Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 agosto 2011
Iscrizione di una varieta' di foraggera al registro nazionale delle varieta' di specie agrarie.


IL DIRETTORE GENERALE
della competitivita' per lo sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'articolo 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 4 febbraio 2009 ha espresso parere favorevole alla iscrizione, nel relativo registro, della varieta' di specie agraria indicata nel presente dispositivo;
Considerato che per la stessa varieta' e' stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione varietale;
Considerato che la predetta verifica e' stata conclusa positivamente;
Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:
Articolo unico

A norma dell'articolo 17 del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, con a fianco di essa riportato il nuovo responsabile per la conservazione in purezza, la sotto elencata varieta' di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:



-----------------------------------------------------
Specie | Codice | | Responsabile
| SIAN | Varieta' | conservazione
| | | purezza ---------|-----------|------------|------------------
Veccia | 3933 | Pepe | Natura S.r.l
comune | | | -----------------------------------------------------


Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: Blasi



Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.



 
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