Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Terre di Pisa"



Il Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata da A.PRO.VI.TO - Produttori Vitivinicoli Toscani Societa' Cooperativa Agricola, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata del vino «Terre di Pisa»;
Visto il parere favorevole della Toscana sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, presente il rappresentante della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 

ANNESSO
Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Terre di Pisa»
Art. 1.
Denominazione

1. La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" e' riservata ai vini "Terre di Pisa" rosso e "Terre di Pisa" Sangiovese che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

1. La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" Sangiovese e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: minimo 95%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.
2. La Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" rosso e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da soli o congiuntamente, per ciascun vitigno, minimo del 20% ad un massimo del 70%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve della Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" ricade nel territorio amministrativo della Provincia di Pisa, dei comuni di Fauglia, Crespina, Lari, Chianni, Capannoli, Palaia, Peccioli, Terricciola, Casciana Terme, Ponsacco, Pontedera, Montopoli V.A., Lajatico, San Miniato Orciano Pisano, Lorenzana e Santa Luce.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" devono essere quelle normali della zona e comunque atte a dare alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente i vigneti che insistono su terreni collinari e nelle pianure con giacitura ed orientamento adatti ritenuti idonei per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa". Sono da escludere tutte le zone comprese nei fondovalle e basse pianure umidi e non sufficientemente soleggiati.
3. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
5. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno 4.500 ceppi ad ettaro.
6. La produzione massima di uva ammessa per vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" Sangiovese e "Terre di Pisa", proveniente da tali vigneti non deve essere superiore a tonnellate 8,5 per ettaro, in ogni caso la resa per ceppo non puo' superare mediamente 2 Kg di uva.
7. In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata ai sopraccitati limiti.
8. L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origina controllata.
9. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" Sangiovese e "Terre di Pisa", un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni riportati nell'art. 3. Tuttavia, tali operazioni, possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della provincia di Pisa.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
3. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" non possono essere immessi al consumo se non dopo un periodo di invecchiamento di almeno 16 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve, di cui almeno 12 mesi in recipienti di legno o altro materiale e 4 mesi di affinamento in bottiglia.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" all'atto di immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Terre di Pisa" rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 24 gr/l. "Terre di Pisa" Sangiovese:
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: fine, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 gr/l.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
3. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e localita', come da Allegato A al presente disciplinare.
4. E' consentito inoltre l'uso del termine "vigna", accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell' art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
4. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Terre di Pisa" devono essere immessi al consumo in bottiglie esclusivamente in vetro della capacita' inferiore a 5 litri e debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio. Non e' consentito l'uso del fiasco toscano.
2. Per i vini a denominazione di origine controllata "Terre di Pisa" sono ammessi soltanto recipienti di capacita' di litri: 0,187 - 0,375 - 0,750 - 1,5 - 3,00 - 5,00.
2. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente in materia fatta eccezione del tappo a corona.
 

Allegato A
Terricciola:
Morrona
Soiana
Soianella
La Chientina
La Sterza
La Rosa
Selvatelle
Casanova
Aia Bianca di sopra
Aia Bianca di sotto
Badia di Morrona
Le Case
Stibbiolo
Villa Pieve a Pitti
Podernovo
Il Rondone
Gli Scopeti
I Sodi del Paretaio
Antica
I Poggi
Peraia
Le Colonne
Il Felciaio
Cerroni
Crocina
La Querciola
Caligiano
La Solatia
Il Nocino
La Cava
Castelvecchio
Colombiera
Porzano
Poggio Auzzo
Poggiarelli
Poggiarellini
Fibbiano Fauglia:
Valtriano,
Luciana,
Acciaiolo
San Regolo
I Poggetti
Poggio pallone
Vallicelle
Pugnano
Poggio alla Farnia
La Tavola
Pontita
Casabianca
Ferrucci
Fondo La Grotta
Il Palazzaccio
Villa Petri Crespina:
Cenaia
Cenaia Vecchia
Tripalle
Ceppaiano,
Botteghino
La Tana
Lavoria
Le Lame
La Leccia
Migliano
Poggio al Tesoro
Siberia
Villa il Poggio
Volpaia
Volpaina
Lustignano
I Gioielli
La Guardia
Bocca Mariana
Poggio al Casone
La Cinquantina Lari:
Boschi di Lari
Casciana Alta
Cevoli
Visconti
La Capannina
Lavaiano
Le Casine
Perignano
Quattro Strade
San Ruffino
Spinelli
Usigliano
Capannile
Colle
Croce
Gramugnana
Orceto
Querceto
Aiale
I Princi
Le capanne
La Turchia
Le cave
San Frediano
Le Selve
Ripoli Chianni:
Rivalto
Garetto
I Gulfi
L'Aiola
La Fornace
La Pescaia
La Pieve
Podere Vitalba
Sassi Bianchi
Villa Rosavita
La Cascina
Pieve di Rivalto
Rivalto Capannoli:
San Pietro Belvedere
Capavoli
Santissima annunziata
Strada
Solaia
Pian di Roglio
I mochi
Palazzetto Palaia:
Alica
Agliati
Colleoli
Forcoli
Gello
Montanelli
Montechiari
Montefoscoli
Partino
San Gervasio
Villa Saletta
Baccanella
Chiecinella
Collelungo
La Palazzina
Montacchita
San Jacopo
Sant'Andrea
Toiano
Usigliano
Chiesina Vallicella Peccioli:
Cedri,
Fabbrica,
Ghizzano,
Libbiano,
Legoli,
Montecchio,
Montelopio
La Bianca Casciana Terme:
Ceppato
Collemontanino
Parlascio
Sant'Ermo
Acquaviva
Poggio ai Pini
Poggio di San Giorgio
Il Disperato
La Selvicciola
I Sodi
Le Rigole
Il Loghino
La Piaggia
Botriolo
Podere Le Querce
La Moraiola
Le cave Ponsacco:
Camugliano
Le Melorie
Val di Cava
I Poggini
Giardino Pontedera:
Il Romito
La Rotta
Montecastello
Treggiaia
Chiesa di Gello
Gello di Lavaiano
Granchi
La Borra
La Cava
La Pineta
La Porzia
Le Cantine
Le Vallicelle
Magazzini
Pardossi
Santa Lucia
Tiro a segno
I Fabbri
Zona Industriale Gello Montopoli in Val d'Arno:
San Romano,
Capanne,
Marti
Angelica
Castel del Bosco
Fontanelle
Gasparrino
Masoria
Mazzana
Musciano
San Lorenzo
Sant'Andrea alle Fornaci
Varramista Lajatico:
Orciatico;
La Sterza,
Villaggio San Giovanni
Solatio di Crocignano
Pian Lungo
Pian del Fosce
Vepre
Pian dell'Olmo
Querciaviglia
Poggioncino
Selva Pianina
Piano delle Vigne San Miniato:
San MiniatoBasso,
Ponte a Egola,
Stibbio,
Molino d'Egola,
Cigoli,
La Catena,
La Scala,
Isola,
Roffia,
Ponte a Elsa,
Corazzano,
Balconevisi,
Cusignano,
La Serra,
Moriolo
Coniano
San Quintino
Alberaccio
Borghigiana
Bottega Genovini
Genovini
Bucciano
Calenzano Primo
Calenzano Secondo
Calpetardo
Campriano
Canneto
Case Altini
Case nuove di Roffia
Casotti di Moriolo
Chiesina Vallicella
Fondo scesa Balconevisi
Fornacino
Gargozzi
Giovanastra
Guerrazzi
La Dogaia
Le Case
Le Colonne
Le Tombe
Leccio
Mezzopiano Primo
Mezzopiano secondo
Molino Vecchio
Montenaso
Montorzo
Ontraino
Palagetto
Palagio
Palazzo Torto
Parrino
Piano di Moriolo
Poggio
Poggio a isola
San Donato
Sant'Angelo
Sorrezzana
Casa Strada
San Miniato Stazione
San Romano Orciano Pisano:
Convento
Pieve Vecchia Lorenzana:
Laura,
Tremoleto
Colle Alberti
I Greppioli
La Casa
Le Colombaie
Podere del Pozzo
Selvapiana
Vicchio
Roncione Santa Luce:
Pastina,
Pomaia
Pieve di Santa Luce
Case Colombaie
Il Poggio
Stazione S. Luce
 
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