Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2011 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 8 settembre 2011
Estensione agli Uffici provinciali di Milano, Napoli, Roma e Torino del regime transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al Conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.


IL DIRETTORE
dell'Agenzia del territorio
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia civile
del Ministero della giustizia

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unita' di misura del Sistema internazionale;
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, recante il regolamento per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;
Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal Direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il Direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalita' tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;
Visto il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti;
Visto il provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2008, emanato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate e dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009, che definisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;
Visto il provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale e' stato attivato, a titolo sperimentale, il regime transitorio di facoltativita' della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al Conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari;
Considerata l'esigenza di estendere, in via sperimentale e facoltativa, la trasmissione telematica del titolo ad ulteriori uffici;

Dispongono:

Art. 1
Estensione della trasmissione telematica
del titolo ad ulteriori uffici

1. A decorrere dal 29 settembre 2011, i notai possono trasmettere per via telematica il titolo per gli atti da presentare ai Conservatori dei registri immobiliari operanti presso gli uffici provinciali di Milano, Napoli, Roma e Torino, utilizzando le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, secondo le modalita' di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010.
 
Art. 2
Specifiche tecniche

1. L'allegato 2 al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, concernente le specifiche tecniche relative alle modalita' di attestazione delle funzioni di cui all'art. 4 del medesimo provvedimento interdirigenziale, e' sostituito dall'allegato tecnico al presente provvedimento.
2. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di cui al comma 1 sono apportate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.
 
Art. 3
Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2011

Il Direttore
dell'Agenzia del territorio
Alemanno

Il Direttore generale della
giustizia civile del Ministero della giustizia
Saragnano
 
Allegato
Allegato tecnico al decreto interdirigenziale 8 settembre 2011
Specifiche tecniche per l'inserimento della qualifica del titolare all'interno del certificato di firma rilasciato ai dipendenti dell'Agenzia del territorio

Ai fini della sottoscrizione del certificato di eseguita formalita'
da restituire per via telematica, l'Agenzia del territorio rilascia
al Conservatore dei registri immobiliari e ai relativi Gerenti(1 )
un certificato di firma qualificato, conforme alle specifiche
tecniche della Deliberazione del Centro nazionale per l'Informatica
nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 maggio 2009, con le
seguenti caratteristiche:
--------
(1 ) Cfr. Disposizione Organizzativa n. 90 del 28 luglio 2011
- nel campo organizationName (OID: 2.5.4.10) e' impostato il valore "AGENZIA DEL TERRITORIO/80416110585"
- nel campo title (OID: 2.5.4.12) e' impostato uno dei seguenti valori
- CONSERVATORE XXXX - GERENTE XXXX - SOSTITUTO GERENTE XXXX
La stringa XXXX contiene solo il codice del Reparto Servizi di pubblicita' immobiliare presso cui presta servizio il titolare del certificato di firma e puo' assumere i valori della tabella seguente:
FI00 (FIRENZE)
LE00 (LECCE)
BO00 (BOLOGNA)
PA00 (PALERMO)
RM10 (ROMA 1)
RM20 (ROMA 2)
RM40 (CIVITAVECCHIA)
RM50 (VELLETRI)
MI10 (MILANO 1)
MI20 (MILANO 2)
TO10 (TORINO 1)
TO20 (TORINO 2)
TO40 (IVREA)
TO50 (PINEROLO)
TO60 (SUSA)
NA10 (NAPOLI 1)
NA20 (NAPOLI 2)
 
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