Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 5 agosto 2011 |
Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la societa' GRUPPO PROMETEO SPA - (Decreto n. 61261). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale e' stato previsto: "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo' essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"; Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro; Visto l'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19.04.2011, relativo alla societa' GRUPPO PROMETEO SPA in fallimento, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta societa'; Visti gli elenchi presentati dalla societa' GRUPPO PROMETEO SPA in fallimento, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
E' autorizzata, per il periodo dal 19.04.2011 al 18.04.2012, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19.04.2011, in favore di un numero massimo di 37 lavoratori licenziati dalla societa' GRUPPO PROMETEO SPA in fallimento, sedi di: Milano (MI) - 9 lavoratori; Caserta (CE) - 1 lavoratore; Cosenza (CS) - 2 lavoratori; Busto Arsizio (VA) - 1 lavoratore; Ferrara (FE) - 1 lavoratore; Lecce (LE) - 2 lavoratori; Padova (PD) - 1 lavoratore; Roma (RM) - 1 lavoratore; Messina (ME) - 2 lavoratori; Mestre (VE) - 2 lavoratori; Pavia (PV) - 2 lavoratori; Rimini (RN) - 1 lavoratore; Varese (VA) - 2 lavoratori; Bologna (BO) - 2 lavoratori; Firenze (FI) - 3 lavoratori; Palermo (PA) - 4 lavoratori; Napoli (NA) - 1 lavoratori. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla societa' GRUPPO PROMETEO SPA in fallimento, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 412.446,03 (quattrocentododicimilaquattrocentoquarantasei/03). |
| Art. 2
L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 412.446,03 (quattrocentododicimilaquattrocentoquarantasei/03), gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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