Gazzetta n. 203 del 1 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Campi Flegrei».



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Esaminata la domanda del Consorzio tutela vini dei Campi Flegrei e Federazione provinciale coldiretti di Napoli, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Campi Flegrei».
Visto il parere favorevole della regione Campania sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA CAMPI FLEGREI

Art. 1.
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti categorie e tipologie:
1) Bianco;
2) Rosso;
3) Falanghina;
4) Piedirosso o Per e palummo rosso;
5) Piedirosso o Per e palummo rosso riserva;
6) Piedirosso o Per e palummo rosato;
7) Piedirosso passito;
8) Falanghina passito;
9) Falanghina spumante.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini «Campi Flegrei» devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano rispettivamente le seguenti composizioni ampelografiche.
2. «Campi Flegrei» bianco:
Falanghina 50-70%.
Altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei o consigliati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 50%.
3. «Campi Flegrei» rosso:
Piedirosso minimo 50%;
Aglianico minimo 30%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei o consigliati per la provincia di Napoli fino ad un massimo del 20%.
4. «Campi Flegrei» Falanghina:
Falanghina, minimo il 90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%.
5. «Campi Flegrei» Piedirosso o Per 'e palummo rosso:
Piedirosso o Per 'e palummo, minimo il 90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei o consigliati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 10%.
6. «Campi Flegrei» Piedirosso o Per 'e palummo rosato:
Piedirosso o Per 'e palummo, minimo il 90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei o consigliati per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.
Zona di produzione uve

1. La zona di produzione delle uve destinata alla trasformazione in vino e denominazione di origine controllata «Campi Flegrei», nei tipi bianco, rosso, Falanghina e Piedirosso o Per 'e palummo, comprendono l'intero territorio dei comuni di Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto e parte di quelli di Marano di Napoli, tutti in provincia di Napoli.
2. Precisamente la zona di produzione confina ad Ovest con il Mar Tirreno, a Sud con il canale di Ischia ed il Golfo di Pozzuoli, a Nord con i comuni di Giugliano, Villaricca, e parte non compresa dei comuni di Marano e Napoli.
3. Tale zona e' cosi delimitata:
partendo dalla confluenza del comune di Pozzuoli nel mar Tirreno (localita' Licola), si percorre il limite del comune di Pozzuoli (confine con Giugliano), si incontra il confine del comune di Quarto che si segue in direzione nord fino ad immettersi in via Campana;
poi ci si immette in via Campana, in direzione Marano, fino al quadrivio tra questa via e via S. Rocco; si entra quindi nel comune di Marano avendo come limite via S. Rocco prima e via S. Maria a Cubito poi; si entra nel comune di Napoli e si percorre via S. Maria a Cubito per poi prendere via Cupa, via Tirone, via Pendino, via Cupa Fragola, strada Casinelle, via Margherita, via Quagliriello, via L. Bianchi, via G. Iannelli, via della Pigna, via Giustiniano, via Piave, corso Europa, via Manzoni, via Boccaccia, via Marechiaro, fino ad arrivare nel mar Tirreno, golfo di Napoli localita' Marechiaro.
4. Verso sud la zona e' delimitata dal mar Tirreno.
5. Isolata nel mar Tirreno, a circa 4 km dal comune di Monte di Procida e' situata l'isola di Procida, amministrativamente unico comune ed interamente compresa nella zona a denominazione di origine controllata.

Art. 4.
Viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti, specifiche caratteristiche di qualita'.
2. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di buona esposizione; sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.
3. I sesti di impianto, le forme di allevamento, a controspalliera bassa o puteolana, e i sistemi di potatura corti, lunghi e misti devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura,e altresi' consentito effettuare irrigazioni di soccorso, prevedendo impianti di irrigazione.
5. Per i riempimenti e i nuovi impianti la forma di allevamento dovra' essere la controspalliera e la densita' di impianto non potra' essere inferiore a 2000 viti per ettaro.
6. La resa massima per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini «Campi Flegrei» non deve essere superiore a 120 quintali per il tipo bianco e Falanghina e 100 quintali per il tipo rosso, Piedirosso o Per 'e palummo rosso e Piedirosso o Per 'e palummo Rosato.
7. Fermi restando i limiti massimi sopraindicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovra' essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente vitata.
8. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva dovra' essere riportata attraverso cernita delle uve, purche' la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi.
9. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, nell'ambito della resa fissata dal presente articolo, la regione Campania, su proposta del consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria, puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
10. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale rispettivamente del 10% per il tipo bianco, del 10,5% per i tipi Falanghina, rosso e Piedirosso o Per 'e palummo rosso e Rosato e del 9,5% per il tipo spumante.

Art. 5.
Vinificazione ed elaborazione

1. Le operazioni di vinificazione, elaborazione, spumantizzazione, invecchiamento e imbottigliamento, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitate nel precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve.
2. Restano valide le deroghe fino ad oggi concesse per la vinificazione ed imbottigliamento.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, costanti e tradizionali atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
4. La resa massima dell'uva in vino per la produzione dei vini «Campi Flegrei» non deve essere superiore al 70%.
5. Il vino a denominazione d'origine Campi Flegrei «Piedirosso» o «Per 'e palummo» rosso, ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11% ed ammesso al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 12%, dopo un periodo d'invecchiamento di due anni a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, puo' portare in etichetta la specificazione «riserva».
6. La denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» rosso puo' essere utilizzato per designare il «novello», ottenuto da uve che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione in ottemperanza alle vigenti norme per la preparazione dei novelli.
8. La denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» nelle tipologie Piedirosso o Per 'palummo e falanghina, puo' essere utilizzata per designare il tipo passito, ottenute dalle uve di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione, sottoposte del tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, al conveniente appassimento.
9. Nella preparazione del passito, si applicano le disposizioni previste nel precedente art. 4 e la resa massima dell'uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%.
10. E' escluso per il solo tipo passito, qualsiasi aumento del titolo alcolometrico volumico totale mediante concentrazione del mosto e del vino o l'impiego di mosti e di vini che siano stati soggetto di concentrazione.
11. La denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» Falanghina puo' essere utilizzata per designare il vino spumante, brut ed extra dry, ottenuto con mosti o vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della zona delimitata od autorizzate ai sensi del precedente art. 5.

Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti rispettive caratteristiche.
2. «Campi Flegrei» bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: fresco, secco, armonico;
titolo alcolemtrico volumico totale minimo 10,5% vol.;
acidita' tolale minimo 5 g/l;
estratto non riduttore minimo 14 g/l.
3. «Campi Flegrei» rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5% vol.;
acidita' totale minimo 5 g/l;
estratto non riduttore minimo 18 g/l.
4. «Campi Flegrei» Falanghina:
colore: paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11% vol.;
acidita' totale minima: 4.5 g/l;
estratto netto non riduttore minimo: 15 g/l.
5. «Campi Flegrei» Piedirosso o Per 'e palummo Rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento:
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima 5 g/l;
estratto secco minimo 18 g/l.
6. «Campi Flegrei» Piedirosso o Per 'e palummo passito:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, gradevole,caratteristico;
sapore: dal secco al dolce, armonico, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 17% vol., di cui svolto almeno il 12% vol. per il tipo dolce ed il 14% vol. per il tipo secco;
acidita' totale minima 4 g/l;
estratto non riduttore minimo 26 g/l.
7. «Campi Flegrei» Falanghina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno carico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: da brut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima 6 g/l;
estratto netto non riduttore minimo: 15 g/l.
8. «Campi Flegrei» Piedirosso o Per 'e palummo rosato:
colore: da rosa tenue a rosa cerasuolo;
odore: intenso, complesso, fine, fruttato;
sapore: secco, morbido, fresco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5 vol.;
acidita' totale minima 5 g/l;
estratto netto non riduttore minimo: 16 per mille.
9. «Campi Flegrei» Falanghina Passito:
colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: intenso, complesso, fine, vinoso;
sapore: dal secco al dolce, caldo, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 15% vol., di cui svolto almeno il 12% vol.;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l.
10. E' facolta' delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidita' totale ed estratto non riduttore minimi.

Art. 7.
Etichettatura

1. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Campi Flegrei» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra fine, scelto, selezionato e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali, viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia
4. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini «Campi Flegrei» deve obbligatoriamente figurare l'annata di produzione delle uve ad esclusione degli spumanti e passiti.

Art. 8.
Recipienti

1. Per i tipi «Campi Flegrei» Piedirosso o Per 'e palummo riserva e passito sono ammessi per l'immissione al consumo, solo contenitori di vetro di capacita' non superiore a 0,750 litri.
 
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