Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 luglio 2011 |
Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2011-2012. |
|
|
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare l'art. 1, commi 46 e 47 che disciplinano la fornitura di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2 che prevede, fra l'altro, che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si possa avvalere del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente Unico Spa per il rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione della direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, e della direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE e della direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica» nel seguito «Decreto legislativo»; Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239; Ritenuto opportuno che, al fine di evitare penalizzazioni di prezzo della fornitura del gas naturale per i clienti finali che accedono al servizio di ultima istanza tale servizio vada limitato ai clienti finali che, per cause indipendenti dalla propria volonta', risultino privi di fornitore; Ritenuto altresi' opportuno che, in analogia con quanto gia' effettuato per l'anno termico 2010-2011, la selezione dei soggetti fornitori il servizio di ultima istanza sia svolta dall'Acquirente Unico Spa con procedure ad evidenza pubblica disciplinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e che con modalita' da stabilire con successivo decreto tale servizio sia esteso anche nelle aree ove non si e' sviluppata una adeguata concorrenza nel mercato del gas naturale; Considerata la necessita' che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas impartisca indirizzi affinche' le imprese di vendita del gas naturale riportino, nei documenti di fatturazione, un'adeguata e chiara informativa delle modalita' economiche di fornitura del servizio di ultima istanza, ai fini di agevolare il passaggio sul mercato dei clienti che accedono al servizio medesimo;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, stabilisce indirizzi nei confronti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al fine di individuare i criteri e le modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per l'anno termico 2011-2012 a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato. 2. Il servizio di ultima istanza di cui al presente decreto consiste nella fornitura di gas naturale ai clienti finali che indipendentemente dalla loro volonta' sono, anche temporaneamente, sprovvisti di fornitore. Detti clienti finali sono: a) i clienti civili e non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno di gas naturale; b) i clienti titolari di utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, anche con consumi superiori a 50.000 metri cubi all'anno di gas naturale. Tali utenze sono quelle identificate dai soggetti venditori di gas naturale, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ARG/gas 71/11 ed eventuali modifiche ed integrazioni. 3. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico sono emanati indirizzi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per disciplinare l'ambito e le modalita' di erogazione del servizio di ultima istanza per i clienti finali ubicati in aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239. |
| Art. 2
Indirizzi all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
1. Sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011 recante «Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale», l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas individua le aree geografiche ove svolgere il servizio di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2. 2. Le aree geografiche di cui al comma 1 possono essere aggregate in macroaree qualora cio' risulti necessario per garantire la sicurezza e/o l'economicita' del servizio di ultima istanza. |
| Art. 3
Selezione dei soggetti fornitori di ultima istanza
1. Con propria delibera l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas: a) disciplina le modalita' tecniche ed operative per la fornitura del servizio di ultima istanza del gas naturale; b) definisce le garanzie finanziarie che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza devono prestare; c) emana indirizzi alla societa' Acquirente Unico Spa per la selezione, tramite procedura concorsuale ad evidenza pubblica, dei soggetti fornitori del servizio di ultima istanza nel settore del gas naturale; tale procedura si dovra' basare su offerte relative alla variazione del corrispettivo per la commercializzazione all'ingrosso (CCI) del gas naturale fissato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; d) stabilisce opportuni meccanismi al fine di incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di ultima istanza, eventualmente differenziati per tipologia di clienti finali e per modalita' di accesso al servizio, prevedendo in ogni caso che, dopo un periodo transitorio, la fornitura di gas naturale avvenga in base ai costi effettivi del servizio reso; e) disciplina le modalita' di subentro del fornitore di ultima istanza nelle capacita' di stoccaggio, trasporto e distribuzione di gas naturale del fornitore da sostituire. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana indirizzi ai soggetti fornitori del servizio di ultima istanza del gas naturale selezionati con la procedura di cui al comma 1, affinche' tutti i clienti finali che accedono al medesimo servizio abbiano nei documenti di fatturazione una chiara informazione: a) del prezzo della fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza e della sua variazione a seguito di incremento del corrispettivo relativo alla commercializzazione all'ingrosso (CCI) stabilito al fine di disincentivare la permanenza del cliente finale nel servizio stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d); b) della facolta' per il cliente finale di poter recedere dal servizio di ultima istanza previa comunicazione scritta da inviare al proprio fornitore con almeno trenta giorni di anticipo rispetto al ricevimento del successivo documento di fatturazione. 3. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, qualora il recesso di cui al comma 2, lettera b) sia dovuto a scelta di un nuovo venditore di gas naturale, la nuova fornitura dovra' avvenire con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei trenta giorni di cui al medesimo comma 2, lettera b). |
| Art. 4
Disposizioni finali
1. La procedura di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) si dovra' concludere in tempo utile affinche' la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza sia operativa a partire dal 1° ottobre 2011. Il presente decreto e' comunicato all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per gli adempimenti di competenza, viene pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2011
Il Ministro: Romani |
|
|
|