli indirizzi generali contenuti nelle leggi e negli atti provinciali di pianificazione generale. Nella programmazione finanziaria disciplinata dalla legge provinciale rientrano anche gli indirizzi e i criteri relativi alla valutazione della sostenibilita'/compatibilita' finanziaria dei piani di Ateneo, il finanziamento e le altre misure di sostegno a favore dell'Universita' per il perseguimento delle proprie finalita', l'attuazione degli obiettivi e per la definizione degli strumenti regolamentari ed operativi che saranno adottati dall'Universita' medesima per la promozione del suo carattere internazionale e residenziale. Per il funzionamento dell'Universita' e per le attivita' di didattica e di ricerca le predette risorse non possono comunque essere stabilite in misura inferiore a quella spettante all'Universita' ai sensi dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, (Istituzione di nuove universita') ed alle altre universita' statali italiane in base ai parametri utilizzati per i medesimi periodi temporali dai competenti organi dello Stato nonche' a quelle assegnate, ai sensi della vigente legislazione provinciale, dalla Provincia all'Universita' medesima per il finanziamento di iniziative di natura ricorrente;
b) i criteri e le procedure per la definizione delle risorse finanziarie e strumentali da assegnare all'Universita' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) e' previsto un riferimento temporale pluriennale;
2) e' prevista una quota base, disciplinata nel rispetto di quanto disposto alla lettera a), destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Universita';
3) e' disciplinata una quota premiale, in relazione ai risultati raggiunti dall'Ateneo nell'ambito dei propri compiti istituzionali, tra i quali sono ricompresi anche il trasferimento tecnologico e i servizi, assicurando comunque un livello minimo non inferiore a quello utilizzato a livello nazionale per analoghe finalita';
4) e' disciplinata una quota programmatica, destinata all'attuazione dei progetti di sviluppo dell'Universita' come individuati dalla programmazione strategica provinciale e dell'Ateneo, con riferimento anche alle correlate spese di investimento per beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali;
5) e' disciplinato il finanziamento per l'edilizia universitaria nonche' la facolta' della Provincia di conferire beni, anche immobili, alla Fondazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l):
6) e' disciplinato, ferma restando la potesta' legislativa spettante alla Provincia nella materia secondo il proprio ordinamento statutario, il finanziamento delle spese per il diritto allo studio, ivi comprese quelle in conto capitale non correlate a progetti di innovazione e sviluppo di cui ai punti precedenti.
c) gli indirizzi e i criteri generali per la definizione della disciplina, tra l'altro, del sistema di erogazione dei fondi, del regime di tesoreria e del relativo modello di funzionamento e dei controlli sulla gestione e i risultati dei bilanci. La legge provinciale puo' altresi' prevedere la facolta' dell'Universita' di utilizzare i beni della Provincia e di avvalersi dell'attivita' e dei beni delle societa' e degli altri enti strumentali della Provincia, nonche' di partecipare al loro capitale sociale;
d) i criteri e le modalita', fondati sull'utilizzazione di indicatori applicati ad un insieme di Universita' di riferimento, anche operanti in altri stati, per assicurare la valutazione, sul piano finanziario, organizzativo e funzionale, dei risultati ottenuti con i finanziamenti di cui alla lettera b) e per l'adozione delle misure correttive da assumersi con gli atti di programmazione successivi, sulla base di quanto disposto da questo comma, nel rispetto comunque dell'autonomia di valutazione e di programmazione di competenza dell'Universita' secondo quanto disposto dal suo Statuto e da questo decreto. Per la valutazione la Provincia si avvale dell'Agenzia nazionale costituita per la valutazione delle universita' statali. Puo' avvalersi, in aggiunta, anche di ulteriori organismi, operanti in ambito europeo o estero. Indicatori, universita' di riferimento e organismo di valutazione sono individuati dalla Provincia, sentita l'Universita' e il Ministero competente in materia di universita'. Il Ministero e l'Universita' si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della proposta: trascorso inutilmente tale termine la Provincia puo' assumere il provvedimento. Ove il provvedimento sia adottato non conformandosi alle osservazioni presentate, esso deve specificatamente motivare ogni scostamento;
e) i criteri, gli strumenti e le modalita' per l'attuazione del diritto allo studio, perseguendo sia l'offerta di pari opportunita' con il superamento degli ostacoli di' ordine economico e sociale al pieno sviluppo della persona, sia il pieno sostegno alle persone piu' capaci e meritevoli sotto il profilo dei risultati raggiunti, al fine del perseguimento di obiettivi di eccellenza;
f) la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'Universita', della collaborazione tra la stessa e le altre universita', gli enti di ricerca ed altri soggetti, pubblici e privati, sia operanti nel territorio provinciale che in ambito nazionale ed internazionale;
g) la promozione, fermo restando il rispetto dell'autonomia dell'Universita', della collaborazione tra la stessa e il sistema educativo di istruzione e formazione.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, e nelle more dell'adozione del bilancio consolidato, spetta alla Provincia stabilire, d'intesa con l'Universita', gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento all'Universita'. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, trovano applicazione per l'Universita' le disposizioni previste a livello statale.
4. La Provincia esercita, tra l'altro, le funzioni spettanti, in base alla legge statale, agli organi centrali dello Stato in materia di regolamenti di Ateneo.
5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in ordine al finanziamento dell'Universita' degli studi di Trento a carico del bilancio della Provincia, per la quantificazione degli oneri inerenti la delega relativa all'Universita' degli studi di Trento ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 122, secondo periodo, della legge n. 191 del 2009, la spesa e' determinata in base alla media delle assegnazioni di competenza attribuite all'Universita' per le medesime funzioni nel triennio 2007 - 2009 come indicate nella Tabella allegata. L'assunzione degli oneri a carico della provincia per l'esercizio di tale funzione e' limitata, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto, come modificato con l'articolo 2, comma 107, lett. h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'importo di 100 milioni di euro annui, decurtato delle spese sostenute dalla medesima provincia per il finanziamento di iniziative e di progetti relativi ai territori confinanti, pari a 40 milioni di euro annui. Gli oneri, a richiesta della provincia o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra la provincia e le Amministrazioni statali competenti, con il coordinamento del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato in favore delle Universita' statali. Nel caso in cui gli oneri inerenti la delega relativa all'Universita' di Trento risultino inferiori all'importo da porre a carico della provincia ai sensi del predetto articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto, lo Stato recupera la differenza a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla provincia medesima. Nel caso in cui i predetti oneri risultino superiori all'importo da porre a carico della provincia ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto, lo Stato rimborsa la quota eccedente entro l'anno successivo a quello di riferimento.



Note all'art. 2:
- Il testo del comma 122 dell'art. 2 della legge 23
dicembre 2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
2009, n. 302, S.O., e' il seguente:
«122. Nel rispetto dell' articolo 33 della Costituzione
e dei principi fondamentali della legislazione statale, la
provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli
articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le
funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, relative all'universita' degli studi di Trento,
compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio
delle predette funzioni rimane a carico della provincia
autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972,
come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente
articolo.».
- L'art. 44 della citata legge n. 590 del 1982 e'
riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 79 dello Statuto speciale del
Trentino-Alto Adige/Suedtirol come modificato dalla legge
n. 191/2009, e' il seguente:
«Art. 79. - 1. La regione e le province concorrono al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli
stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di
carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario,
dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla
normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma
sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto
all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi
statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante
ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione
di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
e di progetti, relativi anche ai territori confinanti,
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100
milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
confinanti risultino per un determinato anno di un importo
inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza
pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere
modificate esclusivamente con la procedura prevista
dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica, la regione e le province concordano con
il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi
relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai
saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi
restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica,
spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al
patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri
enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle
universita' non statali di cui all'articolo 17, comma 120,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli
altri enti od organismi a ordinamento regionale o
provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non
si applicano le misure adottate per le regioni e per gli
altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere
dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita'
interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti
positivi in termini di indebitamento netto derivanti
dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente
articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province
vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed
esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla
gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione
della Corte dei conti.
4. Le disposizioni statali relative all'attuazione
degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche'
al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di
stabilita' interno, non trovano applicazione con
riferimento alla regione e alle province e sono in ogni
caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo.
La regione e le province provvedono alle finalita' di
coordinamento della finanza pubblica contenute in
specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando
la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai
sensi degli articoli 4 e 5.».



 
Art. 3

Disposizioni riguardanti l'Universita'

1. L'Universita' e' disciplinata dal proprio Statuto, definito nel rispetto della Costituzione e di quanto disposto dal presente decreto. Il predetto Statuto e' altresi' definito in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia di universita' e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) il perseguimento di una pluralita' di finalita', nello svolgimento di ciascuna delle quali l'Universita' deve tendere al raggiungimento di livelli di qualita' allineati ai migliori standard internazionali;
b) la particolare rilevanza assegnata allo sviluppo di aree scientifiche, in ambito sia umanistico che scientifico-tecnologico, secondo un approccio del tipo research-intensive, con la presenza di Scuole di dottorato orientate al raggiungimento di livelli di elevata qualita' aventi come riferimento parametri europei, quali quelli adottati dalle principali agenzie di finanziamento alla ricerca, aperte alla partecipazione competitiva di tutti i ricercatori europei;
c) la definizione di un modello organizzativo, funzionale e di governo dell'Universita' in cui ciascuna articolazione o struttura e' chiamata ad un esercizio di auto-valutazione, di individuazione delle funzioni nelle quali ritiene di potere eccellere in un quadro comparativo internazionale e di conseguente definizione degli obiettivi sui quali ottenere risorse ed essere successivamente valutata;
d) l'attribuzione agli organi centrali dell'Ateneo della valutazione della congruenza fra obiettivi e risorse a disposizione della struttura da un lato e obiettivi complessivi dell'Universita' e risorse attivabili dall'altro;
e) l'adozione di un progetto strategico che stabilisce per ciascuna articolazione dell'Ateneo e per ciascuna struttura una composizione adeguata fra le diverse finalita' perseguite dall'Universita' e la successiva valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il metodo di valutazione e' congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare e si ispira, in coerenza al loro specifico scopo, al principio del giudizio indipendente dei pari per le attivita' scientifiche ovvero a quello degli utilizzatori dei servizi e delle prestazioni dell'Universita';
f) la individuazione di una struttura amministrativa dell'Ateneo ispirata a principi di responsabilita', di semplificazione delle procedure, agilita' e flessibilita', volti a sostenere e facilitare il conseguimento degli obiettivi;
g) il perseguimento dell'attrazione di studenti meritevoli e di risorse umane altamente qualificate, come elemento base per il perseguimento dell'alta qualita' di cui alla lettera a);
h) la valorizzazione del capitale umano esistente nonche' il riconoscimento della capacita' e del merito in tutte le componenti che operano al suo interno, incentivando risultati coerenti con le strategie e le finalita' dell'Ateneo e promuovendo politiche idonee a garantire il radicamento nella realta' universitaria anche attraverso la residenzialita';
i) la previsione delle modalita' che assicurano il raccordo dell'attivita' dell'Universita' con le altre universita' nell'ambito del sistema universitario italiano e in quello europeo ed internazionale nonche' con il sistema educativo dell'istruzione e della formazione;
j) il perseguimento del principio costituzionale delle pari opportunita' tra persone dell'uno e dell'altro sesso.
2. Lo Statuto dell'Universita' prevede, tra l'altro, nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma l:
a) gli organi, la composizione, le procedure di elezione o nomina, i requisiti e le cause di ineleggibilita' e incompatibilita', la durata in carica e le relative attribuzioni, secondo i principi di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione nonche' di chiara individuazione dei poteri e delle correlate responsabilita', in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:
1) semplificazione degli organi di governo, che implica una composizione degli stessi con un numero limitato di membri;
2) previsione dell'istituzione dell'Organo di amministrazione, del Presidente, del Rettore e dell'Organo di governo scientifico, rispettando il principio della distinzione dei ruoli e delle responsabilita';
3) previsione che i componenti degli organi accademici che hanno il compito di assegnare le risorse siano diversi dai responsabili delle strutture che utilizzano le risorse medesime per la realizzazione dei piani scientifici e didattici; tali strutture utilizzatrici rispondono a quelle assegnanti della qualita' del loro operato e del raggiungimento degli obiettivi, sulla base della valutazione di organismi di controllo indipendenti, alla quale possono seguire effetti sanzionatori, nel rispetto del principio di responsabilita';
4) individuazione delle qualita' e delle competenze necessarie per ricoprire le cariche di governo dell'Ateneo;
5) previsione che l'Organo di Amministrazione approvi i piani di sviluppo scientifici e didattici formulati dal Rettore; garantisca la stabilita' finanziaria dell'Ateneo; approvi i bilanci consuntivi e preventivi; indirizzi e controlli l'utilizzo delle risorse disponibili rispetto agli obiettivi programmati ed approvi la relazione annuale del Rettore sull'attivita' dell'Ateneo. Esso e' formato da un numero dispari (inferiore a dieci) di membri. I membri devono possedere elevate doti di professionalita' e conoscenza del sistema universitario e della ricerca. Le candidature all'OdA sono vagliate da un Comitato per le candidature. I membri dell'OdA devono avere scadenze sfalsate in modo che non sia possibile rinnovare contemporaneamente una maggioranza dei membri stessi. I componenti dell'OdA devono rappresentare l'interesse dell'Ateneo nel suo complesso. L'OdA ed il suo Presidente sono nominati dalla Provincia, previo parere vincolante del Comitato per le candidature. Lo Statuto prevede, tra l'altro, i requisiti per la candidatura, le eventuali cause di ineleggibilita' o incompatibilita' con la carica, le modalita' e le procedure di presentazione e di esame delle stesse, di formulazione del parere e i relativi termini. Lo Statuto medesimo puo' prevedere altresi' che fino a tre componenti, in possesso dei requisiti previsti e sui quali vi sia il parere favorevole del Comitato predetto, possano essere scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle strutture accademiche indicate dallo Statuto medesimo, individuandoli anche tra i laureati presso l'Universita' degli studi di Trento non appartenenti al corpo docente dell'Universita' medesima. Fanno parte di diritto dell'OdA il Rettore, il Presidente del Consiglio degli Studenti e un componente nominato dal Ministero dell' istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Presidente assicura il collegamento con la provincia ed opera per il reperimento delle risorse necessarie all'Universita', di concerto con il Rettore e con l'ausilio dei membri dell'OdA;
6) previsione che il Comitato per le candidature sia formato da persone in possesso di comprovata ed adeguata competenza professionale ed esperienza in incarichi di carattere scientifico o di amministrazione di strutture complesse, che non si trovino comunque in condizione di conflitto di interesse - come sara' specificato dallo Statuto - con l'Universita' o con gli enti di ricerca disciplinati dalla legge provinciale o con la provincia e i suoi enti strumentali. Ad essa e' demandata la valutazione dei titoli e delle competenze relative alle candidature per ricoprire il ruolo di membro dell'OdA dell'Universita'. I membri del Comitato per le candidature (da 3 ad un massimo di 5) sono nominati dalla Provincia, previa intesa con l'Universita', secondo modalita' previste dallo Statuto;
7) attribuzione al Rettore della legale rappresentanza e della responsabilita' della gestione dell'Universita', della formulazione dei piani di sviluppo scientifici-didattici, dell'indirizzo e della vigilanza sulla loro attuazione. Egli e' coadiuvato nella programmazione e nella gestione dall'Organo di governo scientifico. E' eletto sulla base di candidature. La presentazione delle candidature e' formulata in modo tale da non escludere docenti di altre universita'. Il Rettore e' eletto nell'ambito di una rosa di candidati vagliata da un Comitato di selezione disciplinato dallo Statuto. Il medesimo Statuto prevede anche le norme che assicurano il rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di eleggibilita' e durata in carica del Rettore nonche' le disposizioni che consentono la nomina del Comitato di selezione entro un termine temporale prefissato;
8) previsione che il Presidente, oltre ai compiti ad esso specificatamente assegnati da questo decreto e dallo Statuto ed a quelli connessi con il funzionamento dell'Organo di amministrazione, svolga la funzione di impulso e di proposta sulle deliberazioni dell'Organo riguardanti i bilanci e la gestione amministrativo-finanziaria generale dell'ente nonche' di indirizzo e vigilanza sulla loro attuazione. Curi altresi', d'intesa con il Rettore, la definizione delle proposte e degli atti individuati dallo Statuto medesimo, con particolare riguardo a quelli riguardanti gli accordi di carattere generale aventi contenuto prevalentemente finanziario o amministrativo ed ai rapporti di carattere istituzionale, aventi le predette caratteristiche, con altri enti, anche nazionali ed esteri. Lo Statuto disciplina i poteri di sottoscrizione degli atti da parte del Presidente, individuandoli in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti ad esso o all'Organo di amministrazione dallo Statuto medesimo o dal presente decreto.
9) previsione che l'Organo di governo scientifico cooperi con il Rettore per la definizione dei piani di sviluppo scientifici e didattici, per l'attuazione delle scelte strategiche, per l'allocazione delle risorse, per il reclutamento dei docenti sulla base delle proposte dalle singole strutture dell'Ateneo. La sua composizione e' disciplinata sulla base di una combinazione tra componente elettiva e componente nominata da parte del Rettore, in modo da assicurare coerenza di governo ed equilibrata presenza delle diverse aree scientifiche. Nell'Organo di governo scientifico e' prevista una rappresentanza studentesca per la trattazione di tutte le tematiche relative alla didattica e ai servizi per gli studenti;
10) istituzione di un Organo di valutazione che valuti la qualita' dell'operato dell'Universita', anche in relazione al piano strategico di Ateneo. Esso e' composto prevalentemente da membri esterni all'Universita', le cui candidature sono proposte dal Presidente dell'OdA. L'Organo di Valutazione opera per conto dell'OdA e per gli organi di valutazione e controllo nazionali;
11) istituzione di un Organo di rappresentanza degli studenti che abbia il compito di esprimere pareri ed elaborare proposte su tutte le questioni che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilita' internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea. L'Organo assembleare elegge al suo interno un Presidente, che e' membro di diritto dell'Organo di amministrazione;
12) istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, scelti fra persone di comprovata competenza ed esperienza. Lo Statuto prevede i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita', i requisiti necessari, le modalita' di nomina e la durata in carica. E' prevista altresi' la rinnovabilita' dell'incarico per una sola volta e il divieto di conferimento dell'incarico a personale dipendente dell'Universita'. Il Collegio dei revisori e' composto da tre membri nominati uno dalla Provincia, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dall'Universita'. Il Presidente del Collegio e' il membro nominato dalla provincia;
13) previsione di una sede assembleare pubblica, convocata di norma annualmente, aperta a rappresentanze politiche, sociali, economiche ed istituzionali locali, con il compito di fornire pareri sugli indirizzi generali, al fine di assicurare forme di partecipazione per la comunita' trentina;
14) previsione delle procedure di composizione delle diverse posizioni nel caso di formale dissenso tra gli organi dell'Ateneo in ordine all'approvazione dei bilanci, del piano strategico o della relazione annuale del Rettore nonche', in generale, di tutti gli atti per i quali e' prevista l'intesa tra piu' organi, disciplinandone anche gli effetti;
b) la definizione del modello organizzativo coerente con i principi e criteri direttivi previsti da questo decreto. L'articolazione interna dell'Ateneo e' definita dallo Statuto e attua il principio dell'approccio unitario a didattica e ricerca, al fine anche di superare la separazione di funzioni. E' previsto altresi' che la struttura tecnico-gestionale sia diretta da un Direttore generale, nominato dall'OdA su proposta del Rettore d'intesa con il Presidente dell'OdA;
c) la definizione, fermo restando quanto previsto da questo decreto in materia di specifici regolamenti di Ateneo, degli ambiti nei quali opera l'autonomia regolamentare dell'Ateneo, ampliandola rispetto a quella previgente, al fine di rendere l'organizzazione piu' dinamica e flessibile, con standard di servizio allineati a quelli internazionali. Tali regolamenti disciplinano, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di universita' nonche' in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e del presente comma nonche' dei vincoli di compatibilita' finanziaria previsti dalla legge provinciale di recepimento dell'intesa di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, le modalita' di reclutamento e di gestione dei rapporti di lavoro e l'istituzione di un significativo sistema premiale che possa efficacemente motivare e riconoscere i risultati raggiunti;
d) l'adozione del piano strategico pluriennale di Ateneo, approvato dall'Organo di amministrazione su proposta del Rettore, d'intesa con l'Organo di governo scientifico. Il predetto piano individua, tra l'altro, gli obiettivi e i programmi di sviluppo;
e) la valutazione successiva (ex-post), che verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano strategico di cui alla lettera d) e in particolare i livelli di qualita' conseguiti. Il metodo di valutazione deve essere congruente con gli obiettivi e le funzioni da valutare ed e' definito nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati da questo articolo;
f) la definizione dei principi e dei criteri generali di programmazione degli organici e di gestione del personale docente, dei ricercatori e del personale dirigente e tecnico-amministrativo nonche' del personale non strutturato, che assicurino comunque il rispetto dei vincoli di compatibilita' finanziaria stabiliti sulla base della legge provinciale, dei requisiti previsti dalla legislazione statale e l'attuazione dei principi di imparzialita' e non discriminazione, di valutazione del merito, di chiara individuazione delle attribuzioni e delle correlate responsabilita' del personale a cui siano assegnate funzioni direttive e funzioni di coordinamento;
g) la previsione dei criteri generali e delle modalita' per la programmazione e per la chiamata dei docenti provenienti da altre universita' estere ovvero per l'utilizzazione congiunta di docenti di universita' estere, in attuazione delle finalita' di internazionalizzazione dell'attivita' dell'Ateneo;
h) l'attuazione del principio di trasparenza dell'attivita' dell'Universita' e dell'accessibilita' alle informazioni, riguardanti anche i relativi costi, attinenti alle attivita' ed ai progetti di ricerca e di didattica di Ateneo ed ai risultati conseguiti;
i) i criteri e le modalita' per assicurare e sviluppare la collaborazione dell'Universita' con altre universita' anche estere e con altri soggetti, pubblici e privati, per attivita' e progetti didattici e di ricerca, nonche' per autorizzare gli organi competenti dell'Universita' medesima a costituire, in concorso con altri enti pubblici e privati, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, forme associative o partecipative, anche dotate di personalita' giuridica, finalizzate alla realizzazione dei propri fini istituzionali, anche sviluppando reti e sistemi di cooperazione;
l) la facolta' dell'Universita' di istituire, in armonia con i principi fondamentali della legislazione statale nella materia, una Fondazione mediante la costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad assicurare la progressiva autonomia finanziaria dell'Universita' stessa in particolare per progetti di innovazione didattica e di ricerca. Lo Statuto della Fondazione puo' prevedere, tra l'altro, che tutte le cariche per la gestione ed il controllo siano svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute da amministratori e sindaci per l'esercizio delle funzioni, e che alla costituzione del Fondo concorrano, in particolare:
1) beni immobili appartenenti al patrimonio dell'Universita';
2) altri beni trasferiti alla Fondazione da enti pubblici o privati;
3) una quota delle somme spettanti all'Universita' a titolo premiale per l'ottenimento di risultati favorevoli;
4) una quota dell'avanzo di amministrazione;
5) donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;
m) i criteri e le modalita' per promuovere, sviluppare e sostenere il sistematico raccordo tra l'Universita' e sistema delle imprese e delle professioni nonche' il mercato del lavoro a livello locale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento all'ambito europeo, al fine di valorizzare, anche in termini di opportunita' offerte e di monitoraggio sistematico dei risultati, le risorse umane formatesi nell'attivita' di didattica e di ricerca dell'Universita' stessa;
n) il sistema contabile adottato e i relativi principi contabili di riferimento, fermi restando i principi di armonizzazione dei sistemi contabili previsti dalle leggi statali;
o) le modalita' e la procedura per le successive modificazioni statutarie, prevedendo anche forme semplificate per le modifiche di carattere non sostanziale, da individuare sulla base di criteri oggettivi;
3. Per il controllo di legittimita' sugli atti si applicano le disposizioni previste dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli atti della provincia. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, spetta alla provincia svolgere le attivita' di controllo successivo sulla gestione, ivi compresa la funzione di vigilanza sulle attivita' di trasmissione dei dati ai fini di monitoraggio dei conti pubblici nazionali, dando notizia degli esiti alla competente Sezione della Corte dei conti. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 79 del citato Statuto speciale del
Trentino-Alto Adige/Suedtirol e' riportato nelle note
all'art. 2.
- Il testo degli artt. 13 e 14 della legge n. 191/2009
e' il seguente:
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).
- 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per
dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e .delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.».
«Art. 14 (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).
- 1. In relazione alle esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo
13, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
a:
a) consolidare le operazioni delle amministrazioni
pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le
modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
attuativi;
b) valutare la coerenza della evoluzione delle
grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con
gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi
obiettivi;
c) monitorare gli effetti finanziari delle misure
previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
provvedimenti adottati in corso d'anno;
d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche,
ad eccezione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorche'
effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono
documenti accessibili nei limiti e con le modalita'
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso,
per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano
verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle
verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo
sono inviati alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica affinche' possa
valutare l'opportunita' di attivare il procedimento
denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di
convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio
2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51, comma 3,
della presente legge;
e) consentire l'accesso e l'invio in formato
elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1
dell'articolo 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita'
tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
mensilmente, entro il mese successivo a quello di
riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa
riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni
settoriali sugli enti degli altri comparti delle
amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle
informazioni desunte dal Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle
Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle
amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al
primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi
dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle
stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista
all'articolo 10, comma 3, lettera b), nonche' sulla
consistenza del debito pubblico. La relazione presentata
entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima
annuale del conto consolidato di cassa delle
amministrazioni pubbliche e delle relative forme di
copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni
sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio
precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura
per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro
processo di smaltimento, in base alla classificazione
economica e funzionale.
5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare,
rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e
contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede
altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di
finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali
adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4
presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti
in materia di entrata, con riferimento all'andamento di
tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di
regioni ed enti locali, con indicazioni relative
all'attivita' accertativa e alla riscossione.
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i
dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli organi costituzionali.
7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati,
codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il
Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
autorita' portuali, gli enti parco nazionale e gli altri
enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e
non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE
continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di
cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento
secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti
di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi
alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo
modalita' e tempi definiti con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono
regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non
possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la
tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti
rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.».



 
Art. 4

Approvazione del nuovo Statuto dell'Universita'

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' costituita dal Rettore con proprio decreto, adottato di concerto con il Presidente, una apposita Commissione con il compito della predisposizione del progetto di Statuto dell'Universita'. Essa e' composta dallo stesso Presidente e dal Rettore dell'Universita' nonche' da altri cinque componenti, non facenti parte del Senato accademico, individuati dal Rettore medesimo d'intesa:
a) tre con il Presidente;
b) uno con la Provincia;
c) uno con il Ministero competente in materia di universita'.
2. I componenti non di diritto della Commissione sono individuati tra persone in possesso di qualificata competenza scientifica, tecnico amministrativa ovvero professionale, e comprovata e coerente esperienza - rispetto ai compiti attribuiti alla Commissione prevista da questo articolo - acquisita in posizione di docente universitario, di professionista iscritto ad albi nazionali disciplinati dalla legge statale ovvero di dirigente di strutture complesse dipendenti da enti pubblici o privati, per almeno quindici anni. La Commissione e' presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. Nell'ambito della Commissione e' attribuito al Rettore, di concerto con il Presidente stesso, il compito di formulare le proposte iniziali da sottoporre alla trattazione ed alla approvazione della Commissione medesima. Il Presidente del Consiglio degli studenti, oppure un altro componente eventualmente a cio' designato dal Consiglio medesimo, e' invitato a partecipare ai lavori della Commissione per esprimere pareri e proposte quando si tratti delle parti del progetto di Statuto che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilita' internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea.
3. La Commissione garantisce idonee forme di consultazione del Senato accademico, della Commissione per la ricerca scientifica, del Consiglio di Amministrazione, delle Facolta', dei Dipartimenti e del Consiglio degli Studenti nonche' del personale docente, dei ricercatori, del personale dirigente e tecnico-amministrativo, del personale non strutturato e degli studenti. A tal fine la Commissione assicura altresi' ai predetti soggetti e strutture la possibilita' di presentare progetti e proposte sulla base di un programma dei lavori della Commissione medesima, comunicato con congruo anticipo rispetto all'avvio delle consultazioni.
4. Gli enti competenti alla definizione delle intese per la nomina di componenti la Commissione di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasmettere il curriculum della persona designata, atto a comprovare il possesso dei requisiti previsti, entro venti giorni dalla entrata in vigore di questo decreto. Il Rettore provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi dieci giorni. Nel caso in cui gli enti competenti non esprimano l'intesa di rispettiva competenza nel termine stabilito dal comma 1, il Rettore provvede comunque alla costituzione della Commissione, salva successiva integrazione della stessa ad ogni intesa successivamente avvenuta.
5. Lo Statuto e' predisposto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Commissione di cui al comma 1 ed e' adottato, in conformita' alla proposta della Commissione, con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato accademico. In caso di mancata adozione dello Statuto entro il termine previsto da questo articolo, si applica quanto previsto dall'articolo 2 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), intendendosi sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi della provincia. Il provvedimento e lo Statuto sono trasmessi, entro cinque giorni dall'adozione, alla provincia autonoma di Trento che esercita il controllo previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. l68, sentito il Ministero competente in materia di universita', che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso il predetto termine sia trascorso inutilmente il procedimento di controllo puo' essere completato dalla Provincia prescindendo dal parere medesimo.
6. Lo Statuto prevede altresi' le norme transitorie per la sua prima attuazione.
 
Art. 5

Norme per il coordinamento con il
sistema universitario nazionale

l. L'Universita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, partecipa:
a) al sistema delle relazioni tra le universita' italiane ed europee, secondo quanto previsto per le universita' statali dalla legislazione statale e dalle norme dell'Unione europea;
b) al sistema nazionale di valutazione delle attivita' e dei risultati;
2. I docenti e i ricercatori dell'Universita' partecipano, in condizioni di parita', con i docenti e i ricercatori degli altri Atenei italiani alle procedure concorsuali bandite da enti/organi statali ed europei per l'assegnazione di fondi per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca. Alle medesime condizioni di parita' con gli altri Atenei italiani, l'Universita' puo' concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilita' dei docenti.
3. L'Universita' partecipa agli organismi nazionali, europei ed internazionali in materia di didattica e di ricerca nel rispetto delle rispettive regolamentazioni e continua ad essere valutata dall'Organismo nazionale competente in materia di valutazione del sistema universitario, a cui la Provincia - sulla base di apposita convenzione - puo' affidare la valutazione dei risultati dell'Universita' e degli enti provinciali della ricerca rispetto agli obiettivi ed ai finanziamenti assegnati con gli atti di programmazione finanziaria di propria competenza.
 
Art. 6

Norme particolari in materia di professori
e di ricercatori dell'Universita'

1. Ai professori e ai ricercatori dell'Universita', fatto salvo quanto previsto da questo decreto, si applicano le norme statali in materia di stato giuridico, anche con riferimento ai requisiti per il conseguimento dell'idoneita' e alla mobilita' tra universita', in materia di trattamento economico fondamentale e di previdenza e quiescenza, nonche' i regolamenti di Ateneo. I predetti regolamenti di Ateneo sono definiti nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di universita' e in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, e comma 2, lettera c), nonche' dei vincoli di compatibilita' finanziaria stabiliti dalla legge provinciale di recepimento dell'intesa di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.
2. I regolamenti di Ateneo disciplinano, tra l'altro, il reclutamento mediante chiamata di docenti provenienti da universita' estere, nonche' di studiosi vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio, fino alla misura del 50 per cento dei posti in organico.
3. Il modello di reclutamento dei professori e dei ricercatori e' definito da regolamenti di Ateneo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo Statuto in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia. Tra i principi dovranno essere previsti la particolare valorizzazione dell'esperienza internazionale e procedure di tenure-track, attraverso la figura del ricercatore o docente a tempo determinato. E' altresi' prevista la possibilita' di attivare posizioni di utilizzo congiunto di professori e ricercatori tra l'Universita' degli studi di Trento ed enti di ricerca ed atenei anche stranieri.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e in armonia con i principi fondamentali delle norme statali sono previsti a livello regolamentare specifici Comitati per il reclutamento (search committee) per il vaglio delle candidature e la valutazione di titoli e referenze, anche servendosi di studiosi esterni (refeeres). Analoghi strumenti e criteri sono altresi' previsti per i passaggi di ruolo (tenure committee) e per il passaggio all'ordinariato (promotion committee), al fine di rendere efficiente e trasparente la costruzione delle carriere.
5. I regolamenti di Ateneo disciplinano, altresi', le modalita' di incentivazione dei professori e dei ricercatori sulla base della modulazione degli impegni e dei risultati conseguiti.
6. I regolamenti di Ateneo, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma l lettere a) e b), possono inoltre disciplinare l'istituzione, a titolo sperimentale, della figura di Research Professor per l'utilizzo di studiosi e ricercatori di elevata qualificazione scientifica dedicati, di norma, ad esclusiva attivita' di ricerca e nell'ambito dei dottorati di ricerca. Tali regolamenti sono definiti sulla base di uno specifico progetto di sperimentazione; gli stessi definiscono i compiti, le modalita' di reclutamento e i requisiti richiesti, nonche' i criteri per la definizione del relativo trattamento economico. I requisiti, i criteri e le modalita' per il riconoscimento della figura del Research Professor ai fini della carriera accademica e della mobilita' tra atenei a livello nazionale ed internazionale sono definiti d'intesa tra Universita' e Ministero.
7. Per quanto concerne il personale ricercatore a progetto e docente a contratto, l'Universita' puo' utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo che ne disciplinano altresi' la durata e modalita' di rinnovo.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 79 del Statuto speciale del
Trentino-Alto Adige/Suedtirol e' riportato nelle note
all'art. 2.



 
Art. 7
Norme particolari in materia di personale dirigente, tecnico
amministrativo e collaboratori esperti linguistici dell'Universita'

1. Al personale dirigente, tecnico amministrativo e Collaboratori esperti linguistici (CEL) dell'Universita' si applicano:
a) i Contratti collettivi nazionali di lavoro di Comparto per il personale dirigente e tecnico amministrativo relativamente al trattamento economico fondamentale e l'inquadramento professionale;
b) il Contratto collettivo integrativo di lavoro che puo' essere stipulato al fine di disciplinare un sistema di adeguamento retributivo e di sviluppo di carriera che consentano la valorizzazione della flessibilita' interna e la differenziazione del trattamento economico in relazione a criteri di merito. Il Contratto e' stipulato dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) con la partecipazione dei rappresentanti dell'Universita' e delle organizzazioni sindacali del personale della medesima Universita', secondo la disciplina prevista dalla legge provinciale in materia di contratti collettivi di lavoro e secondo le direttive definite dall'Universita'. I relativi oneri dovranno essere previsti negli atti di indirizzo di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a). Gli istituti contrattuali riservati al Contratto collettivo integrativo di lavoro che non fossero da esso disciplinati rimangono disciplinati dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro di cui alla lettera a);
c) le leggi provinciali in materia di programmazione della spesa, di autorizzazione delle risorse e di attuazione del patto di stabilita' interno;
d) i regolamenti di Ateneo in materia di reclutamento, di stabilizzazione e di gestione del rapporto di lavoro nonche' di' contrattazione collettiva integrativa per quanto di competenza dell'Universita', adottati nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e delle norme provinciali in materia di ordinamento del personale;
e) la normativa statale in materia di previdenza e quiescenza.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano, nelle parti compatibili con questo decreto, le norme previste dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di istruzione).
3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per la conclusione di contratti di lavoro subordinato ed autonomo diversi da quelli a tempo indeterminato l'Universita' puo' utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo, che ne disciplinano altresi' la durata e le modalita' di rinnovo.



Note all'art. 7:
- Il testo del comma 5 dell'art. 2 del decreto del
Presidente ella Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
provincia di Trento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 settembre 1988, n. 219, e' il seguente:
«5. In caso di trasferimento del personale di cui al
comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante
territorio dello Stato cessano di applicarsi la normativa e
i contratti collettivi provinciali, nonche' i contratti di
lavoro individuali stipulati con la provincia autonoma di
Trento e acquistano integralmente efficacia la normativa e
i contratti collettivi nazionali, con la sottoscrizione di
un nuovo contratto individuale con l'amministrazione
statale competente. A tale fine l'ente di nuova
appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del
personale trasferito ai sensi dei rispettivi contratti
collettivi, garantendo comunque parita' di trattamento con
il personale gia' in servizio nel rispettivo ruolo. Le
disposizioni del presente comma sono espressamente
richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale
del comparto scuola e nei contratti collettivi provinciali
di cui al comma 4.».



 
Art. 8

Norme in materia di diritto allo studio

1. La legge provinciale disciplina la materia del diritto allo studio nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, dagli obblighi internazionali e di quanto disposto dal presente decreto.
2. Sono riservate allo Statuto dell'Universita' e ai regolamenti di Ateneo le funzioni e i compiti che la legge statale attribuisce alle universita' in materia di diritto allo studio, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge provinciale in materia di finanziamento e controllo della spesa. La legge provinciale puo' altresi' delegare all'Universita' funzioni amministrative in materia di diritto allo studio e assistenza di competenza della Provincia, stabilendone i principi e i criteri direttivi.
3. I regolamenti d'Ateneo disciplinano altresi' l'attivita' di collaborazione a tempo parziale degli studenti, secondo standard internazionali, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia e comunque entro il limite di utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
 
Tabella
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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