Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val d'Arbia".


Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata da A.PRO.VI.TO - Produttori Vitivinicoli Toscani Societa' Cooperativa Agricola, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arbia»;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, presente il rappresentante della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Annesso
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA «VAL D'ARBIA»

Art. 1.

Denominazione

1. La Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arbia» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianco, Vin Santo, Vin Santo riserva, rosato, Chardonnay, Grechetto, Pinot bianco, Sauvignon, Trebbiano e Vermentino.

Art. 2.

Base ampelografia

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arbia» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Val d'Arbia» bianco:
Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente: dal 30 al 50% per ciascun vitigno.
Possono concorrere alla produzione di detto vino per la restante parte, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. «Val d'Arbia» rosato:
Sangiovese: minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, da soli o congiuntamente, altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. «Val d'Arbia» Chardonnay:
Chardonnay: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana; «Val d'Arbia» Grechetto:
Grechetto: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana; «Val d'Arbia» Pinot bianco:
Pinot bianco: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana; «Val d'Arbia» Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana; «Val d'Arbia» Trebbiano:
Trebbiano toscano: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana; «Val d'Arbia» Vermentino:
Vermentino: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana; «Val d'Arbia» Vin Santo e «Val d'Arbia» Vin Santo riserva:
Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
2. L'adeguamento della composizione ampelografica su base aziendale dei vigneti iscritti allo Schedario Viticolo della Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arbia» dovra' essere effettuata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arbia» comprende in provincia di Siena l'intero territorio amministrativo del comune di Siena ed in parte quello dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d' Arbia, Murlo, Buonconvento.
Tale zona e' delimitata come appresso indicato:
partendo dal punto d'incontro fra i confini comunali di Montalcino, Murlo e Buonconvento, individuabile nel punto d'incontro fra il torrente Crevolese ed il fiume Ombrone, il limite segue, in direzione nord-est, il torrente Rigagliano che costituisce il confine comunale tra Buonconvento e Murlo, fino all'incontro con la strada per Murlo a quota 209, segue poi tale strada fino al punto di incontro con la strada per Grotti Alto; indi la strada Grotti-Bagnaia fino al bivio di Mugnano, da dove segue quest'ultima strada fino a quota 263.
Da questa quota il limite segue la strada poderale che porta al podere il Moro, a quota 235, fino all'incontro con la strada comunale per Brucciano e proseguendo fino al punto in cui questa si immette sulla strada statale n. 223 di Paganico a quota 237. da questo punto il limite prosegue lungo la strada statale n. 223 a Costalpino, ove incontra la strada statale n. 73 Senese-Aretina, lungo la quale continua fino a Villa Agazzara, presso la quota 271.
Ripiega poi a nord lungo il fosso Alfino per seguirlo fino a raggiungere la strada che congiunge Belcaro con Montalbuccio; prosegue su questa strada fino al bivio a quota 351, imbocca successivamente la strada comunale che passando per Piazza e la Villa Belriguardo si incontra con la via Cassia (strada statale n. 2) presso il km. 233,000. Da questo punto, ripiegando verso est, il limite prosegue lungo la via Cassia ed in localita' Fontebecci volge a nord lungo la Chiantiggiana (strada statale n. 222) per raggiungere a Castellina in Chianti la strada statale n. 429.
Il limite continua poi dirigendosi verso nord-est, con la strada statale n. 429 fino al suo incontro con il confine del comune di Radda in Chianti al km. 24.
Da questo punto segue il limite del comune suddetto verso nord fino ad incontrare la localita' Lucarelli e quindi verso est lungo tutto il confine della provincia di Firenze sfiorando le localita' Casa al Sodo a quota 662, localita' Querce alla Fanciulla e ancora verso nord e nord-est toccando la frazione Badiaccia fino ad incontrare il confine della provincia di Arezzo il quale si identifica in direzione sud-est fino a quota 752.
Si identifica poi con la strada carreggiabile che sfiora le quote 772, 754 e 778, da dove prosegue lungo la strada che porta a S. Gusme', fino a raggiungere la strada statale per Castelnuovo Berardenga, seguendola fino al paese stesso.
Da qui il limite prosegue lungo la strada che da Castelnuovo Berardenga conduce alla strada statale n. 73 Senese-Aretina, fino all'incontro con quest'ultima; indi segue per breve tratto la Senese-Aretina fino alla Croce di Carnesecca; e successivamente corre lungo la strada carreggiabile che, passando per Mucigliani, Vescona, Fontanelle, raggiunge La Pievina, ove si innesta sulla strada per Abbadia a Rofena e podere Cerreto. Da qui prosegue con la strada interpoderale o vicinale che sfiora i poderi San Filippo, Ucinilla, Nebbina, Montefermi, Poggiarello, San Giorgio, Sole, Casanova, Pieve a Sprenna, La Villa per raggiungere Serravalle sulla strada statale Cassia. Indi segue la Cassia fino a Buoconvento.
Prosegue ad est con la strada che porta al ponte Bagnocavallo, gira a sud seguendo il fosso Gobbena, ad est seguendo il fosso di Tavoleto fino a quota 149; sfiora il podere Fornace e la fattoria di Resta, e girando a sud il limite passa lungo una linea ideale per i poderi Palazzone e Fornace fino all'incontro con il torrente Serlate presso il ponte Alto sulla Cassia. Da qui, girando verso ovest, il limite prosegue con il torrente Serlate, prima, e con il fiume Ombrone, poi, fino alla confluenza con il torrente Rigagliano, punto di partenza della descrizione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arbia» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo, i terreni di fondo valle umidi.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.000.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4. La produzione massima di uva ad ettaro in coltura specializzata ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti:




---------------------------------------------------------------------
Titolo
Produzione alcolometrico
Uva volumico
Tipologia (tonnellate/ naturale
ettaro) minimo (% vol) --------------------------------------------------------------------- Bianco, Vin Santo e Vin Santo riserva 11 10,00 --------------------------------------------------------------------- rosato 11 10,50 --------------------------------------------------------------------- Trebbiano 11 10,00 --------------------------------------------------------------------- Chardonnay, Grechetto, Pinot bianco,
Sauvignon e Vermentino 10 10,50 ---------------------------------------------------------------------


5. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
6. La Regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di appassimento, vinificazione ed invecchiamento dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Monteriggione, Castelnuovo Berardenga, Sovicille, Asciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Buonconvento, Montalcino e S. Giovanni d'Asso in provincia di Siena e nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Cavriglia e Montevarchi in provincia di Arezzo.
3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualita'.
4. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, fatta eccezione per la tipologia «Vin Santo», nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.
5. E' consentito l'utilizzo di contenitori di legno nelle fasi di vinificazione conservazione e affinamento, per tutte le tipologie previste.
6. La resa massima di uva in vino dei vini della Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arbia», all'atto dell'immissione al consumo, non deve essere superiore al 65%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Oltre il 70% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.
Tuttavia, la resa massima dell'uva in vino finito della tipologia «Vin Santo» non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino.
7. Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento del «Val d'Arbia» Vin Santo prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l'uva deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo» deve avvenire in appositi locali (i Vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore a 200 litri; l'immissione al consumo del «Val d'Arbia» Vin Santo non puo' avvenire prima del 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; l'immissione al consumo del «Val d'Arbia» Vin Santo riserva non puo' avvenire prima del 1° dicembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16% vol.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arbia», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Val d'Arbia» bianco:
colore: giallo paglierino tenue, con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fine, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Val d'Arbia» rosato:
colore: rosato con riflessi rosso rubino;
odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;
sapore: armonioso, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Val d'Arbia» Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: ampio, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Val d'Arbia» Grechetto:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso fino al dorato;
odore: leggermente vinoso, delicato, fruttato;
sapore: asciutto, vellutato, con retrogusto lievemente amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Val d'Arbia» Pinot bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: ampio, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Val d'Arbia» Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: ampio, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Val d'Arbia» Trebbiano:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: asciutto, vivace, caratteristico;
sapore: secco, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Val d'Arbia» Vermentino:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: ampio, fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Val d'Arbia» Vin Santo e «Val d'Arbia» Vin Santo riserva:
colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno intenso;
odore: etereo, intenso, aromatico, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce armonico, morbido con retrogusto amarognolo caratteristico, caldo, vellutato con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui almeno il 12,00% vol. in alcol svolto;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
acidita' volatile massima: 26 milliequivalenti/litro;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio Decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.
3. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Alla Denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
3. E' consentito inoltre l'uso del termine "vigna", accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell' art. 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010.
4. E' consentito riportare nella etichettatura della tipologia «Vin Santo» le qualificazioni «secco», «abboccato», «amabile», «dolce», nel rispetto della normativa comunitaria in materia di designazione e presentazione dei vini.
5. Sulle bottiglie contenenti i vini a Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arbia» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Nel il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Val d'Arbia» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita' non inferiore a 2 litri.
2. Nella tappatura dei vini a di Origine Controllata «Val d'Arbia», allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, puo' essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura prevista dalla normativa vigente in materia, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacita' nominale superiore a 375 ml.
3. Tuttavia, per le tipologie con menzione "vigna" sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 5 litri con chiusura a tappo di sughero raso bocca.
4. I vini «Val d'Arbia» Vin Santo e «Val d'Arbia» Vin Santo riserva devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie in vetro di capacita' non superiore a 3 litri, con chiusura a tappo di sughero raso bocca.
 
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