Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 5 agosto 2011 |
Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' TIETO ITALY SPA - (Decreto n. 61254). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011; Visto il decreto n. 56211 del 24.12.2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15.07.2010, in favore di un numero massimo di 279 lavoratori dalla societa' TIETO ITALY SPA sospesi a rotazione per un numero medio di 40 unita' lavorative dipendenti presso gli stabilimenti di: Roma (RM) - 244 lavoratori; Milano (MI) - 21 lavoratori; Padova (PD) - 14 lavoratori; per il periodo dal 01.08.2010 al 31.12.2010; Visto il decreto, attualmente alla controfirma del Ministro dell'economia, con il quale, e' stata autorizzata la concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.12.2010, per il periodo dal 27.12.2010 al 26.12.2011, in favore di un numero massimo di 18 lavoratori della societa' TIETO ITALY SPA, ex dipendenti presso le sedi di: Roma (RM) - 16 lavoratori; Milano (MI) - 2 lavoratori; cosi' suddivisi: 15 lavoratori - dal 27.12.2010 al 26.12.2011; 2 lavoratori - dal 01.02.2011 al 26.12.2011; 1 lavoratore - dal 11.02.2011 al 26.12.2011; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 15.03.2011, relativo alla societa' TIETO ITALY SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (19.04.2011) e Lazio (10.05.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' TIETO ITALY SPA, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda TIETO ITALY SPA; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15.03.2011, in favore di un numero massimo di 245 lavoratori della societa' TIETO ITALY SPA, sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero massimo di 20 unita' lavorative, dipendenti presso le sedi di: Roma (RM) - 226 lavoratori sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero massimo di 15 unita' lavorative; Assago (MI) - 19 lavoratori sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero massimo di 5 unita' lavorative. A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 181.082,40 (centoottantaunomilaottantadue/40). Matricola INPS: 7042274271 - 7042274271 - 4964363069 Pagamento diretto: SI |
| Art. 2
L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 181.082,40 (centoottantaunomilaottantadue/40), gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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