Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2011
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3962).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», l'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011, n. 3947 del 16 giugno 2011, n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7, n. 3951 del 12 luglio 2011, n. 3954 del 22 luglio 2011 articolo 5, n. 3955 del 26 luglio 2011 e n. 3956 del 26 luglio 2011;
Vista la nota del comune di Lampedusa del 19 agosto 2011 e la nota del 22 agosto 2011 dell'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa;
Considerato che il continuo eccezionale afflusso di imbarcazioni nell'isola di Lampedusa determina, oltre che la saturazione della capacita' ricettiva del porto, la potenziale compromissione delle matrici ambientali marine;
Ravvisata la necessita' di provvedere alla messa in sicurezza delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati clandestini attraverso la rimozione di oli, liquidi esausti e di ogni altro rifiuto presenti a bordo;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3958 del 10 agosto 2011;
Ravvisata la necessita' di adeguare la previsione normativa della sopra citata ordinanza, con la quale e' stato autorizzato l'O.I.M. (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), a gestire le operazioni di rimpatrio volontario per conto del Commissario delegato, in relazione alle norme istitutive interne che non consentono l'assunzione dell'incarico di Soggetto attuatore con la conseguente apertura di una contabilita' speciale, bensi' l'assunzione dell'impegno di tali attivita' sotto forma convenzionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;
Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Al fine di prevenire la potenziale compromissione delle matrici ambientali marine in ragione della presenza di oli, liquidi esausti e di ogni altro rifiuto a bordo delle imbarcazioni utilizzate dagli immigrati clandestini, e allo scopo di assicurare la tutela della pubblica incolumita' e della tutela dell'ambiente marino, la locale Capitaneria di Porto provvede alla rimozione dei rifiuti presenti nelle predette imbarcazioni.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Capitaneria di Porto e' autorizzata ad avvalersi della locale societa' d'ambito di gestione del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.
3. Agli oneri derivanti dalle attivita' previste dal presente articolo stimati nel limite massimo di euro 100.000,00, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3951 del 12 luglio 2011.
 
Art. 2

1. All'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3958 del 10 agosto 2011 e' cosi modificato:
al comma 1 le parole: «in qualita' di Soggetto attuatore del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 225/1992»;
ai commi 2 e 5 le parole: «Il Soggetto attuatore» sono sostituite dalle seguenti «L'O.I.M.»;
il comma 7 e' soppresso.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6 settembre 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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