Gazzetta n. 207 del 6 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 giugno 2011
Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1º luglio 2011, in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;
Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto l'attribuzione al Presidente delle funzioni del Consiglio di amministrazione degli Enti di cui al decreto legislativo n. 479/1994;
Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2010 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza dal 1° luglio 2010;
Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 98 del 18 aprile 2011, nonche' la relazione del Direttore generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;
Visto che si e' verificata una variazione pari al 1,55 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2010 rispetto a quella dell'anno 2009;
Visto che non si e' verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Visto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2011, n. 55665;
Visto il parere della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 24 maggio 2011, n. 12665;
Vista la conferenza di servizi tenuta in data 25 maggio 2011 ove e' stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute per l'adozione del presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, e' fissata in euro 56.023,37 con effetto dal 1° luglio 2011.
 
Art. 2

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 255
 
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