Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA'
COMUNICATO
Bando di finanziamento per la realizzazione di club di prodotti turistici infraregionali inerenti le «vie del gusto» ed i «circuiti del golf».


IL MINISTRO DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, cosi' come modificato dall'art. 15, comma 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009 con il quale l'Onorevole Michela Vittoria Brambilla e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009 con il quale al Ministro On. Michela Vittoria Brambilla sono state delegate nuove funzioni in materia di turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009 inerente l'organizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo;
Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010);
Ritenuto di dover potenziare e qualificare l'offerta turistica posta in essere dalle Regioni, al fine di assicurare un livello il piu' possibile uniforme nei servizi offerti sul territorio nazionale e di valorizzare le caratteristiche e le tradizioni culturali dei singoli territori regionali e locali;
Ritenuto di concentrare le risorse disponibili su pochissime linee di intervento per rendere piu' facile l'emersione delle iniziative piu' meritevoli e rendere piu' incisiva l'azione di promozione del Ministro del turismo;
Viste le risorse disponibili a valere sul capitolo 993 «Somme per la promozione ed il sostegno delle attivita' volte all'incremento del turismo», esercizio finanziario 2010 del centro di responsabilita' n. 17 «Sviluppo e Competitivita' del turismo», del bilancio di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto sulla base dell'entita' delle risorse disponibili di promuovere e supportare due linee di interventi progettuali per rafforzare ed implementare il turismo regionale e nazionale senza disperdere il finanziamento in iniziative troppo frammentate ed eterogenee tra loro;
Ritenuto in base alle indicazioni e alle esigenze raccolte con gli interlocutori degli enti territoriali e degli operatori del settore di individuare ne «Le vie del gusto» e nella qualificazione dell'offerta turistica sportiva promuovendo la diffusione del gioco del golf le tipologie di interventi da implementare;
Considerato che l'intervento e' finalizzato alla crescita del settore del turismo ed al suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale;
Considerato che a valere sul capitolo 993 «Somme per la promozione ed il sostegno delle attivita' volte all'incremento del turismo», esercizio finanziario 2010 del centro di responsabilita' n. 17 «Sviluppo e Competitivita' del turismo», del bilancio di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disponibili risorse per le finalita' di cui al presente decreto;
Ritenuto di procedere al finanziamento di progetti di «club di prodotto» infraregionali rivolti allo sviluppo e alla promozione del sistema turistico nazionale, nonche' al recupero della sua competitivita' sul piano internazionale, favorendo l'emersione delle iniziative piu' meritevoli, nei limiti di uno stanziamento pari a 8.165.296 euro;
Ritenute la necessita' e l'opportunita' di dare corso ad un bando pubblico per la presentazione di progetti volti a promuovere le specificita' dei territori in un'ottica di infraregionalita';
Sentite le regioni e le province autonome in sede di Comitato di Coordinamento in materia di turismo;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e oggetto

1. Il presente bando e' finalizzato a promuovere e supportare interventi volti a promuovere il turismo regionale e nazionale assicurando un livello uniforme nei servizi offerti sul territorio nazionale e valorizzando le caratteristiche e le tradizioni culturali dei singoli territori regionali e locali.
2. Il presente bando definisce altresi' i criteri di ammissibilita' e le modalita' di presentazione e valutazione delle iniziative di cui al comma 1.
3. Gli interventi dovranno concernere la realizzazione di «club di prodotti» turistici infraregionali inerenti le seguenti tematiche:
a) Le vie del gusto. L'obiettivo e' realizzare un itinerario enogastronomico, che attraversando il maggior numero di regioni, valorizzi da nord a sud, dal mare alla montagna, le tipicita' enogastronomiche, qualificando l'offerta turistico-ricettiva degli agriturismi e degli operatori della ristorazione.
b) I circuiti del golf. L'obiettivo e' di qualificare l'offerta turistica sportiva in ambito nazionale ed internazionale promuovendo la diffusione del gioco del golf mediante la realizzazione di impianti golfistici e delle opere infrastrutturali finalizzate alla loro fruizione nonche' la qualificazione degli impianti gia' esistenti inserendoli nei circuiti infraregionali.
 
Art. 2
Criteri di ammissibilita'

1. I progetti, per essere ammessi a finanziamento, dovranno rivestire i requisiti di «club di prodotto» infraregionali di cui all'art. 1.
2. Ogni progetto deve essere presentato da non meno di cinque regioni o province autonome ed ogni regione o provincia autonoma puo' partecipare ad un solo progetto.
3. Costituisce elemento sostanziale ai fini del riconoscimento della definizione di «club di prodotto» infraregionale, la presenza di almeno tre dei criteri di cui al successivo art. 7.
 
Art. 3
Modalita' e termini di presentazione

1. Ogni progetto, presentato da almeno cinque Regioni o Province autonome, di cui una capofila, puo' prevedere la partecipazione degli enti locali ovvero di altri soggetti pubblici e privati in qualita' di partner a regia regionale.
2. Il progetto dovra' essere presentato entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, dalla Regione o Provincia Autonoma capofila, al Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitivita' del Turismo, via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00187 Roma. Si considerano pervenute tempestivamente le domande spedite entro il termine dei 90 giorni mediante raccomandata A/R, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.
 
Art. 4
Contenuti dei progetti

1. Ciascun progetto individua i contenuti e le articolazioni delle attivita' e definisce compiutamente i seguenti elementi, che devono essere indicati nella domanda:
a) soggetti presentatori;
b) contenuti e obiettivi del progetto;
c) ambiti territoriali entro cui sono previsti gli interventi e nei quali si prevedono effetti indotti; tipologia degli interventi ricompresi nel progetto, connessione agli obiettivi del progetto stesso ed alle finalita' turistiche;
d) piano finanziario con evidenziazione delle quote di finanziamento di Regioni e Province Autonome e degli altri soggetti partecipanti;
e) programma delle azioni previste;
f) modalita' e strumenti previsti per la prosecuzione delle politiche di valorizzazione turistica dell'area interessata al progetto nelle fasi successive alla sua realizzazione;
g) scheda riassuntiva degli investimenti con l'indicazione delle specifiche destinazioni dei contributi, secondo lo schema allegato al presente bando.
 
Art. 5
Finanziamento

1. Ciascun progetto e' finanziato non oltre il del 70% per cento del budget previsto per un importo massimo di 2.000.000 di euro.
2. Un importo pari a 165.296 euro e' destinato al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo per le spese di promozione e gestione dell'iniziativa e dei progetti finanziati.
 
Art. 6
Commissione paritetica di valutazione e sue funzioni

1. E' costituita una Commissione di Valutazione paritetica, composta da due rappresentanti del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e da due rappresentati delle Regioni e Province Autonome. La Commissione e' presieduta dal Ministro per il turismo o da un suo delegato, per un totale complessivo di cinque componenti. La Commissione opera a titolo gratuito. Eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza, nell'ambito degli stanziamenti allo scopo finalizzati a legislazione vigente.
2. La Commissione si pronuncia, sulla scorta dei criteri di ammissibilita' e valutazione di cui al presente decreto, entro i successivi 30 giorni dalla presentazione del progetto.
3. Nel caso in cui la Commissione ritenga che la domanda presentata necessiti di ulteriore istruttoria, assegna un termine per la produzione di nuovi atti e/o documenti integrativi, che possono comportare anche una eventuale rimodulazione dell'intervento.
4. Nel caso in cui i progetti presentati non vengano ritenuti idonei, le risorse residue potranno essere destinate a favore di ulteriori progetti presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome.
 
Art. 7
Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti sara' effettuata dalla commissione di cui all'art. 6 sulla base dei criteri di valutazione riportati nella tabella seguente.
2. Ciascun progetto dovra' ottenere un punteggio minimo pari a 55/100.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 8
Accordi di programma

1. I progetti selezionati saranno finanziati attraverso Accordi di Programma sottoscritti dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo con le Regioni e le province autonome territorialmente interessate e possono prevedere la partecipazione degli enti locali ovvero di altri soggetti pubblici e privati in qualita' di partner, a regia regionale.
2. L'accordo di programma definisce:
a. gli interventi da realizzare, specificandone i tempi e le modalita' di attuazione;
b. i soggetti responsabili dell'attuazione dei singoli interventi;
c. la copertura finanziaria degli interventi, distinguendo tra le diverse fonti di finanziamento;
d. le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;
e. gli impegni di ciascun soggetto firmatario e gli eventuali poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
f. i procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo.
3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo provvede, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di programma, ad adottare il decreto di assegnazione delle risorse.
 
Art. 9
Durata dei progetti

1. I progetti sono avviati entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di programma e si concludono entro i 24 mesi successivi. Ai fini di una corretta gestione delle risorse, ciascuna Regione e Provincia Autonoma invia comunicazione analitica al Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo sia dell'inizio dei lavori che della conclusione degli stessi.
 
Art. 10
Modalita' di erogazione

1. Previa richiesta di ciascun gruppo di Regioni e Province Autonome interessate successivamente agli adempimenti di cui all'art. 8, per ciascun progetto il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitivita' del Turismo provvede:
a) al trasferimento del 20% per cento a titolo di anticipazione contestualmente all'adozione del decreto di assegnazione delle risorse;
b) al trasferimento del 50% per cento per successivi stati di avanzamento da accertarsi da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo secondo le modalita' che verranno definite con il decreto di assegnazione delle risorse;
c) al trasferimento del residuo 30% per cento successivamente alla data di positiva ultimazione dei lavori, da accertarsi da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del Turismo sulla scorta di una relazione finale contenente tutti gli elementi. Finanziari, contabili e realizzativi del progetto.
2. Il Dipartimento si riserva la possibilita' di verificare, anche in loco, lo stato di avanzamento e l'effettiva realizzazione del progetto fino alla conclusione dello stesso.
 
Art. 11
Clausola di salvaguardia

1. Le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente Protocollo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il Ministro: Brambilla
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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