Gazzetta n. 203 del 1 settembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 1 agosto 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Kuczynska Helena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.


IL CAPO DIPARTIMENTO
per lo sviluppo e la competitivita' del turismo

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale e' stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Vista l'istanza della sig.ra Kuczynska Helena, cittadina polacca, nata a Sosnowiec il 4 gennaio 1972, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di abilitazione professionale «pilot wycieczek» conseguito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito del territorio nazionale della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: polacco, inglese e italiano;
Considerato di non poter effettuare il riconoscimento ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 206/2007 in quanto non e' documentato l'esercizio specifico della professione di accompagnatore turistico in Polonia, poiche' il certificato del direttore dell'Ufficio entrate a Żory attesta che la richiedente «ha depositato le dichiarazioni sul reddito ottenuto dall'attivita' lavorativa nel settore turistico negli anni: 2000-2001-2002 e 2003»;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 maggio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, che sara' organizzata dalla Regione siciliana, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 12 oppure in una prova attitudinale orale, a scelta della richiedente, in quanto dalla formazione agli atti si evince una differenza con la formazione prevista in Italia;
Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1

Alla sig.ra Kuczynska Helena nata a Sosnowiec il 4 gennaio 1972, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo di abilitazione all'accesso ed all'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale nelle lingue: polacco, inglese e italiano.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 e' subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento di 12 mesi oppure, a scelta della richiedente, di una prova attitudinale orale da svolgersi secondo le indicazioni individuate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa puo' essere ripetuta; qualora abbia avuto esito positivo, la Regione siciliana rilascera' alla sig.ra Kuczynska un attestato di idoneita' valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2011

Il Capo dipartimento: Cittadino
 
Allegato A
La misura compensativa - tirocinio di adattamento o prova attitudinale orale da svolgersi presso la Regione siciliana - consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Kuczynska Helena, della formazione richiesta per l'esercizio dell'attivita' professionale di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.
Tenuto conto che la richiedente risulta essere un «professionista» gia' qualificato in Polonia, e che e' stata accertata la sua conoscenza delle lingue: italiano, polacco e inglese, le materie oggetto della misura compensativa, per la quale e' richiesto l'uso corretto della lingua italiana, sono le seguenti:
principali localita' turistiche d'Europa, d'Italia e della Sicilia;
il territorio della Sicilia, cenni sulle principali vie di comunicazione interne della Sicilia nonche' sui collegamenti aerei, marittimi e stradali con il resto d'Italia e con l'Europa;
storia della Sicilia;
principali siti archeologici della Sicilia;
le piu' importanti localita' turistiche, climatiche e termali della Sicilia nonche' i siti meta del turismo religioso;
principali manifestazioni siciliane a carattere culturale, artistico, folcloristico, religioso e sportivo;
legislazione turistica nazionale e regionale e l'organizzazione turistica nazionale e regionale;
adeguamenti alle nuove normative aeroportuali.
Il tirocinio di adattamento avverra' sotto la responsabilita' di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di accompagnatore turistico che curera' l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti piu' idonei.
Il professionista responsabile comunica alla regione la propria disponibilita' ad assumere la responsabilita' del tirocinio, nonche' le proprie generalita', gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.
Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale da parte della regione.
A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmettera' alla Regione siciliana - Assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo - Dipartimento turismo sport e spettacolo - servizio 9 professioni turistiche e agenzie di viaggio, una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneita' del medesimo allo svolgimento professionale dell'attivita'.
In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio puo' essere ripetuto o prolungato.
In caso di valutazione finale non favorevole la prova puo' essere ripetuta non prima di sei mesi. Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, verra' rilasciato alla richiedente un attestato di idoneita' all'esercizio della professione.
Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente e' tenuta al rispetto delle norme regionali.
 
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