Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 agosto 2011
Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. (Ordinanza n. 3960).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010» e successive modifiche ed integrazioni con la quale il Presidente dalla regione Veneto e' stato nominato Commissario delegato per il superamento della situazione emergenziale in rassegna;
Vista la nota dell'8 agosto 2011 del Presidente della regione Veneto - Commissario delegato;
Acquisita l'intesa della Regione Veneto;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Prefetto di Verona e' nominato Commissario delegato in sostituzione del Presidente della regione Veneto per il superamento della situazione di criticita' in atto nel territorio della regione Veneto di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale e della struttura gia' operante ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 agosto 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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