Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 settembre 2011
Operazione di acquisto titoli a valere sul Fondo ammortamento dei titoli di Stato effettuata mediante asta competitiva.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito Testo Unico) ed in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli;
Visto, il decreto ministeriale 28 dicembre 2010 (decreto cornice per l'anno finanziario 2011), emanato in attuazione dell'artico 3 del citato Testo Unico, ove si prevede, tra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro;
Vista, la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui al citato Testo Unico;
Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del citato Testo Unico ove si determinano le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;
Visti, altresi', gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato Testo Unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli Intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli Intermediari; le modalita' d'asta; gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;
Visto, in particolare, l'articolo 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;
Visto, il Titolo I, capo II, sezione II del citato Testo Unico, che regolamenta il mercato secondario all'ingrosso dei titoli di Stato;
Visto, il Titolo I, capo I, sezione III del citato Testo Unico concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto, il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Vista, la convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Monte Titoli S.p.A., stipulata ai sensi dell'articolo n. 26 del citato Testo Unico;
Visto, il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Considerata l'opportunita' di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 51 del Testo Unico, citato nelle premesse, e' disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva "con taglio discrezionale", disciplinata nel successivo articolo 6, per un ammontare massimo di 1.400 milioni di euro di valore nominale, dei seguenti prestiti:
a) Buoni del Tesoro Poliennali Indicizzati 15 marzo 2007 - l5 settembre 2023 codice titolo IT0004243512;
b) Certificati di Credito del Tesoro 1° luglio 2009 - 1° luglio 2016 - codice titolo IT0004518715;
c) Buoni del Tesoro Poliennali 15 aprile 2007 - 15 aprile 2012 - codice titolo IT0004220627.
Le suddette operazioni di acquisto, previste all'articolo 48, comma 2, lettera b) del menzionato Testo Unico, vengono effettuate con le modalita' indicate nei successivi articoli.
 
Art. 2

L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli e' affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalita' previste dalla Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.
Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'articolo 23 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2009, n. 216, che intervengono per conto proprio e della clientela.
 
Art. 3

Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.
 
Art. 4

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 7 settembre 2011, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete", si applicano le specifiche procedure di "recovery" previste nella Convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'articolo 2, primo comma, del presente decreto.
Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.
 
Art. 5

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.
Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze in qualita' di ufficiale rogante il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantita'.
L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.
 
Art. 6

L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.
Ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del ripetuto Testo Unico, il Dipartimento del Tesoro si riserva la facolta' di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantita'.
Il Dipartimento del Tesoro si riserva, altresi', la facolta' di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto piu' elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.
 
Art. 7

Il regolamento dei titoli acquistati sara' effettuato il 12 settembre 2011, con le disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
A tal fine, il 12 settembre 2011, la Banca d'Italia, verso debito del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, provvedera' a riconoscere agli operatori, con valuta stesso giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per 181 giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del presente decreto, per 73 giorni relativamente al C.C.T. di cui alla lettera b), per 150 giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera c).
Gli importi sopra menzionati, in relazione al B.T.P. di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del presente decreto, dovranno includere l'effetto di rivalutazione alla stessa data di regolamento.
Il riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avra' luogo tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel quale la Banca d'Italia provvedera' ad inserire automaticamente le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento.
L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, puo' avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite.
In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.
La Banca d'Italia provvedera' a comunicare la somma complessivamente prelevata dal Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.
 
Art. 8

Alla Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.A. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonche' ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. Dette operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del Tesoro.
 
Art. 9

Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.A. comunichera' al Dipartimento del Tesoro - Direzione II l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunichera' altresi' l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.
 
Art. 10

Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.
Il presente decreto viene trasmesso per il visto all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 settembre 2011

p. Il direttore generale del Tesoro : Cannata
 
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