IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio della sementi; Vista la legge 20 aprile 1976, n.195, che modifica ed integra la citata legge 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata; Considerato che, per la varieta' indicata all'articolo unico del presente dispositivo, la Societa' Uniseeds s.r.l., in qualita' di unico responsabile, ha comunicato di voler rinunciare alla conservazione in purezza della varieta' e che, a livello generale, la stessa non riveste particolare interesse; Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 maggio 2011, ha preso atto della richiesta di rinuncia, da parte dell'attuale responsabile, alla conservazione in purezza della varieta' di seguito elencata, cosi' come risulta dal verbale della riunione; Considerati validi i motivi che hanno determinato la necessita' di detta variazione; Ritenuto pertanto di accogliere la proposta sopra menzionata; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Decreta: Articolo unico
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, la varieta' sotto elencata, iscritta al registro delle varieta' di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, e' cancellata dal registro medesimo: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 4 agosto 2011
Il direttore generale: Blasi
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Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |