Gazzetta n. 203 del 1 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 agosto 2011
Revoca degli amministratori e dei sindaci della societa' cooperativa «Consorzio agrario di Parma - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata», in Parma.


IL DIRETTORE GENERALE
dei servizi amministrativi del Ministero dello sviluppo economico
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese ed enti cooperativi
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-sexiesdecies c.c.;
Visto il D. Lgs. N. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il verbale di ispezione straordinaria del 27 giugno 2011, redatto nei confronti della Societa' Cooperativa «Consorzio agrario di Parma - Societa' coooperativa a responsabilita' limitata», a seguito di segnalazione proveniente dal Consorzio medesimo;
Viste le controdeduzioni al citato verbale ispettivo presentate dalla Cooperativa con nota pervenuta in data 13 luglio 2011, prot. n. 133392, esaminate dall'Amministrazione e alla luce delle quali si e' avviato il procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;
Tenuto conto delle univoche risultanze della relazione ispettiva che attesta una gravissima difficolta' finanziaria ed economica del Consorzio, riconducibile a diversi fattori e cause tra cui quella principale e' costituita dalla «grande mole di credito scaduto che la societa' ha accumulato nel corso degli anni» e della quale «nessuno ha saputo fornire in concreto le motivazioni che hanno determinato l'ammontare di detto credito»;
Tenuto conto della entita' della descritta situazione di crisi che ammonta nel bilancio dell'esercizio 2009 a circa 54 milioni di euro, situazione che si e' ulteriormente aggravata nel successivo anno i cui i crediti sono «saliti a 63 nella bozza del bilancio del 2010»;
Valutato che l'azione di recupero da parte del Consorzio dell'ingentissima mole di credito scaduto e' stata poco o punto incisiva, in quanto l'esposizione, secondo le risultanze dell'ispezione, riguarda, dal lato creditorio, agricoltori locali con i quali gli organi sociali risultano avere relazioni commerciali ed economiche da molti anni, tali da indurre gli ispettori a dubitare fortemente circa l'intenzione e la capacita' degli attuali organi societari di perseguire l'obiettivo del recupero e, dal lato debitorio, riguarda istituti di credito che per parte loro hanno gia' manifestato la volonta' di non concedere ulteriori dilazioni al Consorzio, da cio' evincendosi una sostanziale sfiducia nei confronti degli attuali amministratori;
Considerato che in base alla verifica ispettiva, l'aggravarsi della situazione contabile relativa all'esercizio piu' recente e' ragionevolmente riconducibile all'inerziale operato degli organi sociali, anche attuali, e in ogni caso l'eventuale profilo di responsabilita' degli stessi ne rende incompatibile la prosecuzione delle funzioni anche per la necessita' che ogni accertamento sia disposto a cura di soggetti e amministratori terzi ed estranei;
Tenuto conto che nella bozza di bilancio 2010, peraltro, il Consorzio si e' limitato ad una parziale svalutazione dei crediti, ritenendoli dunque irrecuperabili, con evidente grave nocumento per la solidita' economico-finanziaria del sodalizio;
Considerato che, sempre da quanto e' emerso in sede ispettiva, un non meno grave motivo a base dell'adozione del provvedimento di gestione commissariale e' costituito dalla constatazione che gli organi sociali hanno trasferito nel corso dell'esercizio 2009 alla Produttori Riuniti s.r.l., societa' di capitali con finalita' lucrative, tutte le attivita' caratteristiche del Consorzio stesso a mezzo di una cessione del ramo d'azienda avente ad oggetto: a) stagionamento e confezionamento del parmigiano reggiano; b) produzione di burro;
Tenuto conto che, oltre alla cessione delle citate attivita', gli organi sociali hanno disposto anche il trasferimento del relativo personale dipendente, poi collocato in cassa integrazione a causa dell'insuccesso della predetta operazione di cessione dall'esito assolutamente fallimentare e con grave danno per il Consorzio e per la platea sociale;
Considerato infatti che i dipendenti del Consorzio a finalita' mutualistica sono stati trasferiti alla Produttori Riuniti s.r.l. a finalita' di lucro senza ricevere alcun diretto beneficio, al pari del Consorzio stesso che in questo modo e' stato trasformato di fatto da produttore in un mero azionista di una societa' di capitali anch'essa in grave difficolta' finanziarie, come dimostra il ricorso alla cassa integrazione;
Preso atto che pertanto il Consorzio si e' liberato delle attivita' e del personale senza tuttavia raggiungere alcun apprezzabile ed effettivo risultato e, al contrario, risulta dalla relazione ispettiva che si e' determinato il blocco delle attivita' della Produttori Riuniti con la conseguente cassa integrazione per il personale;
Considerato che la privazione di tale asset, avvenuta nel corso dell'esercizio 2009, non e' stata in alcun modo contrastata e risolta dall'attuale C.d.A. in carica che ad oggi non risulta aver attuato il recupero delle descritte attivita';
Valutato che a causa delle descritte situazioni, secondo gli accertamenti ministeriali e' a rischio la sopravvivenza e la prosecuzione stessa delle attivita' tipiche del Consorzio, quale la produzione del parmigiano reggiano da considerarsi, oltretutto, di preminente interesse per il Paese e il made in Italy;
Ritenuto peraltro che la scelta del Consorzio di cedere il fondamentale asset a una societa' di capitali con scopo di lucro confligge oggettivamente con la stessa effettiva volonta' di perseguire lo scopo mutualistico sancito dall'art. 45 Cost. e previsto dalle norme primarie di settore, oltre che dallo Statuto dell'Ente;
Tenuto conto della circostanza ulteriore, che si aggiunge a quelle innanzi richiamate, che l'assemblea dei soci ha di recente approvato la proposta di promuovere un'azione sociale di responsabilita' nei confronti di amministratori attuali e precedenti e di alcuni ex dirigenti del Consorzio, a riprova della forte divisione del ceto dirigente del Consorzio tale che, allo stato, non risulta garantita un'efficace amministrazione del Consorzio nell'interesse mutualistico e dei soci;
Ritenuta pertanto condivisibile, alla luce delle circostanze sopra richiamate, la valutazione espressa in sede ispettiva secondo cui si appalesa «necessario un intervento dell'Autorita' finalizzato non ad una pura sanzione ma ad una complessiva ristrutturazione economico-organizzativa dell'ente»;
Considerato inoltre che il sia pur grave stato crisi non risulta, allo stato, presentare i caratteri di una indiscutibile irreversibilita' e che, pertanto, non sembrano obiettivamente sussistere i presupposti per decretare la misura estrema di una definitiva liquidazione del Consorzio;
Considerato altresi' che appaiono del tutto inidonee a superare gli elementi emersi in sede ispettiva, le generiche controdeduzioni formulate dal Consorzio rispetto alle conclusioni rassegnate nel verbale d'ispezione, per lo piu' dirette a scongiurare un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e, percio', neppure rilevanti ai fini della presente decisione, anche in ragione dei seguenti elementi:
a) il mancato tentativo di recupero dei crediti non puo' essere addebitato alla crisi finanziaria e creditizia delle piccole e medie imprese ma, come accertato dagli ispettori, e' in prima istanza una chiara carenza degli organi gestori responsabili di una gestione poco oculata;
b) le giustificazioni del Consorzio addotte circa le indecisioni del C.d.A. e dirette a far ritenere che l'ente si sia mosso con le dovute cautele per il superamento di problematiche complesse e che richiedono il giusto tempo, non sono assolutamente condivisibili in quanto proprio il lungo periodo trascorso ha aggravato la crisi finanziaria fino a spingere il Consorzio alle soglie di una pericolosissima insolvenza dalle conseguenze gravissime;
Considerato che a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8. legge n. 241/90, la Cooperativa con nota prot. 146880 del 29/07/2011 ha prodotto altre brevi controdeduzioni all'avvio del procedimento per il commissariamento, sostanzialmente consistenti nella comunicazione dell'avvenuta formale deliberazione di una proposta di concordato (che risulta oltretutto assunta con un significativo astensionismo da parte dei membri del C. di A.);
Considerato che nel merito le controdeduzioni non sono condivisibili ne' in alcun modo apprezzabili in quanto:
a) la decisione di un concordato preventivo e' la prova evidente delle gravissime difficolta' finanziarie in cui versa attualmente il Consorzio e, inoltre, essa risulta tardiva e formalizzata soltanto dopo l'avvio del presente procedimento di commissariamento, ed e' ragionevole prevederne un esito non positivo specie ove restasse in carica l'attuale management aziendale sfiduciato dal ceto dei creditori cosi' come emerso dalla relazione ispettiva;
b) il ceto creditorio, composto in massima parte da istituti di credito, ha gia' manifestato la propria volonta' di non concedere aperture al sodalizio nella attuale composizione degli organi sociali a riprova dell'inesistenza di rapporti di fiducia fondamentali per il buon esito dello stesso concordato: si legge nella relazione ispettiva che «dal momento in cui il c.d.a. ha preso la decisione, trapelata all'esterno, di procedere alla richiesta di concordato le banche creditrici, che avevano gia' ristretto le linee di credito, hanno bloccato tutti gli affidamenti»;
c) l'asserzione del Consorzio a chiusura delle controdeduzioni circa la presunta affermazione degli ispettori che il Consorzio avrebbe posto rimedio alle carenze ipotizzate, non e' veritiera ed anzi gli ispettori stessi hanno concluso il loro esame ispettivo proponendo l'adozione di provvedimenti che non abbiano una mera natura sanzionatoria ma che permettano la «ristrutturazione dell'organizzazione societaria, il soddisfacimento dei creditori e il ritorno in bonis dell'attivita' economica», proponendo all'Amministrazione in prima istanza l'adozione di un provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c.;
d) la conclamata inidoneita' dell'attuale governance a proseguire la gestione della cooperativa e' direttamente connessa anche alla mancata adozione di iniziative tese a garantire il rientro dell'asset trasferito con la citata operazione di cessione alla Produttori Riuniti s.r.l. con finalita' lucrative e non mutualistiche, operazione chiaramente diretta a creare una fittizia e apparente plusvalenza, con ingiustificati aggravi di costi anche fiscali, come risulta dal fatto che il soggetto cessionario era gia' partecipato al 100% dalla Cooperativa;
e) l'esito fallimentare della cessione, accertato in sede ispettiva, richiede che sia un organo terzo a valutare eventuali connessi profili di responsabilita' degli organi sociali e degli attuali amministratori, che pertanto anche per tale motivo non appaiono piu' idonei a proseguire il loro mandato;
Considerato che la tardiva richiesta della ispezione ministeriale da parte degli attuali organi sociali non vale ad attenuare le eventuali responsabilita' di gestione degli amministratori, tanto piu' che essi si sono adoperati in tal senso a seguito della risonanza sulla stampa della grave ed anomala situazione del Consorzio e «di una serie di accuse di mala gestio apparse sulla stampa locale»;
Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 28/07/2011 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art. 4 del d.P.R., n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia, in quanto senza tale misura, per le ragioni emerse, e' fortemente incerta l'approvazione del concordato che, come emerso dalla verifica ispettiva, costituisce condizione stessa di sopravivenza del Consorzio;
Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-sexiesdecies c.c.;

Decreta:

Art. 1

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «Consorzio agrario di Parma - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata», con sede in Parma - Codice fiscale n. 00 163810344, costituita in data 14 gennaio 1893.
 
Art. 2

Il dott. Marco Bellora nato a Milano il 25 marzo 1961 e con studio in Milano, p.zza Conciliazione n. 4 e' nominato per un periodo di 6 (sei) mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.
 
Art. 3

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente perseguendo la finalita' del risanamento del Consorzio stesso.
 
Art. 4

Il compenso spettante al Commissario Governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.
Il presente decreto, avverso il quale e' proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 3 agosto 2011
Il direttore generale dei servizi amministrativi del Ministero dello
sviluppo economico
Esposito Il direttore generale per le piccole e medie imprese ed enti cooperativi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Vaccari
 
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