Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 12 agosto 2011 |
Autorizzazione all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario «Plover», importato in Italia con la denominazione «Verde Difenoconazolo». |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 ed il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 200, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Vista la domanda del 24 gennaio 2011, con cui l'impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso), viale della Vittoria 14/b, 31044, ha richiesto l'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto «Plover» ivi registrato al n. 11763 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection UK Limited, con sede legale in Whittlesford (UK); Considerato che il prodotto di riferimento «Score 25 EC» autorizzato in Italia al n. 8801 e' stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni; Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosita' ne' l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione «Score 25 EC» con il numero di registrazione 8801, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A.; Considerato che l'impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome «Verde Difenoconazolo»; Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, cosi' come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario gia' in commercio in Italia; Visto il versamento di 516,46 euro effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;
Decreta:
1. E' rilasciata, fino al 30 giugno 2012, all'impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (Treviso), viale della Vittoria 14/b, 31044, l'autorizzazione n. 15246/IP all'importazione parallela dal Regno Unito del prodotto fitosanitario denominato «Plover» ed ivi autorizzato al n. 11763. Il prodotto importato viene denominato «Verde Difenoconazolo». 2. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta. 3. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da litri 0,25 - 1 - 5. 4. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto verra' notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 agosto 2011
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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