Gazzetta n. 211 del 10 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 luglio 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Vismara Stefania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza di Vismara Stefania, nata il 24 marzo 1982 a Calcinate, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di dottore in scienze giuridiche il 20 marzo 2006 e la laurea specialistica il 7 ottobre 2008 presso l'Universita' degli studi di Brescia;
Considerato che la medesima ha documentato di aver conseguito un master in diritto spagnolo presso l'Universidad de Valladolid e ha documentato attivita' di consulenza professionale presso uno studio spagnolo;
Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 15 settembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 16 marzo 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio d'Abogados» di Madrid dal 2 febbraio 2010;
Ritenuto piu' in particolare che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in uno stato membro;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Ritenuto che nella conferenza di servizi del 26 maggio 2011, con il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale forense, si e' ritenuto che non e' rilevante ai fini di una riduzione della prova da applicare i certificati attestanti formazione ed esperienza professionale maturata in Spagna in quanto riguarda attivita' su questioni vertenti il diritto spagnolo;
Vista le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Vismara Stefania, nata il 24 marzo 1982 a Calcinate, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 luglio 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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