Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 5 agosto 2011 |
Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' QUALITY FOR TECHNOLOGY SRL - (Decreto n. 61255). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011; Visto il decreto n. 55868, del 03.12.2010, con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.02.2010, per il periodo dall'01.02.2010 al 31.01.2011, in favore di un numero massimo di 10 lavoratori, della societa' QUALITY FOR TECHNOLOGY SRL, cosi' suddivisi: Lazio - 8 lavoratori; Sardegna - 2 lavoratori; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.03.2011, relativo alla societa' QUALITY FOR TECHNOLOGY SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Visti gli assensi delle Regioni Lazio (08.04.2011) e Sardegna (04.04.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' QUALITY FOR TECHNOLOGY SRL, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda QUALITY FOR TECHNOLOGY SRL in favore di un numero massimo di 7 lavoratori; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.02.2011 al 30.06.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.03.2011, in favore di un numero massimo di 7 lavoratori della societa' QUALITY FOR TECHNOLOGY SRL, dipendenti presso le sedi di: Roma (RM) - 6 lavoratori; Cagliari (CA) - 1 lavoratore; cosi' suddivisi: 7 lavoratori per il periodo dal 01.02.2011 al 31.03.2011; 6 lavoratori per il periodo dal 01.04.2011 al 30.04.2011; 5 lavoratori per il periodo dal 01.05.2011 al 30.06.2011. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 01.02.2011 al 30.06.2011. Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 44.414,40 (quarantaquattromilaquattrocentoquattordici/40). Pagamento diretto: SI Matricola INPS: 7037728857. |
| Art. 2
L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 44.414,40 (quarantaquattromilaquattrocentoquattordici/40), e' posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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