Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 28 luglio 2011
Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' ERIDANIA SADAM SPA - (Decreto n. 60994).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visto il decreto n. 54640, del 11.10.2010, e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 01.03.2010, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, in favore di un numero massimo di 285 lavoratori, della societa' ERIDANIA SADAM SPA, dipendenti presso gli stabilimenti di Jesi (AN), Fermo (FM), Celano (AQ), Castiglion Fiorentino (AR) e Villasor (CA);
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.03.2011, relativo alla societa' ERIDANIA SADAM SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Visti gli assensi delle Regioni Toscana (01.04.2011), Abruzzo (04.04.2011 e Marche (11.04.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' ERIDANIA SADAM SPA, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ERIDANIA SADAM SPA;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.03.2011, in favore di un numero massimo di 230 lavoratori (sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero medio di 210 lavoratori), della societa' ERIDANIA SADAM SPA, dipendenti presso le sedi di:
Fermo (FM) - 31 lavoratori corrispondenti a 31 unita' lavorative;
Jesi (AN) - 100 lavoratori corrispondenti a 80 unita' lavorative;
Celano (AQ) - 50 lavoratori corrispondenti a 50 unita' lavorative;
Castiglion Fiorentino (AR) - 49 lavoratori corrispondenti a 49 unita' lavorative.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011.
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.730.809,60 (tremilionisettecentotrentamilaottocentonove/60).
Pagamento diretto: NO
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 3.730.809,60 (tremilionisettecentotrentamilaottocentonove/60), e' posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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