Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 13 giugno 2011 |
Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di etofumesate, a seguito dell'iscrizione nell'allegato I, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del dossier AEB049913 00 SC45 A2 di All. III. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato". Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva etofumesate; Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 5 giugno 2003 che indica il 28 febbraio 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto; Viste le istanze presentate dalle imprese titolari intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo AEB049913 00 SC45 A2 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento TRAMAT FLO, presentato dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l. che ne ha concesso specifico accesso; Viste, inoltre, le richieste presentate dall'Impresa titolare delle registrazioni stesse, al fine di ottenere variazioni amministrative relative alle officine di per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi e indicate nell'allegato al presente decreto; Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 5 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformita' alle condizioni definite per la sostanza attiva etofumesate; Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo AEB049913 00 SC45 A2, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 28 febbraio 2013, alle nuove condizioni di impiego; Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto centro dati tecnico - scientifici aggiuntivi da presentarsi 12 mesi dalla data del presente decreto; Viste le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Ritenuto di ri-registrare fino al 28 febbraio 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva etofumesate in allegato I, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo AEB049913 00 SC45 A2 conforme all'All. III; Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
Sono ri-registrati fino al 28 febbraio 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. Sono altresi' autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. L'impresa titolare delle autorizzazioni e' tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformita' alle nuove disposizioni. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2011
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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