Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata "Valdichiana" in "Valdichiana toscana" e modifica del relativo disciplinare di produzione.


Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Valdichiana, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di Origine Controllata «Valdichiana» in «Valdichiana toscana» e modifica del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, presente il rappresentante della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, Via XX Settembre n° 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 
Annesso
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA «VALDICHIANA TOSCANA».

Art. 1.
Denominazione

1. La Denominazione di Origine Controllata «Valdichiana toscana» e' riservata ai vini bianco o bianco vergine, chardonnay, grechetto, spumante, frizzante, rosso, rosato, sangiovese, vin santo, vin santo riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Valdichiana toscana» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Bianco» o «Bianco vergine»: Trebbiano toscano min. 20%; Chardonnay, Pinot bianco, Grechetto, Pinot grigio, da soli o congiuntamente, fino all'80%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%.
Chardonnay: Chardonnay minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni non aromatici a bacca bianca rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%.
Grechetto: Grechetto minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%.
Rosso e Rosato: Sangiovese minimo 50%; Cabernet, Merlot, Sirah da soli o congiuntamente massimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%.
Sangiovese: Sangiovese minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%.
Vin Santo e Vin Santo riserva: Trebbiano toscano e Malvasia bianca da soli o congiuntamente minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 50%, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana in provincia di Arezzo e Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi, Montepulciano in provincia di Siena.
Tale zona e' cosi' delimitata:
in prossimita' di Arezzo, in localita' La Mossa, al Km 145 della strada statale n.71, ha inizio la delimitazione del territorio dei vini «Valdichiana». Da questo punto procede verso sud seguendo la suddetta statale e, dopo aver superato la confluenza (quota 281) con la strada statale n.75 per le localita' di Olmo, Pieve a Quarto, Policiano, Pieve di Rigutino. Da Rigutino verso nord-est, segue la strada per Pieve di Rigutino, quindi attraverso una mulattiera, passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La Torre, quindi verso Villa Rada, quote 480, 526, poggio Sorbino, quote 430, 365 (Il Castello), giunge a Cozzano. Da Cozzano prosegue attraverso una rotabile prima e una carreggiabile poi verso Villa Apparita, quota 470 e Mammi. Da Mammi la linea di delimitazione prosegue attraverso una mulattiera fino a Villa Ranco, da dove attraverso una rotabile, passa per il Ceriolo, quota 534 e si immette in una mulattiera che conduce a Santa Margherita.
Da santa Margherita (quota 295) passa per la mulattiera che conduce a colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano, Caprile, Le Capanne, La Badiola, Il Toppo e Santo Stefano. Da Santo Stefano la delimitazione si dirige verso sud e, per quota 307, raggiunge, attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio, Petreto, quota 314, casa Materna, quota 296, quota 285 ed Orzale. Da Orzale prosegue attraverso una mulattiera per il Toppo, Pergonano, quote 299, 440, 576, 549, 581,516,459,396 e 357, costeggia il fosso Rostonchia fino a quota 309. Da qui prosegue per quota 332 e, attraverso una mulattiera, raggiunge il Moro, villa di Pozzo, quote 501 e 523, monte Le Civitelle quote 537, 496 e 449. Da quota 449 prosegue prima per una carrareccia e poi per una mulattiera e, passando vicino a quota 331, si immette nella carreggiabile di Quarantola e la discende fino a San Pietro. Da qui prosegue attraverso quota 382 per Cegliolo, quote 327, 386, 433 e 422, case Bocina, quote 441 e 439. I Cappuccini e quota 553. Da quota 553 si immette sulla carreggiabile che conduce per Maesta' del Pianello, alla strada provinciale per Cortona.
La linea di delimitazione segue detta provinciale fino al bivio del Torreone, quindi se ne distacca e per quota 565 e 510, attraverso una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359 e 438, attraverso una mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa mulattiera fino al mulino al vento, quindi per quote 362 e 502 giunge a Bulciana di Sotto, da questo vocabolo, la delimitazione si immette nel rio del Bagno e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio con il fosso del Trebbio e risale per quest'ultimo fino al podere Le Bruciate, quindi per una mulattiera raggiunge Gagliana, quota 542, casa Montanare quota 518 ed incontra la strada provinciale Cortona-Umbertide, che segue fino al ponte sul torrente Esse.
Da qui si sovrappone ai confini fra la provincia di Arezzo e quella di Perugia e li segue, attraverso la localita' Borghetto Ferretto, fino al podere Marella. Dal podere Marella segue il confine provinciale fra Siena e Perugia, in direzione sud-ovest, fino all'incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del Lago conduce ad Acquaviva, segue questa strada in direzione del podere Sant'Adele e prima di raggiungere quest'ultimo, sul ponte (quota 251) che attraversa il canale maestro della Chiana, si sovrappone alla sponda destra di questo fino alla localita' La Casetta (quota 250); di qui piega verso sud-ovest, lungo la scarpata della Colmatella fino a raggiungere, a quota 251, la strada interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale tra Chiusi e Montepulciano; segue quindi il limite di confine verso est sino a raggiungere il torrente Parce, risale il medesimo fino ad incrociare la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge il confine provinciale in prossimita' della chiesa della Madonna del Popolino.
La linea di delimitazione segue quindi il confine provinciale verso sud fino ad incrociare la strada che conduce a Porto, in prossimita' del podere Passo alla Querce, quindi prosegue verso ovest, lungo la strada suddetta fino ad incontrare la ferrovia Chiusi-Siena. Segue verso nord-ovest la linea ferroviaria suddetta, passando per la stazione di Montepulciano, di Piano, fino al sottopassaggio delle Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si riporta sulla strada che conduce da Torrita di Siena a Sinalunga, sino al ponte sul fosso Doccia (quota 268).
Da questo punto prosegue verso est seguendo il suddetto fosso Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi segue il torrente Foenna sino al ponte Nero (quota 257) sulla provinciale Bettolle-Torrita di Siena, proseguendo per detta provinciale verso nord fino a Case Nuove, passando per Bettolle e casa Marchi. Da Case Nuove raggiunge la stazione di Foiano, passando per la strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a Porti (quota 258). Prosegue per la strada comunale, raggiunge la stazione di Monte San Savino e, seguendo la ferrovia, si arriva al bivio con la strada che da Civitella porta ad Alberoro (quota 284). Da quota 284, seguendo sempre la stessa strada si passa per Dorna, Cagiolo, Madonna di Mercatale, Malfiano, casa Lota, podere Gratene fino a Colmo sulla strada statale n. 69, Arezzo-Montevarchi. La linea di delimitazione segue la strada statale n.69, passa per Indicatore e, da qui, si sposta sulla provinciale per Chiani, San Giuliano, ponte alla Nave, quote 246 e 250, Le Fosse e Casa Bagnaia, fino a raggiungere il Km 145 della strada statale n. 71, punto di partenza della delimitazione.
All'interno di tale delimitazione viene esclusa dalla zona di produzione l'area delimitata come appresso: a nord, partendo dal podere La Fornace in prossimita' del canale maestro della Chiana, la linea di delimitazione discende verso sud lungo la strada che, passando per c.lo idraulico (quota 245), e podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimita' del podere Viallesi. Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del Basso, quindi, in direzione ovest, prende la strada verso Cesa e prima di raggiungere il centro abitato devia verso sud lungo la strada che, incrociando il rio della Pescaia (quota 248), prosegue fino al podere del Terchio, da dove, in direzione sud-ovest, raggiunge, lungo la strada, la localita' Le Sei Vie in prossimita' del Km 12 della strada statale n. 357, e prosegue, su detta statale, in direzione sud, fino in prossimita' del Km 16 (quota 251).
Da qui verso est, per il rio Quaranta, raggiunge il rio della Fossetta, che discende in direzione sud, fino ad incrociare il torrente Esse (in prossimita' della quota 255) e, quindi, lungo il corso d'acqua che attraversa la localita' Colmata, raggiunge in direzione sud-est il canale maestro della Chiana a quota 246. Da quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro della Chiana fino al podere La Croce, quota 253, quindi verso sud-est lungo la strada che porta a Valiano e, prima di giungere a quota 260, prende la strada che, in direzione nord, passa per il podere santa Giuseppina, proseguendo per la medesima (quote 251, 250, 253 e 251) fino in prossimita' del ponte di Cignano e proseguendo sul Reglia allacciante di destra, risale verso nord fino ad arrivare a quota 252, in prossimita' del Vuotabotte dello Strozzo. Prende quindi la strada che passa per quota 251, costeggia i Pratoni fino ala podere Fonti (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte del Rondo', quindi seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord fino a quota 244, piega verso est lungo la strada che conduce al podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla localita' Ginestra, passando per le quote 249, 246 e 247, questa ultima sulla strada per Manciano. Prosegue quindi verso ovest e prima di raggiungere il canale maestro piega verso nord, lungo la via di mezzo, passando per le quote 243, 244, 245 e 244.
Da quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la strada che costeggia il podere Selva ed il podere Giannini, prosegue, fino a quota 243. Superata la quota 243, raggiunge, seguendo la strada, il canale maestro della Chiana, che attraversa all'altezza del podere La Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Valdichiana toscana» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' e di pregio.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni situati ad una altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia. Per i tipi rossi sono iscrivibili unicamente i terreni collinari. Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in terreni umidi di fondovalle.
3. I sesti di impianto, che per i nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 3.300 ceppi per ettaro, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a valorizzare le caratteristiche delle uve e dei vini.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Valdichiana toscana» non deve essere superiore per ettaro di coltura specializzata a tonnellate 11 per le uve rosse e tonnellate 12 per le uve bianche.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
6. La regione Toscana, annualmente prima della vendemmia, con proprio Decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, puo' fissare una produzione massima per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali.
7. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% per il Bianco o Bianco Vergine, Chardonnay e Grechetto, del 10% per il Rosso, Rosato e Sangiovese, dell'11% per i tipi Vin Santo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona delimitata dal precedente art. 3.
2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo e Siena.
3. Le uve provenienti dai vigneti iscritti allo Schedario Viticolo della denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana» Bianco o Bianco Vergine possono essere destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana» Vin Santo qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente Camera di commercio.
4. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, per le tipologie Bianco o Bianco Vergine, Chardonnay, Grechetto, Rosso, Rosato, Sangiovese.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa dei tipi Vin Santo finito al terzo anno di invecchiamento riferita all'uva fresca deve essere massimo del 35%.
5. Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
6. Le eventuali operazioni di arricchimento sono consentite a norma di legge.
7. Per la produzione delle tipologie Vin Santo il metodi di vinificazione prevede quanto segue: l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e puo' essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
8. L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%; e' ammessa una parziale disidratazione delle uve con mezzi meccanici.
9. La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno di capacita' massima di 500 litri per in periodo di almeno 2 anni.
10. L'immissione al consumo della tipologia «Vin Santo» non puo' avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
11. L'immissione al consumo della menzione «riserva» non puo' avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.
12. I vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana» non possono essere immessi al consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve con eccezione delle tipologie Vin Santo.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Bianco» o «Bianco Vergine»:
colore: paglierino, anche con riflessi verdognoli;
odore: neutro, caratteristico, ricco di delicato e gradevole profumo;
sapore: asciutto, anche con lieve retrogusto di mandorla amara;
zuccheri riduttori residui massimo: 8 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
La tipologia spumante, oltre a rispettare le normative vigenti in materia, dovra' avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11% vol.
E' prevista inoltre l'estensione della denominazione di origine controllata anche al vino frizzante naturale il quale dovra' avere le identiche caratteristiche del vino bianco tranquillo con l'aggiunta al sapore della dizione: o leggermente amabile;
Chardonnay:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido;
zuccheri riduttori residui massimo: 8 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
Grechetto:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, sapido;
zuccheri riduttori residui massimo: 8 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
Sangiovese:
colore: rosso rubino brillante con tendenza al granato;
odore: vinoso, fruttato, fragrante;
sapore: sapido, vivo, armonico;
zuccheri riduttori residui massimo: 8 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
Rosso:
colore: rosso rubino brillante, con tendenza al granato in fase di invecchiamento;
odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco di beva se giovane;
sapore: sapido, vivo, armonico, fresco di beva se giovane;
zuccheri riduttori residui massimo: 8 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
Rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: vinoso, fresco, fragrante;
sapore: armonico, fresco di beva;
zuccheri riduttori residui massimo: 8 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
Vin Santo e Vin Santo riserva:
colore: dal paglierino, all'ambrato, al bruno;
odore: etereo, caldo, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato dal secco all'amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol. per la tipologia secco massimo 3% vol. da svolgere; per la tipologia amabile minimo 3,10% vol. da svolgere;
acidita' totale minima: 4,50 g/l per la tipologia secco, 5,00 g/l per la tipologia amabile;
acidita' volatile massima: 30 milliequivalenti per litro;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, modificare con proprio Decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto e similari.
2. E' tuttavia concesso l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
3. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola quali «viticoltore» , «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni Comunitarie e nazionali in materia.
4. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad esclusione delle tipologie spumante e frizzante.

Art. 8.
Confezionamento

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana», tipologie Vin Santo, deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacita' non superiore a litri 0,750 chiuse con tappo di sughero raso bocca.
2. Per tutte le altre tipologie sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale e i sistemi di tappatura autorizzati dalla normativa vigente in materia.
 
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