Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 3 agosto 2011
Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunita' economica europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE del Consiglio del 29 aprile 1992»;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004, di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunita' al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia;
Visto il decreto del Ministero della salute 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n. 36;
Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2008, recante «Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di Lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° luglio 2008, n. 152;
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, «West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2008, n. 277, e in particolare, l'art. 2, comma 1, con il quale e' stata disposta l'attuazione di un piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010 recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;
Ritenuto di reiterare l'inserimento delle encefalomieliti equine, in tutte le forme, nell'elenco delle malattie infettive e diffusive soggette a denuncia obbligatoria, di cui all'art. 1, del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, in considerazione dell'impatto zoonotico di alcune di queste malattie, come ad esempio, l'encefalomielite di tipo West Nile;
Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti la definizione e l'aggiornamento delle norme profilattiche in vigore in materia di encefalomielite equina, tenuto conto del carattere infettivo e diffusivo, al fine di renderle piu' rispondenti alle condizioni zoosanitarie attuali, mediante la programmazione di azioni di profilassi e lotta uniformi su tutto il territorio nazionale e aderenti alle realta' operative del momento;

Ordina:

Art. 1
Finalita' e definizioni

1. Nell'elenco di cui all'art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, resta inserita la seguente malattia infettiva e diffusiva:
«l'encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)».
 
Art. 2
Ulteriori misure

1. Nei casi d'insorgenza della malattia di cui all'art. 1, le aziende sanitarie locali competenti per territorio adottano le misure, in quanto applicabili, contenute nel citato Regolamento di polizia veterinaria. Con successivi provvedimenti il Ministro della salute emana specifiche disposizioni per la profilassi di detta malattia.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 3 agosto 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 143
 
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