Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 luglio 2011
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva fluoruro di solforile a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.


IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «misure transitorie»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto dirigenziale del 21 aprile 2004, successivamente modificato con decreto del 5 giugno 2007, con il quale e' stato registrato al n. 12171 il prodotto fitosanitario «Pro-Fume» contenente la sostanza attiva difluoruro di solforile, a nome dell'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl;
Considerato che con successivo decreto 19 giugno 2009 la registrazione del suddetto prodotto fitosanitario, e' stata prorogata, fino al 2 aprile 2011, in attesa dell'iscrizione della sostanza attiva difluoruro di solforile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Vista la direttiva 2010/38/UE della Commissione del 18 giugno 2010, che ha iscritto la citata sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fino al 31 ottobre 2020, recepita con il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 65 del 21 marzo 2011;
Visto in particolare la parte «A», dell'allegato al decreto ministeriale del 30 dicembre 2010, di inclusione della sostanza attiva fluoruro di solforile nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995, che riporta le condizioni di autorizzazione della sostanza attiva in cui e' specificato che puo' essere utilizzata solo come insetticida o nematocida (fumigante) ed esclusivamente da utilizzatori professionali;
Tenuto conto che sono state concluse positivamente le verifiche da parte dell'Ufficio, finalizzate all'accertamento della conformita' della sostanza attiva difluoruro di solforile contenuta nel prodotto fitosanitario «Pro-Fume», e di completezza della documentazione di cui all'art. 2, del decreto ministeriale del 30 dicembre 2010;
Considerato che il dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentato e valutato al momento della registrazione del prodotto fitosanitario «Pro-Fume», successivamente, dovra' essere adeguato alle condizioni stabilite dalla direttiva 2010/38/UE d'iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente, il prodotto fitosanitario «Pro-Fume» (reg. n. 12171), fino al 31 ottobre 2020, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

1. Il prodotto fitosanitario PRO-FUME (reg. n. 12171) dell'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl, e' ri-registrato provvisoriamente, secondo le condizioni d'impiego, riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 e nell'etichette allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2020, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva fluoruro di solforile.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa all'Impresa interessata.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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