Gazzetta n. 216 del 16 settembre 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 6 settembre 2011 |
Istituzione di abilitazioni di coperta su unita' adibite a navigazione costiera nonche' per il settore di macchina per unita' con apparato motore principale fino a 750 KW. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visti gli articoli 119 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, che disciplinano l'immatricolazione della gente di mare; Visto il Titolo IV, Capi I, II e III del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione che disciplina l'immatricolazione ed i titoli del personale navigante; Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante attuazione della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ed in particolare l'art. 9, comma 2 che consente di determinare disposizioni piu' favorevoli per i marittimi che prestano la propria opera su unita' adibite esclusivamente a viaggi costieri; Visto l'art. 1, comma 1, punti 37, 39 e 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, i quali definiscono rispettivamente la navigazione internazionale costiera, la navigazione nazionale costiera e la navigazione litoranea; Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 30 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008 concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare; Considerata l'opportunita' di determinare requisiti di formazione per gli iscritti alla gente di mare impiegati su navi battenti bandiera italiana adibite a viaggi costieri; Tenuto conto della necessita' di istituire le abilitazioni di macchina per le unita' con apparato motore principale fino a 750 KW; Visto l'art. 123 del Codice della navigazione;
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai marittimi del settore di coperta iscritti nella prima categoria della gente di mare che intendono imbarcare su navi nazionali di stazza compresa tra 500 e 3000 GT adibite, esclusivamente, a viaggi costieri ai sensi l' art. 1, comma 1, punti 37, 39 e 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e del settore di macchina impiegati su navi con apparato motore principale fino a 750 KW. |
| Art. 2 Abilitazioni di coperta
1. Le abilitazioni di coperta per i marittimi impiegati su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT adibite a viaggi costieri di cui al precedente articolo sono: a) Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri; b) Primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri; c) Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri; d) Comandante per la navigazione litoranea. |
| Art. 3 Abilitazioni di macchina
1. Le abilitazioni di macchina per i marittimi impiegati su navi con apparato motore principale fino a 750 KW di cui all'art. 1 sono: a) Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 KW; b) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 KW. |
| Art. 4 Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri
1. L'Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri imbarca in qualita' di ufficiale di grado inferiore al primo ed assume la responsabilita' di una guardia in navigazione su navi fino a 3000 GT adibite a viaggi costieri. 2. Per conseguire l'abilitazione di Ufficiale di coperta su navi di stazza tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri occorrono i seguenti requisiti: a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; b) aver compiuto 18 anni di eta'; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo; d) aver effettuato 36 mesi di navigazione in addestramento in servizio di coperta su navi fino a 3000 GT risultanti dal libretto di addestramento per allievi su navi che compiono viaggi costieri secondo il modello emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento STCW di Antincendio di Base e Avanzato, Sopravvivenza e Salvataggio, Sicurezza Personale e Responsabilita' Sociali (P.S.S.R.), Radar Osservatore Normale e Radar a Rilevazione Automatica (A.R.P.A.) presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario (First Aid) rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del decreto ministeriale 25 agosto 1997; f) aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione di 300 ore per conseguire l'abilitazione di Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri, di cui all'allegato A del presente decreto, da effettuarsi presso istituti, enti o societa' ovvero presso poli formativi accreditati dalle regioni, riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i quali rilasceranno al candidato un attestato di superamento secondo il modello di cui all'allegato B del presente decreto; g) aver sostenuto con esito favorevole l'esame teorico pratico presso le autorita' marittime secondo il programma indicato nell'allegato C. 3. Il candidato, in possesso di un diploma ad indirizzo scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero un diploma di laurea triennale in scienze nautiche, conseguita presso universita' legalmente riconosciute, soddisfa il requisito del corso di specializzazione, ferma restando la necessita' di effettuare l'esame teorico pratico presso le autorita' marittime di cui alla lettera f) del presente articolo. 4. L'Ufficiale di coperta su navi fino a 3000 GT che effettuano viaggi costieri, addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo, deve essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico - Settore delle comunicazioni, ai sensi delle regole IV/1 paragrafo 3 e IV/2 della Convenzione STCW. |
| Art. 5
Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri
1. Il Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri imbarca con tale abilitazione su navi fino a 3000 GT che effettuano viaggi costieri. 2. Per conseguire l'abilitazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato IMO di Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri; b) aver effettuato 9 mesi di navigazione in servizio di coperta in qualita' di Ufficiale responsabile di una guardia in navigazione su navi fino a 3000 GT adibite a viaggi costieri risultanti dal libretto di navigazione; c) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento STCW, Radar A.R.P.A. Bridge Team Work - Ricerca e Salvataggio conseguiti presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di assistenza medica (Medical Care) rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del decreto ministeriale 25 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 1997, n. 215; d) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale 17 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n. 13, di cui alla Sezione A-II/3 del Codice STCW, dopo il completamento della navigazione richiesta alla lettera b) del presente articolo. |
| Art. 6 Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri
1. Il Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri assume il comando di navi, fino a 3000 GT che effettuano viaggi costieri. 2. Per conseguire l'abilitazione di Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato IMO STCW di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri; b) aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualita' di Ufficiale responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza fino a 3000 GT che effettuano viaggi costieri risultanti dal libretto di navigazione. |
| Art. 7 Comandante per la navigazione litoranea
1. Il Comandante per la navigazione litoranea su navi di stazza fino a 2000 GT che compiono una navigazione che si svolge tra porti dello Stato entro sei miglia dalla costa assume il comando di navi di stazza fino a 2000 GT che effettuano navigazione litoranea. 2. Per conseguire l'abilitazione di Comandante per la navigazione litoranea occorrono i seguenti requisiti: a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; b) aver compiuto 21 anni di eta'; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo; d) aver effettuato 48 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui 24 mesi in servizio di guardia in navigazione in coperta risultanti dal libretto di navigazione; e) aver frequentato con esito favorevole i corsi STCW di Antincendio di Base e Avanzato, Sopravvivenza e Salvataggio, Sicurezza Personale e Responsabilita' Sociali (P.S.S.R.), Radar Osservatore Normale, Radar a Rilevazione Automatica (A.R.P.A.) presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed essere in possesso del certificato di Primo Soccorso Sanitario (First Aid) rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del decreto ministeriale 25 agosto 1997; f) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale 17 dicembre 2007, di cui alla Sezione A-II/3 del Codice STCW, dopo il completamento della navigazione di cui alla lettera d) del presente articolo. 3. Il Comandante per la navigazione litoranea, addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo, deve essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico - Settore delle comunicazioni, ai sensi delle regole IV/1 paragrafo 3 e IV/2 della Convenzione STCW. |
| Art. 8 Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 KW
1. L'Ufficiale di macchina su navi dotate di apparato motore principale fino a 750 KW imbarca come Ufficiale di macchina su navi dotate di locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato fino a 750 KW. 2. Per conseguire l'abilitazione di Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 KW occorrono i seguenti requisiti: a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; b) aver compiuto 18 anni di eta'; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo; d) aver frequentato con esito favorevole i corsi STCW di Antincendio di Base e Avanzato, Sopravvivenza e Salvataggio, Sicurezza Personale e Responsabilita' Sociali (P.S.S.R.), presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed essere in possesso del certificato di Primo Soccorso sanitario (First Aid) rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del decreto ministeriale 25 agosto 1997; e) aver effettuato 24 mesi di navigazione in addestramento in servizio di macchina certificato dal Comandante della nave o da un rappresentante della societa' armatrice, all'uopo delegato, che dovra' attestare le competenze acquisite dallo stesso. Alla fine del percorso formativo, il periodo di addestramento e' riportato sul libretto di navigazione dall'autorita' marittima di iscrizione; f) aver frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione di 300 ore per conseguire l'abilitazione di Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 KW, di cui all'allegato D del presente decreto, da effettuarsi presso istituti, enti o societa' ovvero presso poli formativi accreditati dalle regioni riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i quali rilasceranno al candidato un attestato di superamento secondo il modello di cui all'allegato E del presente decreto. Il relativo esame teorico pratico sara' effettuato presso le autorita' marittime secondo il programma indicato nell'allegato F al presente decreto. 3. Il candidato in possesso di un diploma ad indirizzo scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo, soddisfa il requisito del corso di specializzazione, ferma restando la necessita' di effettuare l'esame teorico pratico presso le autorita' marittime di cui alla lettera f) del presente articolo. |
| Art. 9
Direttore di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 KW
1. Il Direttore di macchina su navi dotate di apparato motore principale fino a 750 KW imbarca con tale qualifica su navi aventi un apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato fino a 750 KW. 2. Per conseguire l'abilitazione di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 KW occorrono i seguenti requisiti: a) essere in possesso del certificato IMO di Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 KW; b) aver compiuto 21 anni di eta'; c) aver effettuato 36 mesi di navigazione in servizio di macchina di cui 12 mesi con la qualifica di Ufficiale di macchina risultanti dal libretto di navigazione; ovvero aver effettuato 54 mesi di navigazione in servizio di macchina risultanti dal libretto di navigazione. d) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico ai sensi dell'art. 10 del decreto direttoriale 17 dicembre 2007, di cui alla Sezione A-III/1 del Codice STCW, dopo il completamento della navigazione di cui alla lettera c) del presente articolo. |
| Art. 10 Accesso alle abilitazioni disciplinate dal decreto ministeriale 30 novembre 2007
1. Coloro che conseguono l'abilitazione di Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri ai sensi dell'art. 6, con 12 mesi di navigazione con tale abilitazione, risultante dal libretto di navigazione, accedono dopo il superamento dell'esame teorico di cui alla Sezione A-II/2 del Codice STCW, all'abilitazione di Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 30 novembre 2007. 2. Coloro che conseguono l'abilitazione di Comandante per la navigazione litoranea ai sensi dell'art. 7 del presente decreto, con 24 mesi di navigazione con tale abilitazione, risultanti dal libretto di navigazione, potranno accedere direttamente all'abilitazione di Comandante su navi che compiono viaggi costieri di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 30 novembre 2007. 3. Coloro che conseguono l'abilitazione di Direttore di macchina con apparato motore principale fino a 750 KW ai sensi dell'art. 9, con 24 mesi di navigazione con tale qualifica, risultanti dal libretto di navigazione, potranno accedere direttamente all'abilitazione di Ufficiale di macchina di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 30 novembre 2007. 4. Coloro che conseguono l'abilitazione di Direttore di macchina con apparato motore principale fino a 750 KW ai sensi dell'art. 9, con 36 mesi di navigazione con tale qualifica, risultanti dal libretto di navigazione, accedono dopo il superamento dell'esame teorico di cui alla Sezione A-III/2 del Codice STCW, all'abilitazione di Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale di potenza compresa tra 750 e 3000 KW di cui all'art. 15 del decreto ministeriale 30 novembre 2007. |
| Art. 11 Accesso alle abilitazioni di cui al presente decreto
1. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione di Ufficiale di navigazione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 novembre 2007 conseguono l'abilitazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri se in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), e d) dell'art. 5 del presente decreto nonche' di 9 mesi di navigazione in qualita' di Ufficiale risultanti dal libretto di navigazione. I candidati che hanno sostenuto con esito favorevole l'esame di cui alla Sezione A-II/1 risultano aver soddisfatto il requisito di cui al comma 2, lettera d) all'art. 5 del presente decreto. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione di Comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT adibite a viaggi costieri ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 30 novembre 2007, conseguono l'abilitazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri se in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), e d) dell'art. 5 del presente decreto nonche' di 18 mesi di navigazione in qualita' di Ufficiale risultanti dal libretto di navigazione. I candidati che hanno sostenuto con esito favorevole l'esame di cui alla Sezione A-II/3 risultano aver soddisfatto il requisito di cui al comma 2, lettera d) all'art. 5 del presente decreto. 3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione di Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 30 novembre 2007 conseguono l'abilitazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri se in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), e d) dell'art. 5 presente articolo nonche' di 24 mesi di navigazione in qualita' di Ufficiale risultanti dal libretto di navigazione. I candidati che hanno sostenuto con esito favorevole l'esame di cui alla Sezione A-II/3 risultano aver soddisfatto il requisito di cui al comma 2, lettera d) all'art. 5 del presente decreto. |
| Art. 12 Rilascio dei certificati di competenza
1. Ai fini della compilazione delle certificazioni IMO STCW 78 nella sua versione aggiornata si riporta, nell' allegato G del presente decreto, l'elenco delle certificazioni distinte per coperta, macchina e relativa Regola STCW 78 nella sua versione aggiornata con la traduzione delle stesse in lingua inglese. |
| Art. 13 Modifiche al decreto ministeriale 30 novembre 2007
1. All'art. 5, del decreto ministeriale del 30 novembre 2007, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ufficiale di navigazione su navi inferiori a 500 GT che effettuano viaggi costieri». 2. All'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 30 novembre 2007, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A;». 3. All'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale del 30 novembre 2007, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A;». 4. All'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale del 30 novembre 2007, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A;». 5. All'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 30 novembre 2007, dopo la parola: «ovvero» la lettera a) e' sostituta dalla seguente: «a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A;». 6. All'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale del 30 novembre 2007, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A;». 7. All'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 30 novembre 2007, dopo la parola: «ovvero» la lettera a) e' sostituta dalla seguente: «a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A;». 8. All' art. 10, del decreto ministeriale del 30 novembre 2007, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT che effettuano viaggi costieri». 9. All' art. 10, comma 2, del decreto ministeriale 30 novembre 2007 la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualita' di Ufficiale su navi di stazza inferiore a 500 GT, che compiono navigazione costiera come definita dall'art. 1, comma 1, punti 37) e 39) del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, risultanti dal libretto di navigazione.». 10. All'art. 17, comma 2, del decreto ministeriale 30 novembre 2007, dopo la parola «ovvero», la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualita' di Ufficiale di macchina a bordo di navi con apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW a livello direttivo risultanti dal libretto di navigazione.». |
| Art. 14 Norme transitorie e finali
1. Entro e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sara' consentita la conversione dei titoli professionali in abilitazioni per viaggi costieri di cui al presente decreto secondo le seguenti modalita': a) coloro i quali sono in possesso di un titolo professionale di cui agli articoli 248, 250, 253, 253-bis e 256 del Regolamento al Codice della navigazione conseguito entro il 31 luglio 2009 e non in possesso di un certificato IMO a livello operativo o direttivo possono richiedere il certificato IMO di Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri di cui all'art. 4 del presente decreto se in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere e), f) e g) dell'art. 4 presente decreto. Coloro che abbiano effettuato almeno un anno di navigazione negli ultimi cinque anni soddisfano il requisito di cui al comma 2, lettera g), dell'art. 4; b) coloro i quali sono in possesso di un titolo professionale di cui all'articolo 256 del Regolamento al Codice della navigazione conseguito entro il 31 luglio 2009 e non in possesso di un certificato IMO a livello operativo o direttivo possono richiedere il certificato IMO di Comandante per la navigazione litoranea di cui all'art. 7 del presente decreto se in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere e), ed f) dell'art. 7 del presente decreto. Coloro che abbiano effettuato almeno un anno di navigazione negli ultimi cinque anni soddisfano il requisito di cui al comma 2, lettera f), dell'art. 7; c) coloro i quali sono in possesso del titolo professionale di cui agli articoli 266, 267, 270, 270-bis e 271 del Regolamento al Codice della navigazione conseguito entro il 31 luglio 2009 e non in possesso di un certificato IMO a livello operativo o direttivo possono richiedere il certificato IMO di Direttore di macchina su navi con apparato motore principale fino a 750 KW di cui all'art. 9 del presente decreto se in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere d) dell'art. 8 del presente decreto nonche' dei requisiti richiesti al comma 2, lettera d) dell'art. 9 del presente decreto. Coloro che abbiano effettuato almeno un anno di navigazione negli ultimi cinque anni soddisfano il requisito di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 9. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 settembre 2011
Il Ministro: Matteoli |
| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato E Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato F Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato G Parte di provvedimento in formato grafico
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