Gazzetta n. 216 del 16 settembre 2011 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 8 settembre 2011
Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 concernente i procedimenti per l'adozione degli atti di regolazione di competenza della Covip.


LA COMMISSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» (di seguito: legge n. 262 del 2005), che indica i principi cui la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB, e l'ISVAP devono attenersi nell'adozione degli atti regolamentari e generali;
Visto, in particolare, il comma 1, dell'art. 23 legge n. 262 del 2005, ai sensi del quale i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono;
Visto, inoltre, il comma 2, dell'art. 23 della legge n. 262 del 2005, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello stesso articolo sono accompagnati da una relazione, che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attivita' delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, e sono adottati tenendo conto del principio di proporzionalita', previa consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;
Visto anche il comma 3, dell'art. 23 della legge n. 262 del 2005, il quale prevede che gli atti di regolazione siano sottoposti a revisione periodica, almeno ogni tre anni, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;
Visto, altresi', il comma 4, dell'art. 23 della legge n. 262 del 2005 secondo il quale la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al medesimo art. 23, indicando i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi;
Visto l'art. 136, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo) che assegna al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti il compito di esprimere pareri sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti dei consumatori e degli utenti;
Visto l'art. 137 del Codice del consumo con il quale e' stato istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
Rilevata l'opportunita' di improntare i procedimenti per l'adozione dei propri atti di regolazione al principio di trasparenza e consultazione anche oltre l'ambito obbligatorio di applicazione dell'art. 23 della legge n. 262 del 2005, assicurando la piu' ampia partecipazione dei soggetti interessati;
Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 27 novembre 2009;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «atti di regolazione»: gli atti normativi aventi natura regolamentare o di contenuto generale adottati dalla COVIP in relazione alle funzioni di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari;
b) «organismi rappresentativi dei consumatori»: il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale inserite nell'elenco di cui all'art. 137 del medesimo decreto legislativo.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure seguite dalla COVIP per la consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, in modo da favorirne la partecipazione al processo di definizione degli atti di regolazione adottati dalla stessa.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento tra l'altro:
a) gli atti relativi all'organizzazione interna della COVIP e quelli privi di rilevanza esterna;
b) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
c) i regolamenti adottati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
d) gli atti interpretativi o applicativi non aventi, quindi, carattere innovativo dell'ordinamento;
e) i pareri e le altre valutazioni formulati dalla COVIP in relazione ad atti di regolazione di competenza di altre amministrazioni.
 
Art. 3
Finalita' e principio di proporzionalita'

1. La COVIP, rilevata la necessita' di intervenire attraverso atti di regolazione, individua gli obiettivi degli interventi e i relativi contenuti, formulando una proposta di regolamentazione che sottopone a consultazione secondo le modalita' indicate al successivo art. 4.
2. Nell'individuazione del contenuto degli atti di regolazione la COVIP tiene conto del principio di proporzionalita', inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari, in funzione degli obiettivi perseguiti.
3. Relativamente a ciascun atto posto in consultazione e' data evidenza della normativa primaria e secondaria presa a riferimento e delle esigenze di regolamentazione riscontrate. Sono inoltre indicate le valutazioni condotte fino a quel momento in merito alle opzioni regolamentari disponibili e ai probabili effetti dell'atto di regolazione sui soggetti vigilati e sugli aderenti alle forme pensionistiche complementari.
4. Le considerazioni espresse dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure di consultazione sono considerate utile strumento ai fini della definizione dell'opzione regolamentare piu' efficiente ed efficace, in relazione alle finalita' di vigilanza, e piu' proporzionata rispetto alle esigenze dei destinatari.
 
Art. 4
Procedure di consultazione

1. L'adozione degli atti di regolazione e' preceduta da una consultazione, di norma in forma pubblica, mediante la diffusione di un documento di consultazione, secondo le modalita' e i termini di cui ai successivi commi.
2. Il documento di consultazione riporta gli elementi finalizzati a chiarire il contesto entro il quale si colloca l'intervento regolatorio e le finalita' del provvedimento. In particolare il documento contiene:
a) lo schema dell'atto di regolazione;
b) una relazione contenente gli elementi informativi relativi alle valutazioni di impatto della regolamentazione effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 3;
c) le modalita' e il termine per la trasmissione delle osservazioni alla COVIP.
3. Il documento di consultazione e' pubblicato nel sito internet della COVIP. Dell'avvenuta pubblicazione e' data informativa, mediante posta elettronica o altra modalita', agli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati interessati dall'atto di regolazione e agli organismi rappresentativi dei consumatori. Laddove l'atto di regolazione interessi anche i prestatori di servizi finanziari un'informativa e' data anche ai rispettivi organismi rappresentativi.
4. Ciascun interessato puo' trasmettere alla COVIP le proprie osservazioni sul documento di consultazione pubblicato, con le modalita' e nel termine indicati nel documento stesso.
5. Il termine di conclusione delle procedure di consultazione e' individuato in ragione della natura e della rilevanza della materia da regolamentare. Tale termine e' di norma non inferiore a 45 giorni di calendario dalla data di pubblicazione del documento.
6. La consultazione di cui al comma 1 puo' essere integrata, se ritenuto opportuno, da altre forme di confronto con i soggetti vigilati e con le rispettive associazioni di categoria, nonche' con le associazioni rappresentative dei consumatori e delle altre categorie eventualmente interessate.
7. Successivamente alla prima fase di consultazione la COVIP puo', ove ne ravvisi l'esigenza, svolgere ulteriori fasi di consultazione. La successiva consultazione si svolge secondo modalita' e termini stabiliti, di volta in volta, in base alla complessita' delle novita' proposte.
 
Art. 5
Comitati di esperti e gruppi consultivi

1. La COVIP puo' avvalersi, in ogni fase del procedimento di definizione dei propri atti di regolazione, del contributo di appositi comitati di esperti o di gruppi consultivi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori.
 
Art. 6
Esiti della consultazione

1. Ad esito della consultazione la COVIP rende pubblici sul proprio sito Internet i nominativi dei partecipanti e i relativi contributi e proposte di modifica.
2. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che i commenti forniti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Il generico avvertimento di confidenzialita' del contenuto del messaggio di posta elettronica, eventualmente riportato in calce allo stesso, non sara' considerato richiesta di non divulgare i commenti inviati.
 
Art. 7
Adozione dell'atto finale

1. La COVIP, conclusa la procedura di consultazione, adotta l'atto finale corredandolo di una relazione. Nella relazione sono esposte le motivazioni inerenti le scelte di regolazione alla luce anche dei commenti ricevuti. Sono inoltre illustrate le valutazioni effettuate circa il previsto impatto della regolamentazione sull'attivita' dei soggetti vigilati e sugli interessi degli aderenti.
2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, gli atti di regolazione sono altresi' pubblicati, unitamente alla relazione di cui al comma 1, sul sito internet della COVIP.
 
Art. 8
Revisione periodica

1. L'attivita' di revisione periodica degli atti di regolazione puo' essere preceduta da una pre-consultazione pubblica, finalizzata a ottenere dati e valutazioni sull'esperienza di applicazione dell'atto, nonche' indicazioni sulle aree meritevoli di specifica attenzione.
2. Ad esito della pre-consultazione di cui al comma 1, la COVIP individua, se del caso, eventuali ipotesi di modifica dell'atto di regolazione e le sottopone a consultazione secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. Nella relazione di cui all'art. 3, comma 3 e' data evidenza delle valutazioni svolte in merito all'adeguatezza dell'atto di regolazione oggetto di revisione.
 
Art. 9
Casi di deroga

1. L'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 del presente regolamento puo' essere derogata, in tutto o in parte, in casi di necessita' e urgenza connessi ad esigenze di ordinato svolgimento dell'attivita' delle forme pensionistiche complementari, di tutela degli iscritti, dei beneficiari e dei potenziali aderenti, di trasparenza e buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, di tempestiva attuazione di norme nazionali e comunitarie, ovvero ove la conoscenza del provvedimento prima della sua adozione possa compromettere il conseguimento delle sue finalita'.
2. La sussistenza di uno dei casi di deroga di cui al comma 1 e' indicata nell'atto di regolazione ovvero nella relazione di accompagnamento.
 
Art. 10
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito internet della stessa.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 settembre 2011

Il Presidente: Finocchiaro
 
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