Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 4 agosto 2011
Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 marzo 2009, n. 68;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, recante «Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 maggio 2011, n. 110;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;
Considerata la necessita' di individuare l'esatta delimitazione del divieto di esposizione, nell'ambito della norma che contempla il divieto di vendita e commercializzazione di cani sottoposti ad interventi chirurgici non consentiti e delle misure finalizzate ad impedire detta commercializzazione;

Ordina:

Art. 1

1. All'art. 2, comma 1, lettera e) dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, come modificata dall'art. 1, comma 2, lettera b), ultimo capoverso, dell'ordinanza ministeriale 22 marzo 2011, citate nelle premesse, dopo la parola «esposizione» sono inserite le seguenti: «a fini di vendita».
 
Art. 2

1. Gli organizzatori delle esposizioni non finalizzate alla vendita sono tenuti ad affiggere nelle aree espositive le prescrizioni dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, e successive modificazioni, come da ultimo modificata dall'art. 1 della presente ordinanza.
 
Art. 3

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 4 agosto 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 144
 
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