Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 luglio 2011
Proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego di taluni prodotti fitosanitari aventi scadenza il 31 luglio 2011, contenenti le sostanze attive esfenvalerate, bentazone e diquat, la cui iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e' stata posticipata al 31 dicembre 2015 con la direttiva 2010/77/UE.


IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «misure transitorie»;
Visto il regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche, per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate;
Visto il regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive;
Visto il regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari;
Visto il regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari;
Visti i decreti ministeriali 3 aprile 2001 e 27 dicembre 2002 di recepimento delle direttive 2000/67/CE, 2000/68/CE 2000/80/CE, relativi all'iscrizione, fino 31 luglio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 delle sostanze attive esfenvalerate e bentazone, e il decreto ministeriale 20 novembre 2002 di recepimento della direttiva 2001/21/CE, relativo all'iscrizione, fino al 31 dicembre 2011, nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva diquat;
Visti i decreti di ri-registrazione provvisoria all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, la cui scadenza e' fissata al 31 luglio 2011;
Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE che ha prorogato, fino al 31 dicembre 2015, la scadenza dell'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995, di una serie di sostanze attive, comprese le sostanze attive esfenvalerate, bentazone e diquat, ora considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009 come disposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche;
Considerato che detto periodo di proroga si e' reso necessario per permettere alla Commissione europea di valutare i dati supplementari presentati dai notificanti a supporto del rinnovo dell'approvazione di dette sostanze attive attualmente in corso a livello comunitario;
Ritenuto di prorogare, fino al 31 dicembre 2015, le registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, al fine di adeguarle alle nuove condizioni che saranno stabilite dal regolamento di rinnovo dell'approvazione delle suddette sostanze attive;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto e contenenti le sostanze attive esfenvalerate, bentazone e diquat, sono prorogate fino al 31 dicembre 2015.
2. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive esfenvalerate, bentazone e diquat.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
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