Gazzetta n. 215 del 15 settembre 2011 (vai al sommario)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
PROVVEDIMENTO 14 settembre 2011
Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonche' tribune elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio della Regione Molise fissata per i giorni 16 e 17 ottobre 2011. (Documento n. 13).



La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
a) visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) visti, quanto alla tutela ed alla garanzia della liberta', del pluralismo, dell'imparzialita', della completezza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse opinioni nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, gli articoli 3 e 4 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28; gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
e) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario" e successive modificazioni;
f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni;
g) rilevato che, con nota n. 3987 del 29 luglio 2011, il Ministero dell'interno ha indicato i giorni di domenica 16 e lunedi' 17 ottobre 2011 per lo svolgimento dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio della regione Molise e che, con decreto del 4 agosto 2011 del prefetto della Provincia di Campobasso, quale rappresentante dello Stato per i rapporti col sistema delle autonomie, l'elezione in questione e' stata fissata per le medesime date;
h) consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
i) considerata altresi' la prassi costante della Commissione circa la disciplina delle trasmissioni in periodo elettorale,

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Regione Molise fissata per i giorni 16 e 17 ottobre 2011.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni.
3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni televisive di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalita' non possono essere attivate senza il consenso della forza politica esistente.
 
Art. 2

Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale
nella Regione Molise

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nella Regione Molise ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, e con le ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti;
b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori e con le modalita' di cui all'articolo 4;
c) l'informazione e' assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. Essi sono piu' specificamente disciplinati dall'articolo 5;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione RAI ricevute nella Regione Molise non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
 
Art. 3

Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla
RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella Regione Molise trasmissioni di comunicazione politica.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale da rinnovare;
b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile e' ripartito per una meta' tra i soggetti di cui alla lettera a), in proporzione alla loro consistenza dei rispettivi gruppi al Consiglio regionale, e per una meta' ai soggetti di cui alla lettera b) in modo paritario.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi: a) alle liste e coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della Regione; b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale.
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile e' ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera a) dello stesso comma 4 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali e' affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
9. Le trasmissioni di cui al presente articolo non sono programmate nei giorni 15, 16 e 17 ottobre 2011.
10. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.
 
Art. 4
Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, e' obbligatoria nei programmi della RAI per la Regione Molise.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.
3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessita' di coprire piu' di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:
a) e' presentata alla sede regionale della RAI della Regione Molise entro i due giorni successivi allo scadere del termine di cui al comma 3;
b) se il messaggio cui e' riferita e' richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato a Presidente della Regione;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.
5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
6. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 5
Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari regionali ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.
 
Art. 6
Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella Regione Molise e' sospesa nel periodo compreso tra il terzo giorno successivo all'approvazione della presente delibera e il giorno di cessazione della sua efficacia.
 
Art. 7
Illustrazione delle modalita' di voto e presentazione delle liste

1. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali molisane del 16 e 17 ottobre 2011 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalita' di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalita' di voto previste per gli elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti Internet della RAI.
2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che li renda fruibili alle persone non udenti.
 
Art. 8
Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni regionali del 16 e 17 ottobre 2011, la RAI organizza e trasmette nella Regione Molise, su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.
2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.
3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4.
4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.
6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio.
7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificita' del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni e' determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia.
10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento e' possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
11. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione dei Telegiornali regionali (TGR), che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.
 
Art. 9
Trasmissione per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.
2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 5 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
 
Art. 10
Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
 
Art. 11

Responsabilita' del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore
generale

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2011

Il presidente: Zavoli
 
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