Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 luglio 2011
Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio della provincia di Ancona, per il biennio 2011/2012.


IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Ancona

Visto l'art. 2 comma 7 della legge n. 537/1993;
Visto l'art. 4 del D.P.R n. 342/1994, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali di disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del predetto D.P.R, all'art. 8;
Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale Direzione generale dei raporti di lavoro - Div V - n. 25157/70, inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Visto il D.M 7 novembre 1996 n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nelle D.P.L, attribuendo i compiti gia' svolti dall'UPLMO al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;
Vista la circolare del Ministero del lavoro - Direzione generale dei rapporti di lavoro n. 39 del 18 marzo 1997;
Sentite le parti istituzionali, sindacali e datoriali e dei lavoratori di cui alla citata circolare 39/1997 nelle riunioni svoltesi il 23 giugno 2011 e 5 luglio 2011, presso la DPL di Ancona;
Visto il precedente tariffario per i lavori di facchinaggio in vigore dal 6 giugno 2008;
Richiamato il doveroso rispetto dell'art. 7, comma 4 del decreto Milleproroghe, del 31 dicembre 2007, n. 248, il quale prevede che in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricompresse nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettai dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria;
Considerati i seguenti indicatori economici;
1) lo scostamento in percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che risulta pari al 5,3% (7% - 1,7% gia' calcolato come previsione 2008) per il periodo dal 2008 al 2011;
2) il tasso di inflazione programmato che per l'anno 2011 e' pari al 1,5 cosi' come previsto dal D.P.E.F;

Decreta:

La tariffa minima oraria delle operazioni di facchinaggio, eseguiti in economia, e' determinata in euro 17,689 per il biennio 2011/2012.
Il tariffario minimo di facchinaggio, per il biennio 2011/2012, e' fissato nella misura risultante dall'allegato prontuario.

Ancona, 27 luglio 2011

Il direttore provinciale: Musio
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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