Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 28 luglio 2011 |
Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per la societa' QURIUS ITALY SRL - (Decreto n. 60972). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale e' stato previsto che "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo' essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"; Visto l'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro; Visto l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21.10.2010, relativo alla societa' QURIUS ITALY SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visti gli elenchi, presentati dalla societa' QURIUS ITALY SRL, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
E' autorizzata la concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21.10.2010, per il periodo dal 01.11.2010 al 31.10.2011, in favore di un numero massimo di 9 lavoratori della societa' QURIUS ITALY SRL, ex dipendenti presso le sedi di: Reggio Emilia (RE) - 4 lavoratori; Beinasco (TO) - 5 lavoratori; cosi' suddivisi: 8 lavoratori, per il periodo dal 01.11.2010 al 31.10.2011; 1 lavoratore, per il periodo dal 31.01.2011 al 31.10.2011. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla societa' QURIUS ITALY SRL, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 96.668,56 (novantaseimilaseicentosessantaotto/56). |
| Art. 2
L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 96.668,56 (novantaseimilaseicentosessantaotto/56), gravera' sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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