Gazzetta n. 214 del 14 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 12 agosto 2011 |
Autorizzazione all'organismo «Teslab S.r.l.», in Livorno al rilascio di certificazione CE per la direttiva 2006/95/CE, relativa alla marcature CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e IL DIRETTORE GENERALE della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinate ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 di attuazione della direttiva n. 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Vista la direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE; Vista l'istanza acquisita in atti il 14 giugno 2010 al n. 69998, con la quale la societa' Teslab S.r.l., con sede legale in via delle Cateratte, 84 - 57122 Livorno, ha richiesto ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626; Rilevato che la documentazione prodotta dalla societa' Teslab S.r.l., e' conforme a quanto richiesto dai contenuti della direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002; Visto l'esito favorevole della riunione del gruppo di lavoro, tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 24 gennaio 2011;
Decretano:
Art. 1
1. La societa' Teslab S.r.l., con sede legale in via delle Cateratte, 84 - 57122 Livorno e' designata ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformita' alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791; 2. Il suddetto organismo e' designato altresi', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva n. 73/23/CEE: |
| Art. 2
1. La presente autorizzazione ha la validita' di cinque anni. 2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' Teslab S.r.l.; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994, cosi' come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626. 3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626. 4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della societa' Teslab S.r.l., per un periodo non inferiore a dieci anni. 5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro. 6. Il mancato esercizio, da parte dell'organismo, dell'attivita' di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003. 7. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XIV. |
| Art. 3
1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si riservano la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli. 2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XIV. 3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 marzo 1993 e dalla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 12 agosto 2011
Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico Vecchio Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Mastropietro |
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