Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 giugno 2011
Riserva alla concessione di cogaranzie e controgaranzie a favore dei consorzi dei confidi, nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l'art.2, comma 100, lettera a), che prevede la costituzione di un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese:
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», ed in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che la garanzia del fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996. n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 15, comma 3, della medesima legge n. 266 del 1997, che prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni siano regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31maggio 1999, n. 248, «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 settembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2005 e recante «Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009, recante criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'art. 2 comma 37, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, la quale dispone che al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a piu' alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonche' per potenziare gli strumenti di tutela della stabilita' dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all' art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro e' destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il piu' alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione e che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' attuative del comma medesimo;
Ritenuto che per «consorzi dei confidi» debbano intendersi anche i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003;
Considerato che ai fini dell'attuazione della predetta disposizione legislativa occorre individuare le province con il piu' alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione in un arco temporale definito;
Ritenuto opportuno individuare tale arco temporale a partire dal mese di gennaio 2008, nel quale si sono avute le prime manifestazioni della crisi economica in atto sotto il profilo dell'utilizzo della cassa integrazione guadagni, fino al settembre 2010, data di estrapolazione dei dati ufficiali INPS;
Ritenuto opportuno adottare, quale metodologia di individuazione della soglia delle province beneficiarie della riserva, il valore pari o superiore alla media aritmetica del numero di ore autorizzate per provincia nel periodo considerato pari a 20.071.538 di ore come evidenziato nell'allegato sub. A facente parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

1. Nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 una quota di 10 milioni di euro e' riservata alla concessione di cogaranzie e controgaranzie a favore dei consorzi dei confidi, come identificati nelle premesse, aventi sede legale nelle province con il piu' alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione guadagni di cui all'allegato sub. B facente parte integrante del presente decreto, in relazione ad operazioni finanziarie a favore di imprese ubicate nelle medesime province.
2. La riserva di cui al comma 1 ha validita' per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore dal presente decreto e opera in caso di carenza di risorse disponibili per la concessione di' cogaranzie e controgaranzie.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro dello sviluppo economico
Romani
Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 251
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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