Gazzetta n. 210 del 9 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 22 luglio 2011 |
Riconoscimento, al sig. Kesapli Dundar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Kesapli Dundar, nato a Yalova (Turchia) il 3 agosto 1967, cittadino italiano e turco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso, conseguito in Turchia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Giornalista»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo di studio «Lise Diplomasi (licenza liceale)» conseguita il 25 settembre 1986; Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver esercitato la professione di giornalista come corrispondente per la Turchia in Italia: per la «Lig TV», la «24 Karamel TV» e per l'Agenzia di Stampa «IHA»; Preso atto altresi' che, come confermato con dichiarazione di valore pervenuta il 31 marzo 2011 dall'Ambasciata d'Italia ad Ankara, in Turchia per l'esercizio della professione di giornalista e' necessario possedere determinati requisiti sulla base dell'art. 5 del Regolamento delle Tessere Stampa, e che tali requisiti sono stati documentati dal sig. Kesapli; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 26 maggio 2011; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
Decreta:
Al sig. Kesapli Dundar, nato a Yalova (Turchia) il 3 agosto 1967, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale turco di «giornalista» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Allegato A. La prova scritta consiste in un esame nelle seguenti materie: 1) (scritta) redazione di un articolo su argomenti di attualita' scelti dal candidato tra quelli in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla Commissione, nonche' sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita; la prova orale verte sulle seguenti materie: 1) norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista, 2) diritti, doveri, etica e deontologia professionale.
Roma, 22 luglio 2011
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana; La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti. |
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