Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2011
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nel mese di marzo 2011. (Ordinanza n. 3964).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nei giorni dal 14 al 17 marzo 2011;
Considerato che i fenomeni meteorologici in argomento hanno provocato esondazioni di corsi d'acqua, allagamenti, movimenti franosi, smottamenti e caduta di valanghe causando gravi danni alle infrastrutture ed agli edifici pubblici e privati;
Considerato, inoltre, che la natura e la violenza dei fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita' nonche' gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e che pertanto risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, anche tenuto conto degli effetti connessi agli ulteriori eventi atmosferici gravi verificatisi successivamente sul territorio piemontese, confermativi della situazione di emergenza;
Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario e urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;
Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della regione Piemonte e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione delle province e dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi ed a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.
2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono, senza ulteriori oneri a valere sui fondi stanziati dalla presente ordinanza, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Soggetti attuatori, provvede, in particolare, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana alla predisposizione di un Piano degli interventi indifferibili ed urgenti nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 9 e con le ulteriori risorse provenienti, anche a titolo di cofinanziamento, dalle Amministrazioni interessate.
 
Art. 2

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi in argomento, e' autorizzato ad erogare, nei limiti delle risorse disponibili, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito nella misura massima di euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita' e comunque non oltre 12 mesi dall'ordinanza di sgombero.
4. Per la concessione dei benefici economici di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00.
 
Art. 3

1. Al fine di favorire il recupero delle unita' immobiliari danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse disponibili, e' autorizzato ad erogare, anche per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati, contributi fino al 75% della spesa sostenuta nel limite massimo di euro 30.000,00 per le abitazioni principali, e fino al 50% nel limite massimo di euro 25.000,00 per le abitazioni secondarie; il contributo e' destinato per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza.
2. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni realizzate in conformita' alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato il Commissario delegato e' autorizzato, anche per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati, a concedere un contributo, fino al 75% per le abitazioni principali, e fino al 50% per le abitazioni secondarie, della spesa sostenuta per la demolizione, la nuova costruzione, l'acquisto di una nuova unita' abitativa nello stesso comune o in un altro comune.
3. Il contributo concesso ai sensi dei commi 1 e 2 non puo' superare il limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq.
4. Il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo fino al 60% del danno ai beni mobili registrati subito dai soggetti privati, anche in anticipazione, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore ad euro 15.000, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato ad erogare un contributo per i beni mobili non registrati distrutti o danneggiati fino ad un massimo di euro 4.100,00 per ogni vano catastale interessato dagli eventi e fino ad un massimo di euro 62,00/mq per i locali adibiti a garage, box o cantina, per un limite complessivo massimo di mq 40,00, e per un ammontare totale non superiore a euro 20.000,00 per nucleo familiare.
5. E' ammessa la cumulabilita' fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.
6. E' esclusa la cumulabilita' dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
7. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e per gli importi superiori, con apposita perizia secondo le modalita' attuative che saranno definite dal Commissario.
8. E' prevista una franchigia di euro 2.000,00 per ciascun soggetto danneggiato.
9. Le modalita' e le procedure per l'attuazione del presente articolo sono definite dal Commissario delegato con successivi provvedimenti anche in ordine all'eventuale erogazione di anticipazioni.
10. Per la concessione dei benefici economici di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di euro 6.900.000,00.
 
Art. 4

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e' autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni, ai soggetti interessati:
a) un contributo rapportato ai danni subiti da impianti, strutture, macchinari e attrezzature fino al 75% del danno complessivo e comunque nel limite di euro 200.000,00;
b) un contributo, fino al 30% del prezzo di acquisto documentato, di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili e comunque nel limite di euro 60.000,00 dietro presentazione di fatture di riacquisto;
c) un contributo, fino al 75% del danno subito, per beni mobili registrati distrutti o danneggiati, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 euro e per un massimo di euro 25.000,00, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.
2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e per gli importi superiori, con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.
3. E' prevista una franchigia di euro 3.500,00 per ciascun soggetto danneggiato.
4. Per la concessione dei benefici economici di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00.
 
Art. 5

1. Il Commissario delegato definisce, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi.
 
Art. 6

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile il ricorso a strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 7, con oneri a valere sui pertinenti quadri economici dei lavori.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di avvio o di attuazione interventi ed opere connessi o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzata, ove necessario, la deroga alle normative indicate all'art. 7, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
 
Art. 7

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 128, 132, 141 e 241;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;
- leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 8

1. Il personale della regione Piemonte direttamente impiegato nelle attivita' volte al superamento dell'emergenza, entro il limite di 20 unita', puo' essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza rispetto alle ordinarie autorizzazioni, entro il limite di 25 ore al mese, con oneri a carico della Regione stessa.
 
Art. 9

1. E' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale presso la tesoreria statale in favore del Commissario delegato.
2. Al fine di consentire l'avvio delle attivita' e l'attuazione degli interventi urgenti prioritari, il Presidente della regione Piemonte - Commissario delegato utilizza le somme corrispondenti ai proventi dell'imposta regionale sulla benzina di cui alla legge regionale 26 luglio 2011, n. 11, recante «Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina)».
3. Le somme incassate ai sensi del comma 2 sono versate dalla Regione sulla contabilita' speciale di cui al comma 1 per far fronte agli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 6. Le restanti disponibilita' sono destinate all'attuazione del Piano stralcio di cui all'art. 1.
4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il Presidente della regione Piemonte - Commissario delegato provvede con propri decreti, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla quantificazione degli importi complessivi delle economie accertate ed in corso di accertamento, iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale ovvero con altre disponibilita' finanziarie riferite agli eventi calamitosi verificatisi sul territorio della Regione Piemonte:
- eventi alluvionali dell'autunno 2000 - ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000 e successive modificazioni;
- lago glaciale effimero di Macugnaga - ordinanza n. 3227 del 4 luglio 2002;
- eventi alluvionali del 2002 - ordinanze n. 3237 del 12 agosto 2002 e n. 3258 del 20 dicembre 2002;
- sisma 2003 - ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003;
- emergenza fenomeni idraulici e idrogeologici - decreti del presidente del Consiglio dei ministri del 19 gennaio e 24 ottobre 2006;
- evento meteorologico del 29 - 30 maggio 2008 - ordinanza n. 3683 del 13 giugno 2008;
- piogge e nevicate del novembre e dicembre 2008 - ordinanze n. 3734 del 16 gennaio 2009 e n. 3765 del 7 maggio 2009.
5. L'Amministrazione della regione Piemonte provvede al versamento delle somme di cui trattasi iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale a favore della contabilita' speciale di cui al comma 1.
 
Art. 10

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 settembre 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone