IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana e' pari, per l'anno 2009, al 49,11 per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 1-ter, comma 17, della legge 3 agosto 2009, n. 102, che, tra l'altro, dispone che il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 67.000.000 di euro per l'anno 2009 e di 200.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2010 per il finanziamento dei maggiori oneri sostenuti per la regolarizzazione dei cittadini stranieri extracomunitari occupati in attivita' di assistenza alla persona e alle famiglie come lavoratori domestici; Considerato che il citato art. 1-ter, comma 17, della legge 3 agosto 2009, n. 102, dispone che le predette risorse pari a 67.000.000 di euro per il 2009 vengano ripartite tra le Regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Vista la nota del Ministero della salute n. 27423 del 12 agosto 2010, con la quale e' stata trasmessa la proposta del Ministro della salute concernente il riparto tra le Regioni delle risorse previste, per l'anno 2009, dall'art. 1-ter, comma 17, della legge n. 102/2009, pari a 67.000.000 di euro, proposta che esclude dal riparto le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano e che prevede altresi' l'applicazione della prevista riduzione del 49,11 per cento nei confronti della Regione Siciliana; Considerato che, nella detta proposta di riparto, sono stati utilizzati i dati forniti dal Ministero dell'interno relativi alle istanze di regolarizzazione presentate alla data del 21 gennaio 2010; Vista l'intesa sancita sulla proposta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2010 (Rep. Atti n. 101/CSR);
Delibera:
A valere sulle disponibilita' per l'anno 2009, pari a 67.000.000 di euro, previste dall'art. 1-ter, comma 17, della legge n. 102/2009, per la copertura dei maggiori oneri connessi alla regolarizzazione dei cittadini stranieri extracomunitari di cui alle premesse, viene ripartita la somma di 64.226.367 euro tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, alla quale viene applicata la prevista riduzione del 49,11 per cento, come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. Il riparto di 64.226.367 euro viene disposto al netto dell'importo di 2.773.633 euro che costituisce la quota di partecipazione alla spesa sanitaria delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano, comprensivo altresi' della citata riduzione applicata alla Regione Siciliana. Roma, 5 maggio 2011
Il Presidente: Berlusconi Il segretario: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 99 |