Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 luglio 2011
Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le societa' WSI EDUCATION SRL e WSI MASTER ITALIA SRL - (Decreto n. 60974).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;
Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;
Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009) e Lombardia (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;
Visto il decreto n. 51876, del 05.05.2010, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 12.11.2009, in favore di un numero massimo di 78 unita' lavorative, della societa' WSI EDUCATION SRL, dipendenti presso le sedi di Roma (RM) - (32 lavoratori), Milano (MI) - (42 lavoratori), Brescia (BS) - (2 lavoratori) e Crema (CR) - (2 lavoratori), per il periodo dal 23.11.2009 al 22.11.2010;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 24.11.2010, relativo alla societa' WSI EDUCATION SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di 70 lavoratori - Regione Lazio (42 lavoratori) e Regione Lombardia (28 lavoratori) - per il periodo dal 23.11.2010 al 22.11.2011;
Viste le note con le quali le Regioni Lazio (03.12.2010) e Lombardia (02.02.2011) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' WSI EDUCATION SRL, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda WSI EDUCATION SRL, in favore di 70 lavoratori - Roma (42 lavoratori) e Milano (26 lavoratori) e Crema (2 lavoratori) - per il periodo dal 23.11.2010 al 22.11.2011;
Visto il successivo accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02.03.2011 (a parziale modifica ed integrazione del precedente accordo del 24.11.2010) con il quale, a seguito della cessione del ramo d'azienda avvenuta in data 28.02.2011 e al conseguente passaggio dei lavoratori dipendenti presso le unita' aziendali di Milano (MI) dalla cedente WSI EDUCATION SRL alla cessionaria WSI MASTER ITALIA SRL, e' stato concordato, per il periodo dal 28.02.2011 al 22.11.2011, il ricorso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei 26 lavoratori delle unita' aziendali di Milano (MI), gia' oggetto del precedente accordo del 24.11.2010, attualmente dipendenti dalla cessionaria WSI MASTER ITALIA SRL;
Vista la nota con la quale la Regione Lombardia (18.05.2011) si e' assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' WSI MASTER ITALIA SRL, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda WSI MASTER ITALIA SRL, in favore di 26 lavoratori delle unita' aziendali di Milano (MI), per il periodo dal 28.02.2011 al 22.11.2011;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata, per il periodo dal 23.11.2010 al 22.11.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 24.11.2010 ed in data 02.03.2011, in favore di un numero massimo di 70 unita' lavorative, della societa' WSI EDUCATION SRL, dipendenti presso le sedi di:
Roma (RM)- 42 lavoratori;
Crema (Cremona) - 2 lavoratori;
Milano (MI) - 26 lavoratori (per il periodo dal 23.11.2010 al 27.02.2011);
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 23.11.2010 al 22.11.2011.
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.
Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 901.001,92 (novecentounomilauno/92).
Pagamento diretto: SI
Matricola INPS: 3018664549
 
Art. 2

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 28.02.2011 al 22.11.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro ed delle Politiche Sociali in data 24.11.2010 e in data 02.03.2011, in favore di un numero massimo di 26 unita' lavorative, della societa' WSI MASTER ITALIA SRL, dipendenti presso la sede di: Milano (MI).
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 28.02.2011 al 22.11.2011.
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 335.779,08 (trecentotrentacinquemilasettecentosettantanove/08).
Matricola INPS: 3024270172
Pagamento diretto: SI
 
Art. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.236.781,00 (unmilioneduecentotrentaseimilasettecentoottantauno/00), gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
 
Art. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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