Gazzetta n. 210 del 9 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 marzo 2011
Criteri e modalita' applicative per la prestazione di garanzie.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto in particolare l'art. 17, comma 5, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, recante il riordino dell'ISMEA;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo»;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura»;
Visto l'art. 13, comma 61-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 febbraio 2006, recante Attivita' di rilascio di garanzie a norma dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro del 24 marzo 2006, con il quale, in attuazione dell'art. 10, comma 8, lettera b), del decreto-legge 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione della garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;
Vista la decisione C 2006/643 def della Commissione Europea in data 8 marzo 2006, relativa all'aiuto di Stato NN/54/B//2004, secondo la quale le garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non costituiscono aiuti di Stato;
Vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 2008/C 155/02;
Considerato che, ai fini della quantificazione della commissione di garanzia, la valutazione di rischiosita' delle imprese ha luogo mediante l'utilizzo di sistemi statistici di valutazione idonei a prevedere adeguatamente il rischio di credito;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 8, che, modificando il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ha previsto, tra l'altro, che «la garanzia puo' essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni»;
Ritenuto opportuno modificare il decreto del 14 febbraio 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per contemplare, tra l'altro, le fattispecie introdotte dal citato decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 8;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
«Garante», l'ISMEA o sua societa' strumentale alla quale sia delegata l'attivita' di rilascio di garanzie disciplinata dal presente decreto;
«Garanzia», la garanzia diretta prestata direttamente a favore di banche ovvero di cessionari ed acquirenti di beni dalle imprese;
«Garanzia di finanziamento commerciale» la garanzia rilasciata a fronte di transazione commerciale da parte dell'impresa beneficiaria;
«Controgaranzia», la garanzia prestata a favore dei Confidi e degli altri Fondi di garanzia;
«Cogaranzia» la garanzia prestata direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi e agli altri Fondi di garanzia;
«Banche», le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario ai sensi dell'art. 153, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
«Confidi», i Confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare;
«Altri Fondi di garanzia» i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' i fondi di garanzia pubblici;
«Imprese» le imprese agricole di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualificate rispettivamente micro, piccole e medie nell'allegato I al regolamento n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
«Giovani agricoltori», agricoltori cosi' come definiti dal Regolamento CE n. 1257/1999 e dagli articoli 1 e 2 della legge n. 441/1998;
«Transazione commerciale», vendita o acquisto a termine, da parte delle imprese, di beni prodotti e/o servizi realizzati nell'ambito delle attivita' agricole dalle imprese stesse esercitate;
«Mancata consegna del prodotto», consegna avvenuta in tempi, luoghi, modalita', quantita' o qualita' di prodotto difformi da quanto convenuto nel contratto e che dia comunque luogo ad una richiesta, da parte del compratore, di liquidazione di una penale contrattualmente prevista a carico del venditore;
«Finanziamenti», concessioni di credito alle imprese effettuata da parte di Banche anche mediante locazione finanziaria;
«Portafoglio» insieme di esposizioni verso le imprese agricole, aventi le medesime caratteristiche e facenti capo ad una singola banca.
 
Art. 2
Finalita'

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' applicative per la prestazione di garanzie da parte del Garante, in base a quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2. Il Garante risponde nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste per gli interventi di cui all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. Le operazioni disciplinate dal presente decreto riguardano la concessione alle imprese di:
a) fideiussioni a fronte di finanziamenti;
b) controgaranzie e cogaranzie in collaborazione con confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale, a fronte di finanziamenti;
c) garanzie a fronte di transazioni commerciali;
d) garanzie a fronte di porzioni di portafoglio costituite da esposizioni di durata residua non inferiore a diciotto mesi e di importo residuo medio non superiore a 1 milione di euro.
4. In capo al medesimo soggetto, l'ammontare delle garanzie in essere in tutte le forme disciplinate nel presente decreto, non puo' superare il limite di 1 milione di euro per le micro o piccole imprese e di 2 milioni di euro per le medie imprese.
 
Art. 3
Beneficiari, oggetto e limiti della garanzia

1. Le operazioni di garanzia sono attivabili per finanziamenti, a breve, medio o lungo termine, destinati, alle attivita' agricole e a quelle connesse ed in particolare a:
a) la realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
b) gli interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;
c) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attivita' agricole e di quelle connesse;
d) l'acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attivita' agricole e di quelle connesse;
e) la ristrutturazione del debito finalizzata con particolare riferimento alla trasformazione a lungo termine di precedenti passivita' anche a breve e a medio termine;
f) l'acquisto dei beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa;
g) la ricostituzione di liquidita' dell'impresa.
2. La garanzia puo' essere concessa entro il limite del 70% del finanziamento, da elevarsi all'80% per i giovani agricoltori, e fino all'importo massimo garantito in essere di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese.
3. La garanzia copre, entro il limite massimo dell'importo definitivamente rilasciato e, ferma restando la percentuale di copertura iniziale, l'esposizione per capitale, compresi gli interessi contrattuali.
4. Il valore monetario della garanzia, nel corso dell'ammortamento del finanziamento, si riduce progressivamente in relazione al rimborso del capitale, in modo da mantenere costante l'originario rapporto fra importo della garanzia e somma iniziale.
 
Art. 4
Richiesta della garanzia

1. Ai fini dell'ottenimento della garanzia, la banca finanziatrice dovra' presentare al Garante una circostanziata relazione nella quale devono essere precisati analiticamente elementi relativi a:
a) l'imprenditore e l'azienda;
b) il finanziamento, ivi comprese le condizioni di tasso praticate in considerazione della presenza della garanzia di cui al presente articolo e di quella dello Stato quale protezione di ultima istanza;
c) la sostenibilita' e validita' del progetto.
2. Nel caso di finanziamenti erogati in favore di imprese con obbligo di bilancio, occorre trasmettere copia degli ultimi tre bilanci approvati, corredati dalle relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale.
3. Il Garante puo' richiedere alle banche interessate tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuni riguardanti le menzionate richieste di intervento. Tali notizie potranno essere acquisite anche mediante richiesta diretta al beneficiario del finanziamento.
 
Art. 5
Commissioni di garanzia

1. Fatti salvi eventuali regimi di aiuto autorizzati, a fronte della garanzia di cui all'art. 3, e' dovuta al Garante da parte dell'impresa una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.
2. La misura della percentuale e' stabilita dal Garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosita' dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche dell'impresa, della finalita', della durata e dell'importo del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo assistono.
3. Ferme restando eventuali rateizzazioni concordate che assicurino comunque l'indifferenza finanziaria per il Garante, l'ammontare complessivo delle commissioni dovute sara' versato tramite la banca erogante, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, su uno dei conti correnti indicati dal Garante, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
4. In caso di richiesta della garanzia di cui all'art. 3, non e' applicabile la garanzia di cui all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e non e' dovuta la relativa trattenuta.
 
Art. 6
Beneficiari e limiti della controgaranzia

1. Sono assistibili dalla controgaranzia del Garante le garanzie rilasciate da confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale a fronte dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 3.
2. La controgaranzia puo' essere concessa entro il limite del 70% dell'ammontare garantito e fino all'importo massimo garantito in essere di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese.
3. In caso di operazioni di importo eccedente i predetti limiti di euro 1.000.000 ed euro 2.000.000, la percentuale di controgaranzia del Garante si riduce proporzionalmente nel rispetto di tali limiti.
 
Art. 7
Richiesta della controgaranzia

1. La domanda di controgaranzia deve essere presentata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1 entro 6 mesi dalla data di delibera della garanzia diretta.
2. I soggetti che inoltrano domanda al Garante devono presentare:
a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 ovvero nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) copia dell'ultimo bilancio approvato;
c) informazioni riguardanti la propria struttura ed attivita';
d) copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con le banche.
3. Il Garante puo' richiedere alle imprese tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuno.
 
Art. 8
Commissioni della controgaranzia

1. Fatti salvi eventuali regimi di aiuto autorizzati, a fronte della controgaranzia di cui all'art. 6, e' dovuta al Garante una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.
2. La misura della percentuale e' stabilita dal Garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosita' dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche del soggetto garantito e di quello controgarantito, della finalita', della durata e dell'importo del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo presidiano.
3. Ferme restando eventuali rateizzazioni concordate che assicurino comunque l'indifferenza finanziaria per il Garante, l'ammontare complessivo delle commissioni dovute deve essere versato, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento su uno dei conti correnti indicati dal Garante, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
 
Art. 9
Cogaranzia

1. Sono assistibili dalla cogaranzia del Garante le garanzie rilasciate da confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale a fronte di finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 3, che abbiano stipulato apposita convenzione con il Garante.
2. La convenzione regola i criteri, le modalita', le procedure di concessione e di liquidazione della cogaranzia nel rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto per la garanzia diretta.
 
Art. 10
Operazioni garantibili e limiti della garanzia

1. La garanzia puo' essere richiesta dalle imprese agricole anche a fronte di transazioni commerciali. Essa puo' essere, altresi', richiesta in nome e per conto delle imprese agricole a cura della controparte contrattuale.
2. La garanzia puo' essere concessa, entro il limite del 70% del valore del contratto sottostante, elevabile fino all'80% per i giovani agricoltori, e per un importo massimo garantito di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese.
All'attivita' di rilascio di garanzie ai sensi del presente articolo puo' essere destinata una quota fino al 20% delle risorse finalizzate agli interventi di cui all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. La garanzia copre:
a) nel caso di contratto di vendita, l'obbligazione dell'impresa agricola venditrice derivante dalla mancata consegna, totale o parziale, del prodotto;
b) nel caso di contratto di acquisto, l'obbligazione dell'impresa agricola acquirente, derivante dal suo mancato adempimento, totale o parziale.
4. La garanzia non puo' eccedere il limite massimo periodicamente fissato dal Garante.
5. La garanzia copre, entro i predetti limiti, le perdite che le controparti dimostrino di aver sofferto, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dal Garante ai sensi dell'art. 14 del presente decreto.
 
Art. 11
Richiesta della garanzia

1. Le domande di garanzia devono essere presentate dalle imprese o dalle loro controparti entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di cessione o di acquisto di beni e servizi conformemente ai criteri ed alle modalita' di cui all'art. 14 del presente decreto.
2. L'ammissione all'intervento del Garante e' subordinata alla esistenza delle disponibilita' impegnabili.
 
Art. 12
Commissioni della garanzia

1. A fronte della garanzia di cui all'art. 11, e' dovuta al Garante da parte delle imprese una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.
2. La misura della percentuale e' stabilita dal Garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosita' dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche delle imprese, della tipologia e durata della transazione.
3. L'ammontare complessivo della commissione dovuta dovra' essere versato dalle imprese, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita o di acquisto di beni e servizi su uno dei conti correnti indicati dal Garante. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.
 
Art. 13
Garanzie di portafoglio

1. Il Garante puo' fornire garanzia a fronte di porzioni di portafoglio in capo a singole banche.
2. Il Garante definisce, sulla base di linee guida all'uopo definite ai sensi dell'art. 14 del presente decreto:
a) le caratteristiche comuni delle esposizioni da assoggettare alla garanzia di portafoglio;
b) i limiti, le modalita' della concessione e della liquidazione della garanzia;
c) le modalita' di individuazione della rischiosita' media delle esposizioni interessate ai fini della quantificazione della relativa commissione per la concessione della garanzia;
d) le cause di nullita' o di decadenza della garanzia prestata.
3. Il Garante puo' affidare a parti terze la valutazione del portafoglio da assoggettare a garanzia.
 
Art. 14
Istruzioni applicative

1. Il Garante, trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di istruzioni applicative del presente regolamento volte a definire i criteri, le modalita', le procedure di concessione e di liquidazione nonche' i limiti, le sanzioni e le cause di decadenza relativi agli interventi di cui al presente decreto. Le istruzioni applicative, in assenza di osservazioni da parte dei predetti Ministeri nei 30 successivi dal ricevimento dello schema, divengono operative.
 
Art. 15
Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data in cui divengono operative le istruzioni applicative di cui all'art. 14, il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 febbraio 2006, che viene abrogato.
2. Le fideiussioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto dalla Sezione speciale del Fondo Interbancario di Garanzia continuano ad essere disciplinate dalle norme regolamentari di cui all'Allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1986, fino alla estinzione delle operazioni alle quali si riferiscono.

Roma, 22 marzo 2011

Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali
Galan
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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