Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2011 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' «MARIA SS. ASSUNTA» - LUMSA DI ROMA
DECRETO RETTORALE 1 agosto 2011
Emanazione del nuovo Statuto.


IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto dell'Istituto pareggiato di Magistero «Maria Ss. Assunta» di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e successive modificazioni;
Visto il decreto direttoriale del 12 marzo 1991, relativo alla trasformazione in Libera universita' «Maria Ss. Assunta» (LUMSA) e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto rettorale 24 agosto 2005, n. 53 e successive modificazioni di approvazione del vigente statuto;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il parere del senato accademico del 16 giugno 2011;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 16 giugno 2011 che ha approvato il nuovo statuto della LUMSA;
Vista la nota ministeriale n. 3292 del 30 giugno 2011, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha fatto pervenire le osservazioni in merito al sopra menzionato statuto;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 luglio 2011 che ha recepito le ossevazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed ha adeguato lo statuto;

Decreta:

E' emanato lo statuto della Libera universita' Maria Ss. Assunta allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2011

Il rettore: Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto
 
Allegato
STATUTO LUMSA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Istituzione, caratteri e sede

1. La Libera Universita' Maria Santissima Assunta (LUMSA) e' una universita' italiana non statale, di ispirazione cattolica. E' stata istituita in Roma con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, e successive modificazioni, su iniziativa della Santa Sede per mezzo del Vicariato di Roma come ente fondatore, ha personalita' giuridica ed e' retta dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria, in quanto compatibili con la sua peculiarita' e rilascia titoli di studio con valore legale.
2. La Santa Sede, anche per mezzo dell'ente fondatore, assicura il perseguimento delle finalita' istituzionali della LUMSA e concorre, con l'Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura, a fornire i mezzi e i servizi necessari al suo funzionamento e al suo sviluppo, anche sulla base di apposite convenzioni.
3. L'Ente morale «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola», in prosecuzione del ruolo svolto sin dalla fondazione, ha il compito di curare l'organizzazione e la gestione amministrativa della LUMSA con la quale collabora per il conseguimento dei suoi fini specifici.
4. La LUMSA gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa vigente e dalle norme del presente Statuto.
5. La LUMSA non persegue fini di lucro e impiega le proprie risorse per lo sviluppo dell'universita' e per le finalita' previste dal presente Statuto.
6. La vigilanza dello Stato sulla LUMSA e' esercitata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.
7. L'Universita' puo' stipulare convenzioni o concludere accordi con altre universita', con amministrazioni dello Stato e dell'Unione Europea, con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, e con organismi internazionali, per ogni forma di cooperazione e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse.
8. L'universita' puo' costituire o puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo della ricerca, della didattica e per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
9. La sede legale della LUMSA e' in Roma, via della Traspontina n. 21, nell'immobile appositamente costruito e dalla Santa Sede destinato al perseguimento delle finalita' dell'universita'.
10. La LUMSA svolge le proprie attivita' anche in altre sedi determinate dal Consiglio di amministrazione.
11. Il Regolamento generale dell'Universita' puo' stabilire forme di autonomia amministrativa e di gestione per le sedi decentrate e per i poli di didattica decentrata.

Art. 2

Finalita'

1. La LUMSA promuove, sulla base dei principi cristiani, della tradizione cattolica e dei principi costituzionali, l'indagine della verita' mediante lo studio e la ricerca; il rinnovamento della cultura e della scienza; la cura e la diffusione del sapere, l'educazione integrale della persona e la difesa della comunita' umana, il dialogo interculturale e interreligioso.
2. La LUMSA, in particolare:
a) contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica e all'approfondimento degli studi, per il bene comune;
b) fornisce ai giovani una qualificata formazione culturale e civile per prepararli ad un consapevole inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni e all'assunzione di responsabilita' nella societa';
c) favorisce la qualita' e l'innovazione nell'attivita' didattica; promuove la ricerca interdisciplinare e la diffusione dei suoi risultati;
d) forma insegnanti per le scuole di ogni ordine e grado e sviluppa la ricerca educativa;
e) favorisce l'aggiornamento e la formazione continua degli adulti;
f) aiuta i bisognosi e i meritevoli nello studio e nella ricerca;
g) incentiva la pace e la cooperazione universitaria tra i popoli;
h) accoglie studenti e professori da altre parti del mondo favorendo lo scambio di esperienze e il riconoscimento dei rispettivi curricula;
i) instaura ed intrattiene rapporti con enti ed organismi europei ed extraeuropei che operano per le medesime finalita' con particolare riguardo alle universita' e alle accademie di ispirazione cattolica;
j) cura la partecipazione degli studenti e dei docenti alla vita accademica, anche attraverso la promozione e il sostegno ad attivita' sportive, artistiche e ricreative;
k) garantisce nel rispetto della propria identita' e dei principi costituzionali, parita' e pari opportunita' tra uomini e donne; rifiuta ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta e si impegna a contrastare ogni forma di violenza morale e psichica; adotta e promuove le misure necessarie ad assicurare il benessere organizzativo negli ambienti di lavoro.

Art. 3

Autonomie e liberta'

1. Nell'ambito del proprio ordinamento e dei principi della Costituzione italiana, l'universita' garantisce ai singoli docenti e ricercatori la liberta' accademica, nel rispetto dei diritti dell'individuo e della comunita'; garantisce la liberta' di insegnamento e di ricerca.
2. L'attivita' d'insegnamento e di ricerca presso la LUMSA comporta, in riferimento a quanto espresso all'Art 2, il rispetto dei principi ispiratori e delle finalita' dell'Universita'.
3. La nomina del personale accademico e di ricerca di ruolo e' subordinata al nulla osta del Cardinale Vicario di Roma in qualita' di rappresentante dell'ente fondatore.

Art. 4

Titoli di studio

1. La LUMSA rilascia i titoli di studio con valore legale previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
2. La LUMSA rilascia altresi' certificazioni e attestati riguardanti la frequenza e la partecipazione a master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e di alta formazione, ai sensi della normativa vigente nazionale e comunitaria.

Art. 5

Personale accademico e di ricerca

1. Il personale accademico e di ricerca dell'Universita' e' composto da professori e ricercatori di ruolo e non di ruolo, reclutati secondo le norme universitarie vigenti e, per i contratti di diritto privato, anche sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio del merito e della valutazione comparativa.
2. Al personale accademico e di ricerca di ruolo si applicano, in quanto compatibili con il presente Statuto e con la natura giuridica e istituzionale della LUMSA, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico vigenti per i professori e i ricercatori delle universita' statali.
3. Le incompatibilita' per il personale accademico e di ricerca dell'Universita' sono regolate dalla normativa vigente.
4. La dotazione organica del personale accademico e di ricerca di ruolo dell'Universita' e' determinata nella misura massima di 120 unita', superabile soltanto previa verifica della copertura finanziaria. L'articolazione interna per ruoli e per fasce e' stabilita dal Consiglio di amministrazione. L'Universita', nell'ambito del Piano triennale di sviluppo (PTS), vincola le risorse corrispondenti ad almeno un terzo dei posti di ruolo disponibili al reclutamento di personale accademico e di ricerca che nell'ultimo triennio non ha prestato servizio, o non e' stato titolare di assegni di ricerca ovvero iscritto a corsi universitari nell'Universita' stessa.
5. Il Consiglio di amministrazione, puo' stipulare contratti di insegnamento e/o di ricerca di diritto privato, aventi ad oggetto prestazioni di opera professionale con professori di ruolo di altre universita' o studiosi, cultori della materia, anche stranieri.
6. Il trattamento economico del personale accademico e di ricerca a contratto e la disciplina della sua attivita' sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
7. Ai fini del trattamento di quiescenza si applicano, oltre alle disposizioni specifiche per il personale docente di ruolo, la disciplina prevista per i dipendenti dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' la legge 8 agosto 1995 n. 335 e la legge 27 dicembre 1997 n. 449.
8. Il personale di cui al precedente comma e' iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto Nazionale per la Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.
9. Per quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, si applicano i criteri stabiliti dalla legge n. 243 del 29 luglio 1991 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

Fonti normative

Le fonti normative della LUMSA sono:
- disposizioni costituzionali e disposizioni di legge in materia universitaria e di diritto allo studio;
- il presente Statuto;
- il Regolamento generale dell'Universita' e i regolamenti emanati dal Consiglio di amministrazione sentito, ove necessario, il Senato accademico.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA'

Art. 7
Organi di governo

1. Sono organi di governo della LUMSA:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
c) il Rettore;
d) i Prorettori;
e) il Senato accademico;
f) il Direttore generale.
2. Salvo diversa indicazione del presente Statuto, le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le riunioni degli organi collegiali di governo dell'Universita' possono essere convocate e svolgersi per via telematica.
4. Le cariche di Consigliere di amministrazione, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Direttore di Scuola, Membro del Nucleo di Valutazione non possono essere cumulate.
5. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.

Art. 8

Composizione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da 11 membri, di cui almeno tre donne e almeno sei non appartenenti ai ruoli della LUMSA, piu' il Direttore generale.
2. Compongono il Consiglio di amministrazione:
a) il Rettore, che esercita anche le funzioni di vice Presidente vicario;
b) un Rappresentante della Santa Sede nominato dal Segretario di Stato;
c) un Rappresentante del Governo designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;
d) un Rappresentante dell'ente morale "Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola";
e) due Consiglieri nominati dal Cardinale Vicario di Roma;
f) il Presidente dell' "Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura" e due consiglieri nominati dall'Associazione stessa;
g) due Consiglieri, nominati d'intesa tra il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Rettore, tra professori universitari ed esperti di alta qualificazione e comprovata professionalita';
h) il Direttore generale, che esercita anche le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente tra i consiglieri di cui alle lettere b), e), f), nella prima adunanza, convocata e presieduta dal membro piu' anziano.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Per l'ordinaria amministrazione assicura il governo dell'Universita' fino all'insediamento del Consiglio di amministrazione subentrante e comunque non oltre tre mesi dalla sua scadenza.
5. Il Presidente, d'intesa con il Rettore, decide in merito alla pubblicita' dei verbali e degli atti del Consiglio di amministrazione.

Art. 9

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le competenze ad esso attribuite dal presente Statuto.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) determina l'indirizzo generale e lo sviluppo dell'Universita' in funzione del perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2 del presente Statuto;
b) detiene il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Universita';
c) approva il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, e il conto consuntivo dell'Universita';
d) nomina e revoca il Rettore tra i professori ordinari a tempo pieno della LUMSA;
e) nomina, su designazione dei rispettivi Consigli, i Direttori di Dipartimento, tra i professori ordinari a tempo pieno della LUMSA, i Direttori delle Scuole tra i professori universitari delle aree scientifiche di riferimento;
f) nomina e revoca, su proposta del Rettore, il Prorettore alla didattica e al diritto allo studio e il Prorettore alla ricerca e internazionalizzazione, scelti tra i professori di ruolo a tempo pieno della LUMSA;
g) nomina e revoca il Direttore generale, sentiti l'ente fondatore e l'ente morale "Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola";
h) nomina, su proposta della Commissione permanente per il reclutamento e il merito di cui all'art. 20, il personale accademico di ruolo a tempo indeterminato e a tempo determinato;
i) nomina i membri del Nucleo di Valutazione dell'universita' di cui all'art. 21;
j) delibera, su proposta del Senato accademico in ordine all'attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita';
k) delibera, sentiti i competenti organi accademici, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
l) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, a quali insegnamenti attribuire i posti di ruolo e le cattedre convenzionate;
m) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'offerta formativa dell'Universita' e definisce ai sensi di legge i livelli essenziali delle prestazioni (LEP);
n) delibera, su proposta del Senato accademico, il conferimento di supplenze, affidamenti e contratti d'insegnamento;
o) delibera sulle assegnazioni di fondi alle Strutture didattiche e di ricerca e ad altre Strutture dell'Universita', nell'ambito di appositi stanziamenti;
p) adotta i provvedimenti relativi alla dotazione organica del personale dell'Universita';
q) su proposta del Rettore e del Direttore generale, approva e aggiorna il Piano triennale di sviluppo (PTS);
r) approva i Regolamenti dell'Universita' e delibera le modifiche di Statuto;
s) decide, anche su proposta del Senato accademico, sentita la Commissione permanente per il reclutamento e il merito, e sulla base della normativa vigente, il conferimento di lauree ad honorem e l'attribuzione di borse di studio e di ricerca, di premi e di riconoscimenti di merito;
t) puo' istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi, operativi. Le norme per il funzionamento e per la composizione delle commissioni vengono indicate nella delibera istitutiva;
u) delibera la misura delle indennita' di carica per i Consiglieri di amministrazione, il Rettore, i Prorettori, i Direttori di Dipartimento e delle Scuole;
v) nomina il Collegio di disciplina di cui all'art. 24, infligge le sanzioni disciplinari ovvero dispone l'archiviazione dei procedimenti nei confronti del personale accademico e di ricerca, sulla base del parere vincolante del Collegio di disciplina;
w) puo' autorizzare la deroga agli impegni e ai carichi didattici per i membri degli organi di governo e per i direttori delle Strutture didattiche e di ricerca;
x) puo' autorizzare, sulla base della normativa vigente, congedi con assegni per motivi di studio e di ricerca e scambi con docenti e ricercatori di altre universita', accademie e istituzioni scientifiche italiane e straniere;
y) predispone e approva il Codice etico dell'Universita', stabilendo le sanzioni previste per la sua violazione;
z) su proposta del Direttore generale, delibera in merito all'assegnazione di incarichi dirigenziali per l'organizzazione e la gestione dell'Universita', previa verifica della sostenibilita' finanziaria.
3. Il Consiglio di amministrazione istituisce il Comitato Unico di Garanzia (CUG), le cui modalita' di costituzione e di funzionamento sono disciplinate da apposito regolamento.
4. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente. In caso di assenza o impedimento temporaneo e' convocato dal Rettore.

Art. 10

Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
a) ha la legale rappresentanza dell'Universita', anche in giudizio;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione;
c) vigila sul buon andamento dell'Universita' e sul funzionamento dei suoi organi;
d) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione, salva la competenza del Rettore in materia di governo scientifico e didattico;
e) puo' adottare deliberazioni di urgenza riferendone al Consiglio stesso nella prima seduta successiva, per la ratifica;
f) sentito il Rettore, puo' rinviare al Senato accademico atti e deliberazioni, per un riesame;
g) delibera le sanzioni disciplinari relative al personale tecnico-amministrativo e ausiliario secondo le modalita' previste dal Codice disciplinare;
h) puo' affidare al Rettore o a uno o piu' membri del Consiglio di amministrazione particolari deleghe e specifici incarichi;
i) nomina i Revisori contabili, di cui all'art. 23.

Art. 11

Rettore

1. Il Rettore dell'Universita', nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori ordinari a tempo pieno della LUMSA, dura in carica un quadriennio e puo' essere riconfermato una sola volta.
2. Il Rettore:
a) rappresenta l'Universita' nel sistema universitario nazionale ed internazionale, nel conferimento dei titoli e nelle cerimonie;
b) presiede la Commissione permanente per il reclutamento e il merito del personale accademico e di ricerca, di cui all'art. 20;
c) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di amministrazione;
d) assicura il governo didattico e scientifico dell'Universita', sovrintende all'attivita' del personale accademico e di ricerca e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
e) riferisce, con relazione annuale, al Consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e di ricerca dell'Universita'; predispone, con il Direttore generale, il Piano triennale di sviluppo (PTS);
f) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;
g) stipula accordi o convenzioni in materia scientifica e didattica con altre universita', enti e soggetti pubblici e privati;
h) censura il comportamento di professori e ricercatori e, per le infrazioni piu' gravi, avvia il procedimento disciplinare a loro carico con motivata proposta al Collegio di disciplina di cui al successivo art. 24;
i) propone la nomina dei Prorettori di cui all'art. 12;
j) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente Statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi statutari;
k) puo' conferire a professori di ruolo dell'Universita' la delega per particolari questioni.
3. Il Rettore, qualora il Senato accademico adotti con voto palese e a maggioranza assoluta dei suoi componenti una motivata richiesta, puo' essere revocato dal Consiglio di amministrazione con voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Il Senato accademico non puo' presentare la richiesta di revoca del Rettore prima della conclusione del secondo anno del mandato rettorale.
4. Il Rettore puo' convocare le varie componenti della comunita' accademica nelle forme e nei modi che ritiene opportuni.

Art. 12

Prorettori

1. Il Prorettore alla didattica e al diritto allo studio e il Prorettore alla ricerca e all'internazionalizzazione sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, tra i professori di ruolo a tempo pieno della LUMSA; non afferiscono, di norma, al medesimo dipartimento; durano in carica 4 anni, sono riconfermabili una sola volta. Decadono con la cessazione del mandato del Rettore che li ha designati.
2. Il Prorettore alla didattica e al diritto allo studio coordina, d'intesa con i Direttori dei Dipartimenti, l'offerta formativa dell'Universita'; coordina il funzionamento delle Scuole; cura l'impiego razionale delle risorse umane docenti; presiede la Commissione per il diritto allo studio di cui all'art. 35, comma 1; coordina il Sistema bibliotecario dell'Universita' di cui all'art. 25; si avvale degli uffici di supporto alla didattica, al diritto allo studio, al sistema bibliotecario e collabora con il Rettore in tutte le questioni che gli sono affidate.
3. Il Prorettore alla ricerca e alla internazionalizzazione sovraintende allo sviluppo della ricerca e ai rapporti internazionali; presiede il Centro di ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione di cui all'art. 18; cura e promuove la partecipazione dell'Universita' a programmi di ricerca nazionali e internazionali; cura e promuove la mobilita' tra i docenti e tra gli studenti in ambito europeo e internazionale; collabora con i Dipartimenti e le Scuole; collabora con il Rettore in tutte le questioni che gli sono affidate.

Art. 13

Senato accademico

1. Il Senato Accademico e' composto:
a) dal Rettore che lo presiede;
b) dai due Prorettori;
c) dai Direttori di Dipartimento e in caso di impedimento dai vice Direttori;
d) dal Direttore generale, con voto consultivo e con funzione di segretario verbalizzante;
2. Il Regolamento generale dell'Universita' determina le materie per le quali partecipa al Senato accademico, con diritto di voto, il Presidente del Consiglio degli studenti di cui al comma 4 dell'art. 22.
3. Le delibere sono approvate nel corso della seduta.
4. Nel rispetto delle finalita' istituzionali della LUMSA, il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla normativa vigente e dal presente Statuto, in particolare:
a) contribuisce con pareri e proposte alla definizione del Piano triennale di sviluppo (PTS);
b) valuta la conformita' dell'attivita' dei Dipartimenti e delle Scuole agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
c) assicura in ragione della coerenza e funzionalita' rispetto ai corsi di studio, la omogeneita' disciplinare nella composizione dei Dipartimenti;
d) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione e/o la disattivazione delle strutture dell'universita';
e) elabora, sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti e delle Scuole, i piani dell'offerta formativa;
f) valuta, sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti, le proposte per l'attivazione di posti di ruolo e non di ruolo del personale accademico e di ricerca;
g) valuta, sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti e delle Scuole, il conferimento di contratti e incarichi di insegnamento;
h) elabora progetti didattici e ne quantifica i fabbisogni;
i) propone, sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti e delle Scuole, l'attivazione di master, corsi di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato;
j) propone il conferimento di lauree ad honorem e l'attribuzione di borse di studio e di ricerca, di premi e di riconoscimenti di merito.

Art. 14

Direttore generale

1. Il Direttore generale esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
2. In conformita' alle disposizioni del Consiglio di amministrazione e degli altri organi accademici, sovrintende a tutti i servizi amministrativi, contabili, di segreteria e di supporto e al personale tecnico amministrativo e ausiliario.
3. E' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari, nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 2;
4. Predispone, con il Rettore, il Piano triennale di sviluppo (PTS) dell'Universita'.

TITOLO III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'

Art. 15
Strutture per la didattica e la ricerca

1. Sono strutture dell'universita' per la didattica e la ricerca:
a) i Dipartimenti;
b) le Scuole;
c) il Centro di ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI).
2. I Dipartimenti, le Scuole e il CARI sono strutture primarie per la promozione e l'organizzazione delle attivita' didattiche e di ricerca, omogenee per fini e/o per metodi. Sono dotate di autonomia nel rispetto dei limiti e delle modalita' stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione puo', anche su proposta del Senato accademico, istituire altre Strutture, permanenti o temporanee, a supporto di iniziative particolari, per la fornitura di servizi integrativi o speciali e in generale per il miglioramento della qualita' della vita universitaria.
4. Le riunioni degli organi collegiali delle Strutture dell'Universita' possono essere convocate e svolgersi per via telematica.

Art. 16

Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono costituiti tenendo conto dell'omogeneita' e/o dell'affinita' dei propri corsi di studio e di dottorato.
2. Afferisce ai singoli dipartimenti il personale accademico e di ricerca che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca. Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Universita', il personale accademico e di ricerca e' incardinato nei Dipartimenti per i quali e' stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altro Dipartimento e' autorizzato dal Senato accademico, su richiesta del singolo docente.
3. I collaboratori ed esperti linguistici sono assegnati, con deliberazione del Senato accademico, ai diversi Dipartimenti, sulla base delle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attivita' didattiche.
4. I Dipartimenti sono articolati nel Consiglio di dipartimento e nella Giunta di dipartimento. Il funzionamento dei Dipartimenti e' disciplinato dal Regolamento generale dell'Universita'.
5. Il Consiglio di dipartimento e' composto, con diritto di voto, dal personale accademico e di ricerca di ruolo afferente al dipartimento stesso ed e' integrato, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale dell'Universita', da personale non di ruolo che concorre al raggiungimento dei requisiti necessari di docenza per i corsi di studio afferenti. Al Consiglio di dipartimento partecipano i rappresentanti eletti dagli studenti, uno per ogni corso di studio e comunque almeno tre per ogni Dipartimento.
6. Il Consiglio di dipartimento e' presieduto dal Direttore che ne assicura il governo e il buon funzionamento. Il Direttore di dipartimento e' designato, tra i professori ordinari a tempo pieno della LUMSA afferenti al dipartimento stesso, dal personale accademico e di ricerca di ruolo, a scrutinio segreto e con preferenza unica, ed e' nominato dal Consiglio di amministrazione. La votazione e' valida se vi partecipano i due terzi dei componenti il Dipartimento. Il Direttore dura in carica tre anni e puo' essere rinominato una sola volta. E' membro di diritto del Senato accademico. Il Direttore di dipartimento nomina un vice Direttore tra i professori di ruolo a tempo pieno membri della Giunta di dipartimento di cui al comma 11.
7. Il Consiglio di dipartimento:
a) determina l'indirizzo generale del dipartimento, anche in conformita' al Piano triennale di sviluppo (PTS) dell'Universita';
b) esprime al Senato accademico parere in merito all'istituzione, alla trasformazione e alla soppressione di corsi di studio e di insegnamenti;
c) propone al Senato accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per il Dipartimento;
d) organizza la didattica e, d'intesa con il CARI, la ricerca del Dipartimento, verifica l'assolvimento degli impegni didattici, di ricerca e gestionali e assume le deliberazioni conseguenti;
e) propone al Senato accademico l'attivazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato;
f) approva le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento, predisposti dalla Giunta di dipartimento.
8. La Giunta di dipartimento e' composta da:
a) il Direttore di dipartimento che la convoca e la presiede;
b) i Presidenti dei corsi di studio;
c) i Coordinatori dei dottorati attivati nell'ambito del dipartimento, professori ordinari a tempo pieno.
9. Alle sedute della Giunta possono partecipare i Prorettori.
10. I Presidenti dei corsi di studio, scelti tra i professori di ruolo del Dipartimento, sono nominati, con mandato triennale rinnovabile una sola volta, dal Direttore di dipartimento e decadono con la cessazione del mandato del Direttore che li ha nominati.
11. La Giunta di dipartimento:
a) predispone e aggiorna l'offerta formativa dei diversi corsi di studio secondo le norme vigenti e le indicazioni degli organi di governo dell'Universita';
b) sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propone al Senato accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi;
c) approva i piani di studio e delibera circa le pratiche degli studenti;
d) costituisce le commissioni di laurea;
e) su proposta del Direttore o su mandato del Consiglio di dipartimento cura ogni altra questione rilevante per il miglior funzionamento del Dipartimento.

Art. 17

Scuole

1. Le Scuole sono strutture per la formazione post lauream, l'alta formazione e la specializzazione in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni. L'attivazione o la disattivazione delle Scuole sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico.
2. Le Scuole sono coordinate dal Prorettore alla didattica e al diritto allo studio.
3. L'organizzazione e il funzionamento delle Scuole sono disciplinati dai Regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione contestualmente alla loro attivazione.
4. Il Consiglio di amministrazione puo' dotare le Scuole di personale accademico e di ricerca.
5. Il Direttore fatte salve specifiche disposizioni di legge, e' nominato dal Consiglio di amministrazione che determina la durata del suo mandato, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, tra professori universitari delle aree scientifiche di riferimento. Il Direttore puo' essere riconfermato una sola volta.
6. Le Scuole, d'intesa con il Centro di ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione, possono organizzare specifici programmi di ricerca se finanziati dall'esterno.

Art. 18

Centro di Ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI)

1. Il Centro di Ateneo per la ricerca e l'internazionalizzazione (CARI) e' struttura di riferimento per la promozione e il sostegno delle attivita' di ricerca, delle collaborazioni scientifiche e per l'internazionalizzazione dell'Universita', compresa la mobilita' internazionale dei docenti e degli studenti.
2. Il CARI, diretto dal Prorettore alla ricerca e alla internazionalizzazione, si avvale di un Consiglio scientifico composto pariteticamente da personale accademico e di ricerca interno ed esterno all'Universita' ed opera d'intesa con i Dipartimenti, con le Scuole, con il Nucleo di Valutazione e con gli organismi nazionali e internazionali di riferimento.
3. Al CARI, dotato di autonomia nei limiti previsti dal Consiglio di amministrazione, afferiscono gli uffici, i servizi e le strutture tecniche e di segreteria impegnate nelle attivita' di sua competenza.
4. Il CARI assicura la corretta gestione dei fondi per le attivita' di ricerca, per le pubblicazioni, per le collaborazioni scientifiche e per la internazionalizzazione.
5. Ai fini del finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Universita', il CARI valuta, sulla base di criteri di merito e di trasparenza, anche avvalendosi di esperti esterni e delle migliori procedure adottate in sede nazionale ed internazionale, la rilevanza e la qualita' scientifica dei progetti di ricerca e delle pubblicazioni.
6. Nell'ambito del CARI possono essere costituiti e finanziati Unita', Gruppi e Programmi di ricerca aperti alla partecipazione di studiosi e ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.
7. Il funzionamento, l'organizzazione del CARI e la composizione del suo Consiglio scientifico sono stabiliti da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

TITOLO IV
STRUTTURE PER IL RECLUTAMENTO, LA VALUTAZIONE,
LA DISCIPLINA, LA CONSULENZA E LA VERIFICA

Art. 19
Altre strutture

Sono strutture per il reclutamento, la valutazione, la disciplina, la consulenza e la verifica:
1. la Commissione permanente per il reclutamento ed il merito;
2. il Nucleo di valutazione;
3. il Consiglio degli studenti;
4. il Collegio dei revisori contabili;
5. il Collegio di disciplina.

Art. 20

Commissione permanente per il reclutamento ed il merito

1. Per il reclutamento e per la valorizzazione e l'incentivazione del merito del personale accademico e di ricerca, e' istituita, sulla base della normativa vigente, una Commissione permanente per il reclutamento e per il merito.
2. Ai fini del reclutamento la commissione e' composta da:
a) il Rettore in qualita' di Presidente;
b) il Prorettore per la didattica e il diritto allo studio;
c) il Prorettore per la ricerca e l'internazionalizzazione;
d) il Direttore generale, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante;
ed e' integrata di volta in volta da:
a) il Direttore del dipartimento a cui afferiscono i posti a bando;
b) un membro esperto per ogni settore concorsuale/scientifico-disciplinare oggetto della procedura di chiamata o di trasferimento, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia appartenenti all'Universita', o in caso di loro assenza, di altre universita' italiane o straniere.
3. La Commissione, nella composizione ristretta del Rettore, dei Prorettori, dei Direttori di dipartimento ed integrata dal Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante, valuta, ai sensi della normativa vigente, il complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale accademico e di ricerca dell'Universita'. Propone, altresi', al Consiglio di amministrazione l'assegnazione delle premialita' a valere sul Fondo di Ateneo previsto dalla normativa vigente.
4. La Commissione opera secondo un Regolamento predisposto dal Rettore ed approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Art. 21

Nucleo di valutazione

1. Ferme l'autonomia e la liberta' della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in materia di autovalutazione spetta ai Dipartimenti, e' costituito il Nucleo di Valutazione disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, anche in riferimento alla normativa vigente e in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Universita' e la Ricerca (ANVUR).
2. Il Nucleo di valutazione e' composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'Universita'.
3. Il Nucleo di Valutazione ha durata triennale ed e' composto da sette membri.
4. Il Nucleo di Valutazione e' nominato dal Consiglio di amministrazione che ne individua anche il Presidente.
5. Alla fine di ogni anno accademico il Nucleo di Valutazione redige una relazione, che e' presentata al Senato accademico e sottoposta a deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 22

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti eletti in ciascun Consiglio di dipartimento. La perdita dello status di studente presso la LUMSA comporta la decadenza della qualifica di rappresentante.
2. Il Consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Universita', e funzioni di coordinamento rispetto all'attivita' dei rappresentanti degli studenti.
3. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a deliberare sulle proposte del Consiglio degli studenti.
4. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti.
5. Il Consiglio degli studenti predispone il Regolamento per il proprio funzionamento e lo sottopone, per l'approvazione, al Consiglio di amministrazione.
6. Il Presidente resta in carica due anni ed e' rinnovabile una sola volta.

Art. 23

Collegio dei revisori contabili

1. Il Consiglio di amministrazione designa tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, esterni all'Universita', i componenti del Collegio dei revisori contabili che vengono nominati in numero di tre effettivi e di due supplenti, dal Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente e dura in carica quattro anni.
2. Al Collegio dei revisori contabili compete il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile dell'Universita'.
3. Il Collegio dei revisori contabili assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 24

Collegio di disciplina per il personale accademico e di ricerca

1. Il Collegio di disciplina e' composto da:
tre professori e due ricercatori a tempo pieno, nominati dal Consiglio di amministrazione tra il personale accademico e di ricerca di ruolo.
2. Il Collegio di disciplina, sulla base della legislazione vigente, istruisce i procedimenti disciplinari a carico del personale accademico e di ricerca ed esprime parere vincolante in ordine all'archiviazione del procedimento ovvero alla sanzione da applicare.
3. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.

Art. 25

Sistema bibliotecario dell'Universita'

1. Il Sistema bibliotecario dell'Universita' comprende le biblioteche, gli archivi e i centri di documentazione dell'universita', cartacei e digitali. Promuove lo sviluppo, l'organizzazione, l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, cartaceo e digitale.
2. Il funzionamento del Sistema bibliotecario e' retto da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.
3. Al Sistema bibliotecario e' preposto, con compiti di coordinamento ed indirizzo, il Prorettore alla didattica e al diritto allo studio.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26
Amministrazione

L'amministrazione della LUMSA, nell'ambito delle direttive emanate dal Consiglio di amministrazione secondo le competenze indicate nell'art. 8, e' struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Universita' ed e' articolata in uffici e servizi.

Art. 27

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'

I criteri della gestione finanziaria e contabile sono disciplinati nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Art. 28

Bilanci

1. Il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, e il conto consuntivo vengono redatti in termini di competenza, anche sulla base della normativa vigente.
2. Il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, e il conto consuntivo vengono predisposti secondo le norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', e sono approvati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29

Patrimonio

1. La LUMSA utilizza per le sue attivita' istituzionali i beni immobili di cui e' proprietaria ovvero che ha a disposizione per contratto di comodato a titolo gratuito o per qualsiasi altro titolo.
2. L'Universita' utilizza i propri beni mobili e in particolare le attrezzature tecniche, le collezioni scientifiche, il patrimonio librario, nonche' i beni mobili dei quali abbia a qualsiasi titolo la disponibilita'.
3. L'Universita' cura la manutenzione ordinaria e, per i beni di sua proprieta', straordinaria, nonche' l'incremento del suo patrimonio edilizio assicurandone la migliore gestione.
4. L'universita' provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni derivanti da responsabilita' civile e ad altre forme di copertura assicurativa deliberate dal Consiglio di amministrazione

Art. 30

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie che l'Universita' utilizza per il conseguimento dei suoi fini istituzionali sono costituite da:
a) risorse di cui all'art. 1, comma 2;
b) tasse universitarie e contributi a carico degli studenti;
c) fondi di provenienza statale e pubblica;
d) erogazioni provenienti da altri enti o da persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo della LUMSA;
e) entrate derivanti da contratti e convenzioni per attivita' di formazione, ricerca, consulenza, stipulati con soggetti pubblici e privati;
f) entrate provenienti da rendite percepite a qualsiasi titolo;
g) entrate provenienti dalle partecipazioni di cui all'art. 1 comma 8.

Art. 31

Tasse e contributi

1. Le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti sono fissati secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti per le Universita' statali.
2. In aggiunta alle predette tasse e contributi, gli studenti sono tenuti a versare contributi speciali, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.
3. I criteri generali relativi a tasse e contributi sono disciplinati dall'apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 32

Personale tecnico-amministrativo e ausiliario

1. Il personale tecnico-amministrativo e ausiliario della LUMSA e' costituito da:
a) membri della «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola»;
b) altro personale.
2. L'organizzazione dei vari settori e servizi e l'assegnazione del personale agli uffici spetta all'«Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola».
3. Le categorie professionali e le relative dotazioni organiche del personale della LUMSA sono stabilite nell'annessa tabella e possono essere modificate dal Consiglio di amministrazione.
4. Per la copertura dei posti dell'organico del personale indicati nell'annessa tabella, che si rendono vacanti e che non vengono ricoperti da soggetti appartenenti all'Ente morale di cui sopra, si procede sulla base delle modalita' previste dal regolamento organico di cui al successivo comma.
5. Per quanto concerne la disciplina, lo stato giuridico e il trattamento economico, le modalita' di assunzione e di inquadramento del personale tecnico-amministrativo e ausiliario, si applicano le norme contenute nel Regolamento organico deliberato dal Consiglio di amministrazione sulla base della legislazione vigente.

TITOLO VI
STUDENTI, DIRITTO ALLO STUDIO, SERVIZI

Art. 33
Iscrizioni, frequenza e disciplina degli studenti

1. L'iscrizione ai corsi di studio si ottiene in base alle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Consiglio di amministrazione e i competenti organi accademici emanano apposite disposizioni per disciplinare le iscrizioni di cui al comma precedente.
3. Il Regolamento generale dell'Universita' detta le norme concernenti la frequenza ai corsi di studio e la disciplina per gli studenti.

Art. 34

Discipline teologiche

1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea o di laurea magistrale, lo studente dovra' aver superato gli esami delle discipline teologiche.
2. Gli insegnamenti e il numero degli esami da sostenere per ogni corso di laurea e di laurea magistrale sono determinati dal Consiglio di amministrazione.
3. I docenti delle discipline teologiche vengono designati annualmente dal Consiglio di amministrazione, il quale ne determina anche il trattamento economico.
4. Le modalita' di svolgimento dell'insegnamento sono determinate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Art. 35

Diritto allo studio, attivita' di tutorato, di orientamento
e collaborazione degli studenti

1. La LUMSA, anche sulla base della normativa nazionale e regionale e avvalendosi di un'apposita Commissione, garantisce risorse, servizi e infrastrutture per l'attuazione del diritto allo studio e per la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria.
2. L'universita' assicura le attivita' di tutorato, come definite nel Regolamento generale dell'Universita'.
3. Al fine di promuovere una formazione permanente, l'Universita' organizza servizi di orientamento per gli studenti, favorendo l'accoglienza e l'informazione prima, durante e dopo i corsi di studio, con riferimento anche agli sviluppi professionali.
4. L'Universita' puo' avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione con attivita' connesse ai suoi servizi, esclusi quelli inerenti alle attivita' di didattica e di ricerca e alla assunzione di responsabilita' amministrativa.
5. Modalita' e compenso per tali collaborazioni, che non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro, sono fissate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Prorettore alla didattica e del diritto allo studio e dell'apposita commissione di cui al comma 1.

Art. 36

Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori dell'Universita' ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive.
2. Il Comitato e' costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private, da ex alumni e da altri enti che si impegnano a favorire l'attivita' dell'Universita', anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.
3. La composizione, le modalita' di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione.
4. Il Comitato e' presieduto dal Rettore e al suo interno elegge un vicepresidente.
5. Il Rettore espone annualmente al Comitato una relazione sull'attivita' dell'Universita' e sull'utilizzazione delle risorse.
6. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

TITOLO VII
REVISIONE DELLO STATUTO
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37
Revisione dello statuto

1. Lo Statuto puo' essere modificato secondo le procedure indicate nei commi seguenti.
2. L'iniziativa per la riforma dello Statuto spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e al Rettore, sentito il Senato accademico.
3. Le modifiche dello Statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
4. Le modifiche dello Statuto riguardanti il mero recepimento di norme di legge imperative sono adottate con decreto del Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.
5. Fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n.168, in presenza di rilievi ministeriali, il Consiglio di amministrazione puo' confermare la modifica con la maggioranza di cui al precedente comma 3.
6. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 38

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le procedure per la composizione dei nuovi organi statutari sono avviate entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente Statuto.
3. Resta fermo il termine di scadenza del mandato del Rettore in carica al momento dell'adozione del presente Statuto.
4. La definizione delle Strutture didattiche e di ricerca dell'Universita' e' determinata dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico in carica.
5. In sede di prima attuazione l'afferenza dei corsi di studio e del personale accademico e di ricerca ai Dipartimenti e' determinata con apposita delibera del Consiglio di amministrazione.
6. Fino all'attivazione dei Dipartimenti, le funzioni di Direttore di dipartimento sono assolte dai Presidi di facolta' in carica.
7. Con l'attivazione dei Dipartimenti sono soppresse le Facolta' e i Presidi cessano dal loro mandato.

Roma, 1° agosto 2011

Il Rettore
( Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto)
Tabella relativa all'organico per il personale non docente

ORGANICO PER IL PERSONALE NON DOCENTE

Ruolo organico del personale della carriera direttiva



Livello di funzione E 1 posto



Dotazione organica delle qualifiche funzionali

Area funzionale amministrativo-contabile, delle biblioteche e dei servizi generali tecnici e ausiliari:
numero dei posti



Categoria/pos. economica EP 5 Categoria/pos. economica D 16 Categoria/pos. economica C 57 Categoria/pos. economica B 54


 
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