Gazzetta n. 204 del 2 settembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 1 agosto 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Di Biase Levchenkova Evgeniya, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale della regione Campania.


IL CAPO DIPARTIMENTO
per lo sviluppo e la competitivita' del turismo

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale e' stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;
Visto in particolare l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali, abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;
Vista l'istanza della sig.ra Di Biase Levchenkova Evgeniya, cittadina russa, nata a Kazan il 13 dicembre 1974, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nella Repubblica del Tatarstan, certificata dal libretto di lavoro e dal contratto di guida presso il Cremlino di Kazan, ai fini dell'accesso ed esercizio in regione Campania della professione di «guida turistica» nella lingua russa;
Visto l'art. 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007 che consente l'accesso e l'esercizio della professione regolamentata (guida turistica) anche a coloro che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due anni nel corso dei precedenti dieci in un altro Stato che non la regolamenti;
Considerato che il Consolato italiano a Mosca ha comunicato che l'attivita' di guida turistica e' regolata dalla legge federale n. 132 FZ del 1996 che non prevede condizioni speciali o limitazione alcuna per lo svolgimento dell'attivita' professionale di guida turistica, ma e' previsto un titolo abilitante all'esercizio della predetta professione nella citta' di Mosca;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi della seduta del 25 maggio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di un tirocinio di adattamento di diciotto mesi, che sara' organizzato dalla regione Campania, in quanto la formazione documentata dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;
Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1

Alla sig.ra Di Biase Levchenkova Evgeniya, cittadina russa, nata a Kazan il 13 dicembre 1974, e' riconosciuta l'esperienza professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale: regione Campania, in lingua russa.
 
Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 e' subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento della durata di diciotto mesi, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio puo' essere ripetuto; qualora abbia avuto esito positivo la regione Campania rilascera' alla sig.ra Di Biase un attestato di idoneita' valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2011

Il capo dipartimento: Cittadino
 
Allegato A
Il tirocinio di adattamento consiste nell'acquisizione da parte della sig.ra Di Biase Levchenkova Evgeniya, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonche' delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito regione Campania.
Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» gia' qualificato nella Federazione Russa e che e' stata accertata la sua conoscenza della lingua russa, le materie oggetto del tirocinio, per il quale e' necessaria la perfetta conoscenza della lingua italiana, sono le seguenti:
Storia dell'arte e archeologia: carattere di vari periodi delle storie dell'arte in Italia (eta' classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico artistico e archeologico, nonche' di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;
Carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano. con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali. dell'economia locale e delle attivita' produttive, nonche' conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;
Tradizione e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;
Itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.
II tirocinio avverra' sotto la responsabilita' di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica in Campania che curera' l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra. avvalendosi dei metodi ritenuti piu' idonei.
Il professionista responsabile comunica alla regione la propria disponibilita' ad assumere la responsabilita' del tirocinio, nonche' le proprie generalita', gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.
Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale da parte della regione.
A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di diciotto mesi trasmettera' alla regione Campania (Assessorato al turismo - Settore sviluppo e promozione turismo - Servizio 03 - Centro direzionale V, piano Is. C/5 - 80143 Napoli) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneita' della medesima allo svolgimento professionale dell'attivita' di guida turistica nell'ambito regionale.
In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio puo' essere ripetuto o prolungato.
Qualora il tirocinio sia stato effettuato con esito positivo, verra' rilasciato alla tirocinante un attestato di idoneita' all'esercizio della professione. (articoli 9 e 10 della legge regionale n. 11/86).
Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante e' tenuta al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 11/86 ed e' soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.
 
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