Gazzetta n. 210 del 9 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 26 agosto 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Leite De Camargo Melina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Leite De Camargo Melina, nata il 19 maggio 1983 ad Amparo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che la richiedente sig.ra Leite De Camargo Melina e' in possesso del titolo accademico, ottenuto in Brasile di «Bacharelado em Ciencias Juridicas e Sociais» presso la «Pontificia Universidade Catolica de Campinas» in data 10 gennaio 2007; Considerato che e' iscritta presso l'«Ordem des Advogados do Brasil» dal 4 maggio 2007; Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Viste inoltre le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Alla sig.ra Leite De Camargo Melina, nata il 19 maggio 1983 ad Amparo (Brasile), cittadina italiana, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 26 agosto 2011
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione. istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. h) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale; c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta; d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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