Gazzetta n. 216 del 16 settembre 2011 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 01
Revisione integrale della spesa pubblica

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento delle attivita' delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1º aprile 1981, n. 121, l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita' nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate.
2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.
3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a definire le modalita' della predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.
4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, nonche' per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di «spending review» mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione.
Art. 1
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base all'articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato puo' aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.
02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme sostanziali e, comunque, non puo' essere superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui all'articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009. La variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. E' abrogato il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.
1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce «indebitamento netto», riga «totale», per gli anni 2012 e 2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce «saldo netto da finanziare».
2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole: «e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate». Al comma 4 del predetto articolo 10, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'articolo 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.
6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole: «del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013»; nel medesimo comma, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, puo' essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa»;
b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: «30 settembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»; nel medesimo periodo, le parole: «per l'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013».
7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalita' previste dal citato primo periodo l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento».
8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, le parole: «per gli anni 2013 e successivi», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e successivi»;
b) alla lettera a), le parole: «per 800 milioni di euro per l'anno 2003 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;
c) alla lettera b), le parole: «per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;
d) alla lettera c), le parole: «per 400 milioni di euro per l'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «per 700 milioni di euro per l'anno 2012»; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2013»;
e) alla lettera d), le parole: «per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012»; nella medesima lettera, le parole: «a decorrere dall'anno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2013».
9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»;
b) al comma 3, le parole: «a decorrere dall'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2012»; nel medesimo comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al terzo periodo sostituire le parole «di cui ai primi due periodi» con le seguenti: «di cui al primo periodo».
10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «A decorrere dall'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2012»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «per l'anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013»;
c) al comma 2, le parole: «Fino al 31 dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».
11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012 puo' essere complessivamente ridotto di un importo fino alla totalitadelle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da 1 a 6, del presente decreto. La riduzione e' distribuita tra i comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione», ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti.
12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento.
12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei comuni per la partecipazione all'attivita' di accertamento tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma secondo, dopo le parole: «dei comuni» sono inserite le seguenti: «e dei consigli tributari» e dopo le parole: «soggetti passivi» sono inserite le seguenti: «nonche' ai relativi consigli tributari»;
b) al comma terzo, la parola: «segnala» e' sostituita dalle seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»;
c) al comma quarto, la parola: «comunica» e' sostituita dalle seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»;
d) al comma quinto, la parola: «puo'» e' sostituita dalle seguenti: «ed il consiglio tributario possono»;
e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza».
12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari.
13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dall'anno 2012 il fondo di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse puo' essere attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di virtuosita' e' comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.».
14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia' commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.».
15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la parola: «emesse» sono inserite le seguenti: «o contratte», dopo le parole: «concedere prestiti» sono inserite le seguenti: «o altre forme di assistenza finanziaria» e dopo le parole: «9-10 maggio 2010» sono inserite le seguenti: «, con l'Accordo quadro tra i Paesi membri dell'area euro del 7 giugno 2010,».
16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.
17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la richiesta», sono sostituite dalle seguenti: «trattenere in servizio il dipendente»; nel medesimo periodo, la parola: «richiedente», e' sostituita dalla seguente: «dipendente»;
b) al terzo periodo, le parole: «La domanda di», sono sostituite dalle seguenti: «La disponibilita' al»;
c) al quarto periodo, le parole: «presentano la domanda», sono sostituite dalle seguenti: «esprimono la disponibilita'».
18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita', in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.
19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria.».
20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, le parole: «2020», «2021», «2022», «2023», «2024», «2025», «2031» e «2032» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2025» e «2026».
21. Con effetto dal 1º gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «anno scolastico e accademico» sono inserite le seguenti: «dell'anno successivo». Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole «decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»;
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: «per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,».
23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata in base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' stato applicato il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata, puo' essere disposta la deroga al predetto blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessita' di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonche' la compatibilita' con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di rientro, ovvero nel programma operativo e ferma restando la previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.
24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festivita' introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali e le festivita' dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della piu' diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdi' precedente ovvero il lunedi' seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementata, per l'anno 2012, di 2.000 milioni di euro.
26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie in ordine alla titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi nonche' alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni commissariale e ordinaria, le attivita' finalizzate all'attuazione del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78 possono essere direttamente affidate a societa' totalmente controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione commissariale, e la societa' sono individuate, in particolare, le attivita' affidate a quest'ultima, il relativo compenso, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo.
26-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non puo' essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.
27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' sostituito dal seguente:
«17. Il Commissario straordinario del Governo puo' estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011-2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, nonche' subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 e' integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «della Confederazione generale dell'industria italiana» sono inserite le seguenti parole: «, di R.ETE. Imprese Italia».
29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di' cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento e' consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2 della legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l'applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di cui all'articolo 7-vicies quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle fattispecie ivi indicate.
31. (Soppresso).
32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.». La disposizione del presente comma si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1º ottobre 2011.
33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.».
33-bis. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione e' protratto di un anno».



Riferimenti normativi
La legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo
finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 5 marzo 2009, n. 53.
La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 10 aprile 1981, n. 100, S.O.
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
"Art. 10 Documento di economia e finanza
1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari, e' composto da tre sezioni.
2. La prima sezione del DEF reca lo schema del
Programma di stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo
schema contiene gli elementi e le informazioni richieste
dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e
dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di
stabilita' e crescita, con specifico riferimento agli
obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del
debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro
delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno
per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche
relativi alle amministrazioni centrali, alle
amministrazioni locali e agli enti di previdenza e
assistenza sociale;
b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in
corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al
precedente Programma di stabilita';
c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria
internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di
riferimento; per l'Italia, in linea con le modalita' e i
tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del
patto di stabilita' e crescita, le previsioni
macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di
riferimento, con evidenziazione dei contributi alla
crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi,
del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con
l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici
essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
d) le previsioni per i principali aggregati del conto
economico delle amministrazioni pubbliche;
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun
anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto
interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla
lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di
cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle
eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo
strutturale del conto economico delle amministrazioni
pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);
f) l'articolazione della manovra necessaria per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e),
almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla
lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle misure
attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti
obiettivi;
g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali
programmatici del conto economico delle pubbliche
amministrazioni per ciascun anno del periodo di
riferimento;
h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e
gli interventi che si intende adottare per garantirne la
sostenibilita';
i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento
netto e del debito rispetto a scenari di previsione
alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto
interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del
saldo primario.
3. La seconda sezione del DEF contiene:
a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa
delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e
degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi
programmatici indicati nel DEF e nella Nota di
aggiornamento di cui all'articolo 10-bis;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente,
almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di
cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale
della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle
prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del
conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum
ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di
massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli
scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le
previsioni riportate nei precedenti documenti
programmatici, nonche' con l'indicazione della pressione
fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre
indicate le previsioni relative al debito delle
amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i
sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonche' le
risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) un'indicazione delle previsioni a politiche
invariate per i principali aggregati del conto economico
delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
successivo;
d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio
successivo, del saldo di cassa del settore statale e le
indicazioni sulle correlate modalita' di copertura;
e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2,
lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti,
l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della
spesa delle amministrazioni pubbliche;
f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle
previsioni dei conti dei principali settori di spesa,
almeno per il triennio successivo, con particolare
riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla
protezione sociale e alla sanita', nonche' sul debito delle
amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.
4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di
formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma
3, lettera b).
5. La terza sezione del DEF reca lo schema del
Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni
previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle
specifiche linee guida per il Programma nazionale di
riforma. In particolare, la terza sezione indica:
a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati
previsti e quelli conseguiti;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori
di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita';
c) le priorita' del Paese e le principali riforme da
attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la
compatibilita' con gli obiettivi programmatici indicati
nella prima sezione del DEF;
d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in
termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della
competitivita' del sistema economico e di aumento
dell'occupazione.
6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali
disegni di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
materia, tenendo conto delle competenze delle
amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli
obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi
alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma 1,
nonche' all'attuazione del Programma nazionale di riforma
di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi
di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di
rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti
parlamentari determinano le procedure e i termini per
l'esame dei disegni di legge collegati.
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi
nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione
territoriale degli interventi.
8. In allegato al DEF e' presentato il programma
predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
nonche' lo stato di avanzamento del medesimo programma
relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
9. In allegato al DEF e' presentato un documento,
predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri
interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in
coerenza con gli obblighi internazionali assunti
dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui
relativi indirizzi.
10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla
spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con
riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili,
distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le
risorse destinate alle singole regioni, con separata
evidenza delle categorie economiche relative ai
trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti
locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette
alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i
risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di
finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese,
derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio
adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono
tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
rispetto alle valutazioni originarie e le relative
motivazioni.".
Si riporta il testo dell'art. 23 della citata legge n.
196 del 2009:
"Art. 23 Formazione del bilancio
1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di
previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite
annualmente con apposita circolare dal Ministero
dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche
sulla base delle proposte dei responsabili della gestione
dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e
quantificano le risorse necessarie per il loro
raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione
delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla
medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate
sulla base della legislazione vigente, con divieto di
previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica
incrementale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta
successivamente la congruita' e la coerenza tra gli
obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse
richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto
dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei
risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di
efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il
Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche
delle risultanze illustrate nella nota integrativa al
rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle
risultanze delle attivita' di analisi dei nuclei di cui
all'articolo 39, comma 1, nonche' del Rapporto di cui
all'articolo 41.
3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate
esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa
all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna
missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori
legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto
capitale per finanziare spese correnti. In apposito
allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate
le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica
e il corrispondente importo.
4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2,
formano il disegno di legge del bilancio a legislazione
vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. La legge di bilancio e' formata apportando al
disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni
determinate dalla legge di stabilita'.".
Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 21 della
citata legge n. 196 del 2009:
"6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5,
lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non
ha la possibilita' di esercitare un effettivo controllo, in
via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla
loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse
corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in
quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che
regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia
da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri
inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle
relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle
derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi'
identificate per espressa disposizione normativa.
7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b),
si dividono in:
a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non
predeterminate legislativamente che sono quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.".
Per il riferimento al testo della legge 4 marzo 2009,
n. 15 vedasi in Note all'art. 01.
Si riporta il testo del comma 1 e 4 dell'art. 10 del
citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente
articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', nonche' le risorse destinate alla ricerca,
all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali."
"4. I Ministri competenti propongono, in sede di
predisposizione del disegno di legge di stabilita' per il
triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per
la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2. Le
proposte di riduzione non possono comunque riguardare le
risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito
del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso
fermo l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 13, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e
delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini
del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.".
Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
"Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al
dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero
dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404,
lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'
articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
generali di compatibilita' nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
15 per cento di quella di livello non generale, con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' articolo
1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.".
Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 2 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25:
"8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma
8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore
riduzione degli uffici dirigenziali di livello non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura
non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli
enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74.".
Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 41 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
"10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli
atti applicativi delle riduzioni degli assetti
organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al 31 maggio
2009, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di
provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al
fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo
periodo, semplificando il procedimento di organizzazione
dei Ministeri, all'articolo 4 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti»
sono inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione dei
predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale
generale,»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La
disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga
alla eventuale distribuzione degli uffici di livello
dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di
organizzazione del singolo Ministero.».
Si riporta il testo dei commi 5-bis e 6 dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti."
"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
"1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.".
Si riporta il testo del comma 21-sexies dell'art. 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando
le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192,
le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del
presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1,
primo periodo, nonche' alle disposizioni vigenti in materia
di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
effettuando un riversamento a favore dell'entrata del
bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni
previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento
stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso
alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' le disposizioni di cui all'
articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e
59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27,
comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono
conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente.
Le medesime Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente
eccedenti le misure percentuali previste dal predetto
articolo 19, comma 6, e' disposto nei limiti delle facolta'
assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.".
Si riporta il testo dell'art. 40 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 40 Disposizioni finanziarie
1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementata di 835 milioni di euro per l'anno 2011 e di
2.850 milioni di euro per l'anno 2012. Le risorse
finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono
destinate all'attuazione della manovra di bilancio relativa
all'anno medesimo.
1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1,
comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, sono resi definitivi con le modalita' ivi previste. Le
entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono
conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di
finanza pubblica.
1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore
fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per
cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere
dall'anno 2013. Per i casi in cui la disposizione del primo
periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta
ed immediata applicazione, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalita' tecniche per l'attuazione del
presente comma con riferimento ai singoli regimi
interessati. Al fine di garantire gli effetti finanziari di
cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla
riduzione di cui al primo periodo, puo' essere disposta,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la
rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette,
inclusa l'accisa.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si
applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano adottati
provvedimenti legislativi in materia fiscale ed
assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in
materia sociale, nonche' la eliminazione o riduzione dei
regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si
sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da
determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento
netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno
2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a
20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.
2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti
dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6,
dall'articolo 21, commi 1, 3 e 6, dall'articolo 23, commi
8, da 12 a 15, 44 e 45, articolo 27, articolo 32, comma 1,
articolo 33, comma 1, articolo 31, articolo 37, comma 20,
articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1 del
presente articolo, pari complessivamente a 1.817,463
milioni di euro per l'anno 2011, a 4.427,863 milioni di
euro per l'anno 2012, a 1.435,763 milioni di euro per
l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.542,563
milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011,
a 1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 435,763
milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro
per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015,
a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016,
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;
b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a
2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di
quota parte delle minori spese recate dall'articolo 10,
comma 2, dall'articolo 13, commi da 1 a 3, dall'articolo
18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21, comma 7;
c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al
2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni,
per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale
di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto
a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016,
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari
importo, di una quota delle risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti
di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 10 del
citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli
obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di
economia e finanza e da eventuali aggiornamenti, come
approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre con
proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la
limitazione all'assunzione di impegni di spesa o
all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio
dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura
uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con
esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi
dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Nella ipotesi prevista dal primo periodo del presente
comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli
obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con
le modalita' previste dal citato primo periodo
l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli
equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione della
retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella
misura del 30 per cento. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le disposizioni tecniche per l'attuazione
del presente comma. Contestualmente alla loro adozione, i
decreti di cui al comma 39 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, corredati da apposite relazioni,
sono trasmessi alle Camere."
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 20 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli
anni 2012 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori
misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 1.600 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012;
c) le province per 700 milioni di euro per l'anno 2012
e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
d) i comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e
2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."
Si riporta il testo dell'art. 20 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 20 Nuovo patto di stabilita' interno: parametri
di virtuosita'
1. A decorrere dall'anno 2012 le modalita' di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle
singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali del territorio, possono essere concordate tra lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo
concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove
non istituito con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI
regionali. Le predette modalita' si conformano a criteri
europei con riferimento all'individuazione delle entrate e
delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di
stabilita' interno. Le regioni e le province autonome
rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto
degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un
maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in
misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e
il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le
vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del
mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno e il monitoraggio a livello centrale, nonche' il
termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione
della rimodulazione degli obiettivi. La Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con
il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora
l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2011,
sono stabilite le modalita' per l'attuazione del presente
comma, nonche' le modalita' e le condizioni per l'eventuale
esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma
delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano
risultate inadempienti al patto di stabilita' e delle
regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari.
2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati,
a decorrere dall'anno 2012, dal comma 5, nonche'
dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti
enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione
territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri
di virtuosita':
a) prioritaria considerazione della convergenza tra
spesa storica e costi e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilita' interno;
c) incidenza della spesa del personale sulla spesa
corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in
rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte
anche attraverso esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del
territorio; la valutazione del predetto parametro tiene
conto del suo valore all'inizio della legislatura o
consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse
ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
d) autonomia finanziaria;
e) equilibrio di parte corrente;
f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale per gli enti locali;
g) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva
partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale
e i tributi erariali, per le regioni;
h) effettiva partecipazione degli enti locali
all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e
accertate;
l) operazione di dismissione di partecipazioni
societarie nel rispetto della normativa vigente.
2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli
obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti
territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai
livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni
fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al
comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi
relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando
come parametro di riferimento realta' rappresentative
dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto
qualita-costi.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un
coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel
miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni
rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui
al citato comma 2.
2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, il comma 31 e' sostituito dal
seguente:
«31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei
comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni
fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato
in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti
del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli
associati. I comuni assicurano comunque il completamento
dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a
30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due
delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi
individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3,
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno
quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi
individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3,
della citata legge n. 42 del 2009;
c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le
sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi
dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del
2009».
3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma
2, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, fermo
l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere
dall'anno 2012, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del
decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti locali di cui al
primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale
realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di
cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello
risultante dall'applicazione alle spese finali medie
2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita
per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui
al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1
commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per
l'anno 2012 e' ridotto con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti
negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno,
superiori a 200 milioni di euro.
4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di
stabilita' interno fondato, nel rispetto dei principi del
federalismo fiscale di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sui saldi,
sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita' delle
regole a criteri europei con riferimento all'individuazione
delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo
restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela
dell'unita' economica della Repubblica le misure previste
per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si
intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli
anni 2012 e successivi concorrono con le seguenti ulteriori
misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 1.600 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano per 2.000 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012;
c) le province per 700 milioni di euro per l'anno 2012
e per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;
d) i comuni per 1.700 milioni di euro per l'anno 2012 e
2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
6.
7.
8.
9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti:
"Ai fini del computo della percentuale di cui al
periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche
dalle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che sono titolari di affidamento diretto di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero
che svolgono attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente
periodo non si applica alle societa' quotate su mercati
regolamentari.".
10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, dopo il comma 111, e' inserito il seguente:
"111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti
posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si
configurano elusivi delle regole del patto di stabilita'
interno sono nulli.".
11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai
contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo
l'entrata in vigore del presente decreto.
12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, dopo il comma 111-bis e' inserito il seguente:
"111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto
di stabilita' interno e' stato artificiosamente conseguito
mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme
elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno
posto in essere atti elusivi delle regole del patto di
stabilita' interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria
fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al
responsabile del servizio economico-finanziario, una
sanzione pecuniaria fino a 3 mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali.".
13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo e'
soppresso.
14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica,
le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte
costituzionale, anche con riferimento all'attivita' di enti
strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per
gli affari regionali, tutte le attivita' intraprese, gli
atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o
preventivate ai fini dell'esecuzione.
15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle
decisioni di cui al comma 14, il Governo, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, sentito il Presidente della regione
interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il
potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, secondo le procedure di cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni che prevedono, in attuazione della legge 5
maggio 2009, n. 42, la soppressione dei trasferimenti
statali in favore degli enti locali, le disposizioni che
prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o limitazioni a
valere sui predetti trasferimenti erariali, sono riferite
anche alle risorse spettanti a valere sul fondo
sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23 e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul fondo
perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio
2009, n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli
enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue.
17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: "Tutte le entrate del comune di competenza
dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla
gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle
riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008,
purche' accertate successivamente al 31 dicembre 2007.".
17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente,
ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono
ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013
e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014.".
Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia
di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle
province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6 Addizionale regionale all'IRPEF
1. A decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a
Statuto ordinario puo', con propria legge, aumentare o
diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
di base. La predetta aliquota di base e' pari allo 0,9 per
cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione
non puo' essere superiore:
a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.
2. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le
aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle
regioni che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la
facolta' delle medesime regioni di deliberare la loro
riduzione fino alla medesima aliquota di base.
3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5
punti percentuali, se la regione abbia disposto la
riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti
percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti
nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione del
presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve
assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante
dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 12, comma
2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti
regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo
articolo 12.
4. Per assicurare la razionalita' del sistema
tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri
di progressivita' cui il sistema medesimo e' informato, le
regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale
regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in
relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli
stabiliti dalla legge statale.
5. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al
presente articolo, possono disporre, con propria legge,
detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le
detrazioni previste dall'articolo 12 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Le regioni
adottano altresi' con propria legge misure di erogazione di
misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti
IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta
netta, calcolata anche su base familiare, non consente la
fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.
6. Al fine di favorire l'attuazione del principio di
sussidiarieta' orizzontale di cui all'articolo 118, quarto
comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della
addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre
disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale
stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni
servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla
legislazione regionale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si
applicano a decorrere dal 2013.
8. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 5
e 6 e' esclusivamente a carico del bilancio della regione
che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione
da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la
previsione di cui al comma 3, ultimo periodo.
9. La possibilita' di disporre le detrazioni di cui ai
commi 5 e 6 e' sospesa per le regioni impegnate nei piani
di rientro dal deficit sanitario alle quali e' stata
applicata la misura di cui all'articolo 2, commi 83,
lettera b), e 86, della citata legge n. 191 del 2009, per
mancato rispetto del piano stesso.
10. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti
dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi
di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in materia
di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le
regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit
sanitari.
11. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale
all'IRPEF e' esclusivamente a carico del bilancio della
regione e non comporta alcuna forma di compensazione da
parte dei fondi di cui all'articolo 15.".
Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti
per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126:
"7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo
patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione
del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni
e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,
delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con
legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli aumenti e
le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio di
previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo
consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi
dell'articolo 174 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che
continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative
al mancato rispetto del patto di stabilita' interno, di cui
ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto
delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo
l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di
controllo, ai fini del referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, ai sensi dell' articolo 3,
comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come
modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' alla sezione delle
autonomie.".
Si riporta il testo del comma 123 dell'art. 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2011):
"123. Resta confermata, sino all'attuazione del
federalismo fiscale, la sospensione del potere delle
regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con
legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti
solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14
a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.".
Il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
recante "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF,
a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10,
della L. 16 giugno 1998, n. 191" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 16 ottobre 1998, n. 242.
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 1 del
citato decreto legislativo n. 360 del 1998:
"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3
puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali.".
Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 17 del citato
decreto legislativo n. 68 del 2011:
"6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale
di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27
novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la
previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti
soggetti a I.V.A. e la relativa misura dell'imposta sia
determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non
soggetti ad IVA.".
Si riporta il testo della tabella allegata al decreto
ministeriale 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento recante
norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle
misure dell'imposta provinciale di trascrizione):


"Tabella

Tipo e potenza dei veicoli Importi

1 motocarrozzette e trattrici agricoli L. 292.000 a)

autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali L. 292.000 b) fino a 110 Kw

autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw L. 6.800 per c)
ogni
Kw

autobus e trattori stradali oltre 110 Kw L. 3.400 per d)
ogni
Kw

veicoli a motore per trasporto di cose e) fino 7 q. li L. 386.000

oltre 7 fino 15 q.li L. 562.000 oltre 15 fino 30 q.li L. 632.000 oltre 30 fino 45 q.li L. 737.000 oltre 45 fino 60 q.li L. 877.000 oltre 60 fino 80 q.li L.1.006.000 oltre 80 q.li L.1.252.000 rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li f) fino 20 q.li L. 515.000 oltre 20 fino 50 q.li L. 690.000 oltre 50 q.li L. 877.000 rimorchi per trasporto di persone g) fino 15 posti L. 445.000 da 16 a 25 posti L. 491.000 da 26 a 40 posti L. 585.000 oltre 40 posti L. 702.000
2 atti soggetti ad IVA L. 292.000
3 formalita' relative ad atti con cui si 1,46% costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di L. 292.000
4 formalita' relative ad, atti diversi da 7,8% quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di L. 292.000
5 formalita' relative ad atti di cui al L. 292.000 numero 4 della tariffa non aventi contenuto patrimoniale".

Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 2 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale):
"10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita'
di gestione delle entrate comunali e di incentivare la
partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento
tributario:
a) e' assicurato al comune interessato il maggior
gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
non dichiarati in catasto;
b) e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi
statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per
cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in
relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite
ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
qualunque titolo;
c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe
tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra
informazione riguardante il possesso o la detenzione degli
immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di
servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel
proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita'
di lavoro autonomo o di impresa;
d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di
cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,
limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi
domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante
per il controllo dell'evasione erariale o di tributi
locali;
e) il sistema informativo della fiscalita' e'
integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al
fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i
servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli
articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di
entrata.".
Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge:
"Art. 44. Partecipazione dei comuni all'accertamento
I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle
persone fisiche secondo le disposizioni del presente
articolo e di quello successivo.
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni
e dei consigli tributari le dichiarazioni di cui
all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli
Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione
degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38,
quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni
di domicilio fiscale dei soggetti passivi, nonche' ai
relativi consigli tributari.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, o il
consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio
tributario segnalano all'ufficio delle imposte dirette
qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle
dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi
dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e
fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea
documentazione, possono essere segnalati dal comune anche
nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con
riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma, ed
il consiglio tributario comunicano entro sessanta giorni da
quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in
suo possesso utile alla determinazione del reddito
complessivo.
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e
quarto comma ed il consiglio tributario possono richiedere
dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che
hanno obbligo di rispondere gratuitamente.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la
pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati
relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con
riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero
di reddito. Con il medesimo decreto sono altresi'
individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione dei comuni e dei consigli tributari
per favorire la partecipazione all'attivita' di
accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a
garantire la necessaria riservatezza."
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 21 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il
finanziamento del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con
dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo e'
escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. Dall'anno 2012
il fondo di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri
premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da
istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di
monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del
trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse
puo' essere attribuito, in particolare, a favore degli enti
collocati nella classe degli enti piu' virtuosi; tra i
criteri di virtuosita' e' comunque inclusa l'attribuzione
della gestione dei servizi di trasporto con procedura ad
evidenza pubblica."
Si riporta il testo dell'art. 15 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15 Liquidazione degli enti dissestati e misure di
razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari
1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per
determinate categorie di enti pubblici, quando la
situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente
sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello
di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. Le funzioni, i
compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente
sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro vigilante, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel
Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione,
ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente
attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori
alla misura del contributo statale gia' erogato in favore
dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento
economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento del
trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel
caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu'
elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita un'apposita
tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni
economiche del personale assegnato. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli enti territoriali ed
agli enti del servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i
Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui
compensi restano determinati secondo la metodologia di
calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del
Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro
della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare
incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi
che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia'
riconoscibili al commissario unico.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122 del 2010, come modificato dalla presente legge:
"2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle
passivita' della societa' di cui al comma 1 emesse o
contratteal fine di costituire la provvista finanziaria per
concedere prestiti o altre forme di assistenza finanziaria
agli Stati membri dell'area euro in conformita' con le
Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10
maggio 2010, con l'Accordo quadro tra i Paesi membri
dell'area euro del 7 giugno 2010, e le conseguenti
decisioni che verranno assunte all'unanimita' degli Stati
membri dell'area euro. Agli eventuali oneri si provvede con
le medesime modalita' di cui all'articolo 2, comma 2 del
decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia
dello Stato sara' elencata, unitamente alle altre per le
quali non e' previsto il prelevamento dal fondo di riserva
di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in apposito allegato dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze distinto da quello
gia' previsto dall'articolo 31 della medesima legge.".
Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento
dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'
articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il
contratto individuale, anche del personale dirigenziale,
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le modalita' applicative dei principi della disposizione di
cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei
soggetti che abbiano beneficiato dell' articolo 3, comma
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23
ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 16. Prosecuzione del rapporto di lavoro
1. E' in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e
degli enti pubblici non economici di permanere in servizio,
con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per
essi previsti. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il
dipendente in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal dipendente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento
dei servizi. La disponibilita' al trattenimento va
presentata all'amministrazione di appartenenza dai
ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del
limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal
proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non
retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la
disponibilita' almeno novanta giorni prima del compimento
del limite di eta' per il collocamento a riposo.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 30 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria .".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 18 Interventi in materia previdenziale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ferma restando la
disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento
pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito
anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di
vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un mese.
Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori
due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, di ulteriori tre
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori quattro
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori cinque
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi
a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo
fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2026.".
Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato
dalla presente legge (con effetto dal 1° gennaio 2012):
"9. Per il personale del comparto scuola resta fermo,
ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la
cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio
dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con
decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento
economico nel caso di prevista maturazione del requisito
entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale del comparto
scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15
marzo 1997, non e' stata accolta per effetto delle
disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n.
129 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
1997 , n. 229, e' collocato a riposo in due scaglioni,
equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o
accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorita'
per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al
trattamento pensionistico richiesti al personale del
pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore eta'
anagrafica. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal
servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del citato
decreto-legge n. 129 del 1997 , nonche' quelle del
personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a
cattedre e posti di insegnamento e profili professionali
nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle
esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo
soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni
scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi
della suddetta condizione e' accertato al termine delle
operazioni di movimento del personale.".
Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dalla
presente legge:
"3.Trattamento di fine servizio e termini di
liquidazione della pensione.
1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, e'
corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla
cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore,
entro la predetta data, provvede a corrispondere in via
provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di
quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente
piu' favorevoli.
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1,
loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente
erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione
dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per
collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di
legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,
decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede
entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti
gli interessi.
3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal
servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o
aventi causa, il trattamento di fine servizio e'
corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non
oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti
gli interessi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle analoghe prestazioni erogate
dall'Istituto postelegrafonici, nonche' a quelle relative
al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio
per inabilita' derivante o meno da causa di servizio,
nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi
l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro
quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la
necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra'
corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi
successivi alla ricezione della documentazione medesima,
decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda
di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. I dipendenti gia' cessati per causa diversa dal
compimento dei limiti di eta' sono riammessi in servizio
con effetto immediato qualora presentino apposita istanza
entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
trattamento di fine servizio, comunque denominato.".
Si riporta il testo del comma 174 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2005):
"174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
blocco automatico del turn over del personale del servizio
sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello in corso, il divieto di effettuare
spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella
misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che
abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in
violazione del blocco automatico del turn over e del
divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
sede di verifica annuale degli adempimenti la regione
interessata e' tenuta ad inviare una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal
responsabile del servizio finanziario, attestante il
rispetto dei predetti vincoli.".
Si riporta il testo degli articoli 9 e 12 dell'intesa
Stato - regioni del 23 marzo 2005 (Intesa, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, dellalegge
30 dicembre 2004, n. 311.):
"Art. 9. Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei LEA
1. Ai fini della presente intesa, e' istituito presso
il Ministero della salute il Comitato paritetico permanente
per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza in condizioni di appropriatezza e di efficienza
nell'utilizzo delle risorse e per la verifica della
congruita' tra le prestazioni da erogare e le risorse messe
a disposizione.
2. Il Comitato, che si avvale del supporto tecnico
dell'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, opera sulla
base delle informazioni desumibili dal sistema di
monitoraggio e garanzia di cui al decreto ministeriale 12
dicembre 2001, nonche' dei flussi informativi afferenti al
Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
3. Il Comitato e' composto da quattro rappresentanti
del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di
coordinatore, due rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, un rappresentante del
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e da sette rappresentanti delle
Regioni designati dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome."
"Art. 12. Tavolo di verifica degli adempimenti
1. Ai fini della verifica degli adempimenti per le
finalita' di quanto disposto dall'art. 1, comma 184,
lettera c) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti,
coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia
e delle finanze e composto da rappresentanti:
del Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
del Ministero della salute;
delle Regioni capofila delle Aree sanita' e Affari
finanziari, nell'ambito della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e Province autonome;
di una ulteriore regione indicata dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali;
della Segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano;
della Segreteria della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 richiede alle
singole Regioni la documentazione necessaria alla verifica
degli adempimenti. Il Tavolo procede ad un primo esame
della documentazione, informando le Regioni, prima della
convocazione, sui punti di criticita' riscontrati,
affinche' esse possano presentarsi con le eventuali
integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
coordinatore del Tavolo tecnico dispone che di tutte le
sedute sia redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei
lavori e delle posizioni espresse dai partecipanti, e'
trasmesso ai componenti del Tavolo e alla Regione
interessata.
3. Il Tavolo tecnico:
entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, fornisce alle Regioni le indicazioni relative
alla documentazione necessaria per la verifica degli
adempimenti, che le stesse devono produrre entro il
successivo 30 maggio;
effettua una valutazione del risultato di gestione, a
partire dalle risultanze contabili al quarto trimestre ed
esprime il proprio parere entro il 30 luglio dell'anno
successivo a quello di riferimento;
si avvale delle risultanze del Comitato di cui all'art.
9 della presente intesa, per gli aspetti relativi agli
adempimenti riportati nell'Allegato 1, al Punto 2, lettere
c), e), f), g), h), e agli adempimenti derivanti dagli
articoli 3, 4 e 10 della presente intesa;
riferisce sull'esito delle verifiche al Tavolo
politico, che esprime il suo parere entro il 30 settembre
dell'anno successivo a quello di riferimento. Riferisce,
altresi', al tavolo politico su eventuali posizioni
discordanti. Nel caso che tali posizioni riguardino la
valutazione degli adempimenti di una singola Regione, la
stessa viene convocata dal Tavolo politico.
4. Il Tavolo politico e' composto:
per il Governo, dal Ministro dell'economia e delle
finanze o suo delegato, dal Ministro della salute o suo
delegato e dal Ministro per gli affari regionali o suo
delegato;
per le Regioni, da una delegazione politica della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome, guidata dal Presidente o suo delegato.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
successivamente alla presa d'atto del predetto Tavolo
politico in ordine agli esiti delle verifiche sugli
adempimenti in questione, provvede entro il 15 ottobre
dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni
adempienti ad erogare il saldo, e provvede nei confronti
delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
della legge n. 311 del 2004.".
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Si riporta il testo dell'art. 78 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:
"Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica
e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119
della Costituzione, nelle more dell'approvazione della
legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di
Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma,
della Costituzione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, e' nominato Commissario straordinario del Governo
per la ricognizione della situazione economico-finanziaria
del comune e delle societa' da esso partecipate, con
esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e
per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro
dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti
disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo'
avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal
fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo
restando quanto previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario straordinario, sono
nominati tre subcommissari, ai quali possono essere
conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali
scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale
dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno,
collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per
l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli
anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno
diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla
retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della
nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi
posti di organico sono indisponibili per la durata
dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con
bilancio separato rispetto a quello della gestione
ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle
competenze ordinarie degli organi comunali relativamente
alla gestione del periodo successivo alla data del 28
aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto
previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli
obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune
di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del
piano di rientro.
4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso
partecipate di cui al comma 1, gestito con separato
bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro
termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei
limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione
vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita
contabilita' speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le
somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a
garantire il sollecito rientro dall'indebitamento
pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
194e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel
piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione
dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra'
recedere, entro lo stesso termine di presentazione del
piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui
al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione
di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso
l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte
anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le
entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei
successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di
Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e
fatti antecedenti all'anno 2008, purche' accertate
successivamente al 31 dicembre 2007.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma
sono prorogati di sei mesi i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007,
per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio
2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti
statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati
introiti di natura tributaria.".
Si riporta il testo del comma 13-ter dell'art. 14 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"13-ter. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 253 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di
funzionamento della gestione commissariale, ivi inclusi il
compenso per il Commissario straordinario, sono a carico
del fondo di cui al comma 14 del presente articolo. Le
predette spese di funzionamento, su base annua, non possono
superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, e' stabilito, in misura non
superiore al costo complessivo annuo del personale
dell'amministrazione di Roma Capitale incaricato della
gestione di analoghe funzioni transattive, il compenso
annuo per il Commissario straordinario. I subcommissari
percepiscono un'indennita', a valere sul predetto fondo,
non superiore al 50 per cento del trattamento spettante, in
base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a
svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in
dissesto ai sensi della Tabella A allegata al regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000,
n. 119. Gli importi di cui al quarto e al quinto periodo,
per le attivita' svolte fino al 30 luglio 2010, sono
ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove
assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari
all'importo del trattamento retributivo corrisposto al
Commissario straordinario. La gestione commissariale ha
comunque termine, allorche' risultino esaurite le attivita'
di carattere gestionale di natura straordinaria e residui
un'attivita' meramente esecutiva e adempimentale alla quale
provvedono gli uffici di Roma Capitale.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7-quinquies
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a
sostegno dei settori industriali in crisi, nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33:
"Art. 7-quinquies Fondi
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi
urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai
settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi
connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni
di euro.".
Si riporta il testo del comma 14-bis dell'art. 14 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei
comuni per i quali sia stato nominato un commissario
straordinario, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di utilizzo del fondo. Al relativo onere si
provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
13-ter e 13-quater dell' articolo 38.".
Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge di stabilita' 2011):
"40. La dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e' incrementata di 924 milioni di euro per
l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo
periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e'
ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco 1 allegato
alla presente legge. Le risorse, pari a 250 milioni di
euro, di cui all'ultima voce del suddetto elenco 1 sono
contestualmente ripartite con un unico decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione della richiesta. Al fine di assicurare il
finanziamento di interventi urgenti finalizzati al
riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori,
alle attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati
oncologici e alla promozione di attivita' sportive,
culturali e sociali, e' destinata una quota del fondo di
cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno
2011. Alla ripartizione della predetta quota e
all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con
apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
l'effettuazione di interventi in favore del settore
dell'autotrasporto di merci.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011:
"3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, e' istituita una Commissione, presieduta dal
Presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di
chiara fama, tra cui un rappresentante di Eurostat, che
durano in carica quattro anni, la quale entro il 1° luglio
di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla
ricognizione e all'individuazione della media dei
trattamenti economici di cui al comma 1 riferiti all'anno
precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle
previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo
contenute nel Documento di economia e finanza. La
partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. In
sede di prima applicazione, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo e' adottato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; tenuto conto dei tempi necessari a
stabilire la metodologia di calcolo e a raccogliere le
informazioni rilevanti, la ricognizione e la individuazione
riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente effettuate
entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro il
31 marzo 2012.".
Si riporta il testo del comma 19 dell'art. 14 del
citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di
promozione e internazionalizzazione delle imprese sono
esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal
Ministero degli affari esteri. Le linee guida e di
indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse
in materia di promozione ed internazionalizzazione delle
imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita
senza nuovi o maggiori oneri, copresieduta dai Ministri
degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta,
oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze o da
persona dallo stesso designata, da un rappresentante,
rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione
generale dell'industria italiana, di R. ETE. Imprese Italia
e della Associazione bancaria italiana."
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011:
"5. I componenti degli organi di cui all'allegato B,
che siano dipendenti pubblici, sono collocati in
aspettativa non retribuita, salvo che optino per il
mantenimento, in via esclusiva, del trattamento economico
dell'amministrazione di appartenenza.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge
15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della
dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e
l'interazione tra pubblico e privato):
"2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai
sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte
salve le disposizioni eventualmente piu' favorevoli
previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio
prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati
esteri e' computato per intero ai fini della progressione
della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici
di stipendio e, secondo le modalita' stabilite dalla
medesima legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di
quiescenza e previdenza, nonche' ai fini della valutazione
dei titoli.".
Si riporta il testo dell'art. 7-vicies quinquies del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43:
"7-vicies quinquies.Disposizioni in materia di
collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici.
1. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si applicano
anche in caso di elezione o nomina a giudice costituzionale
e a presidente o componente delle autorita' amministrative
indipendenti.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 19 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dalla
presente legge:
"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre
che alle cariche e agli incarichi negli organismi, enti e
istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del
medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei
dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori
generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi
equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai
fini del presente comma per trattamento economico
omnicomprensivo si intende il complesso delle retribuzioni
e delle indennita' a carico delle pubbliche finanze
percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi
quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.".
Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 36. I residui delle spese correnti e delle spese
in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti
amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in
bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di
conservazione e' protratto di un anno.
Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi
successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non
risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono
economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto
dell'esercizio 1982.
[Sono pero' mantenuti oltre al termine stabilito nel
precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o
di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia
assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di
opere prestate o di lavori o di forniture eseguite].
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31
dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con
distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma
del presente articolo, sono allegati oltre che al
rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della
competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui
possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa.".



 


Art. 1 bis
Indennita' di amministrazione

1. L'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si interpreta nel senso che:
a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento a «stipendio» e «assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno», non include ne' l'indennita' di amministrazione ne' l'indennita' integrativa speciale;
b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto personale possono essere attribuite soltanto le indennita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):
"Art. 170. Assegni e indennita'.
Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri,
oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e
continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale
indennita' o retribuzione di posizione nella misura minima
prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per
tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando
e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari di prima categoria, l'indennita' di
servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che
occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti
in base alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo'
essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto
in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al
trattamento previsto dal presente decreto.
Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni
della presente parte si applicano al personale dei ruoli
organici dell'Amministrazione degli affari esteri.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si
intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che
minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli
naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli
affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del
coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi
proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio
1975, n. 364.".
Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967,
n. 44, S.O.



 


Art. 1 ter
Calendario del processo civile

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio puo' costituire violazione disciplinare, e puo' essere considerato ai fini della valutazione di professionalita' e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 81-bis del regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 81-bis. Calendario del processo.
Il giudice, quando provvede sulle richieste
istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura,
dell'urgenza e della complessita' della causa, fissa, nel
rispetto del principio di ragionevole durata del processo,
il calendario delle udienze successive, indicando gli
incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati,
compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I
termini fissati nel calendario possono essere prorogati,
anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi
sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti
prima della scadenza dei termini.
Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario
di cui al comma precedente da parte del giudice, del
difensore o del consulente tecnico d'ufficio puo'
costituire violazione disciplinare, e puo' essere
considerato ai fini della valutazione di professionalita' e
della nomina o conferma agli uffici direttivi e
semidirettivi."



 
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.
2. In considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, e' dovuto un contributo di solidarieta' del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarieta' non si applica sui redditi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarieta', si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma puo' essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.
2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione.»;
b) il secondo comma dell'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
«Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110 quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro»;
c) la rubrica della tabella B e' sostituita dalla seguente: «Prodotti soggetti a specifiche discipline».
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente la data di cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
4-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:
«2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli associati.».
5-bis. L'Agenzia delle entrate e le societa' del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le societa' del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia provvedono, altresi', ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.
5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati, per i quali e' ancora in corso il termine per l'accertamento, e' sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2012, anche con riguardo alle attivita' svolte dal contribuente medesimo con identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.
6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:
a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;
b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.
8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresi' agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2012.
10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dallo gennaio 2012.
11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a partire dal 1º gennaio 2012.
12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a partire dal 1º gennaio 2012.
12-bis. All'articolo l, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «non utilizzate in tutto o in parte» e: «spettano» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «possono essere utilizzate» e: «oppure possono essere trasferite».
12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: «spettano» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente persona fisica».
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori»;
2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;
3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis.I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti»;
4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «prospetti periodici» sono aggiunte le seguenti: «al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.»;
c) all'articolo 27:
1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole «dei quattro noni» sono sostituite dalle seguenti: «di un quarto»;
14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.».
15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, le parole «commi 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle parole «comma 1-bis»;
b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, e' sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.».
16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all'articolo 4, comma 1, le parole «commi 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis».
17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «115.Se i titoli indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati nel primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario, all'importo e alla durata del prestito nonche' alle garanzie prestate.».
18. Nel decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1-ter e' abrogato;
2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater. L'imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1»;
3) nel comma 2, le parole «commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis»;
b) all'articolo 3, comma 5, le parole «commi 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle parole «comma 1-bis»;
c) all'articolo 5, le parole «commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis».
19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Ai fini de presente comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;»;
b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;»;
2) al comma 3, lettera c), le parole «del 12,50 per cento», ovunque ricorrano, sono soppresse;
3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;».
20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 6, comma 1, le parole «del 12,50 per cento» sono soppresse.
21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo 17, comma 3, le parole «del 12,50 per cento,» sono soppresse.
22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.
23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.
24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2012.
25. A decorrere dal 1º gennaio 2012 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216;
b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico.
27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
29. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, puo' essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'articolo 73, comma 5-quinquies del citato testo unico, a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui alla lettera a) del comma 29 e' esercitata, in sede di dichiarazione annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta e' corrisposta secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo' essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva e' versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.
31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30, per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a), l'opzione puo' essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente.
32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32.
35 All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola «446» sono aggiunte le seguenti: «e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente». All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole «o aree territoriali» sono aggiunte le seguenti: «, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146».
35-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera d), le parole: «e amministrativi» sono soppresse;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «procedura civile e» sono inserite le seguenti: «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo»;
c) al comma 6, e' aggiunto il seguente periodo: «Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)»;
d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;
e) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente:
«6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»;
f) al comma 6-quater, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per le controversie tributarie di valore indeterminabile».
35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 125, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore deve, altresi', indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax»;
b) all'articolo 136, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalita' di cui al terzo comma».
35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole: «codice fiscale» sono aggiunte le seguenti: «e dell'indirizzo di posta elettronica certificata»;
b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: «codice fiscale» sono inserite le seguenti: «e all'indirizzo di posta elettronica certificata»;
c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso».
35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2011», e al comma 7, le parole: «alle controversie instaurate» sono sostituite dalle seguenti: «ai procedimenti iscritti a ruolo»;
b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi».
35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».
35-septies. All'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i)»;
b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole: «parenti fino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti: «parenti fino al secondo grado».
35-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attivita' finanziaria. L'imposta e' dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. L'imposta non e' dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonche' per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia e finanza conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attivita' di contrasto all'evasione. Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.
36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «per la quota del 55 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 65 per cento».
36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali».
36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.
36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' trova comunque applicazione detta maggiorazione.
36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.
36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una societa' o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.
36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata.
36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies.
36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le societa' e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di societa' non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le societa' e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.
36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies.
36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), e' inserita la seguente:
«h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore».
36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.
36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attivita' di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalita' e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, e' dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, e' dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della societa'.
36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies.
36-undevicies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate puo' procedere alla elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui al citato articolo 7, sesto comma, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.
36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e' abrogata la lettera rr).
36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro trentamila»;
c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «a lire tre miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro un milione»;
d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro cinquantamila»;
e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «a lire quattro miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro due milioni»;
f) all'articolo 5, comma 1, le parole: «a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti «a euro trentamila»;
g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3;
h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro»;
i) all'articolo 13, comma 1, le parole: «alla meta'» sono sostituite dalle seguenti «ad un terzo»;
l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo»;
m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2».
36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla meta'.
36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: «agli effetti dell'IVA» sono inserite le seguenti: «iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operativita' e attestino regolarita' dei versamenti IVA, con le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 9
del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica":
"2. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere
dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi
ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui
sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il
predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per
cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della
predetta riduzione il trattamento economico complessivo non
puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui;
le indennita' corrisposte ai responsabili degli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica
sull'intero importo dell'indennita'. Per i procuratori ed
avvocati dello Stato rientrano nella definizione di
trattamento economico complessivo, ai fini del presente
comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30
ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo
periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e
integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti
ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore
a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente
titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare,
ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.".
Si riporta il testo vigente del comma 22-bis
dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria":
"22-bis. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al
31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti
da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui
importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui,
sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al
5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino
a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la parte
eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione
il trattamento pensionistico complessivo non puo' essere
comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti
importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in
aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i trattamenti
che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi
compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui
all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza
obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle
imposte di consumo, per il personale dipendente dalle
aziende private del gas e per il personale gia' addetto
alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La
trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione
e' applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a
conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della
corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini
dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a
riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo
per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che
risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito
con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, e successive modificazioni, e' tenuto a
fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi
per l'effettuazione della trattenuta del contributo di
perequazione, secondo modalita' proporzionali ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono
versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e'
erogato il trattamento su cui e' effettuata la trattenuta,
all'entrata del bilancio dello Stato.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
"Art. 8. Determinazione del reddito complessivo - 1. Il
reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni
categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite
derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'
articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e
professioni. Non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in
deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all' articolo 5, nonche' quelle
delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione
si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti
nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi,
ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. La presente disposizione non si applica
per le perdite determinate a norma dell' articolo 66. Si
applicano le disposizioni dell' articolo 84, comma 2, e,
limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo
articolo 84.".
Si riporta il testo degli articoli 16 e 27 e la rubrica
della Tabella B del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16. Aliquote dell'imposta - 1. L'aliquota
dell'imposta e' stabilita nella misura del ventuno per
cento della base imponibile dell'operazione.
2. L'aliquota e' ridotta al dieci per cento per le
operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi
elencati nella allegata tabella A, salvo il disposto
dell'art. 34, ed e' elevata al trentotto per cento per
quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata
tabella B.
3. Per le prestazioni di servizi dipendenti da
contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per
oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da
contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili,
l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe
applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con
contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili."
"Art. 27. Liquidazioni e versamenti mensili - 1. Se dal
calcolo risulta una differenza a favore del contribuente,
il relativo importo e' computato in detrazione nel mese
successivo
2.Per i commercianti al minuto e per gli altri
contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o
da riportare al mese successivo e' determinato sulla base
dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il
mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una
quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi
per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110
quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando
l'imposta e' del ventuno per cento, moltiplicando il
quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per
difetto o per eccesso, al centesimo di euro."
"Tabella B. Prodotti soggetti a specifiche discipline -
a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale,
sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o
guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del
prezzo;
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche
confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri
simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincilla',
ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera,
zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra
sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca,
ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola e
relative confezioni;
c) vini spumanti a denominazione di origine la cui
regolamentazione obbliga alla preparazione mediante
fermentazione naturale in bottiglia;
d) lettera soppressa ;
e) lettera soppressa ;
f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata
superiore a 350 centimetri cubici;
g) lettera soppressa;
h) tappeti e guide fabbricati a mano originari
dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 6, comma
quinto, 21, 23 e 24 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 6. Effettuazione delle operazioni. (Omissis).
L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle
prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
le operazioni si considerano effettuate secondo le
disposizioni dei commi precedenti e l'imposta e' versata
con le modalita' e nei termini stabiliti nel titolo
secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata
tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4,
nonche' per quelle fatte allo Stato, agli organi dello
Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli enti
pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, agli istituti universitari, alle unita'
sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici
di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli
di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di
applicare le disposizioni del primo periodo. Per le
cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma,
quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese
successivo a quello della loro effettuazione."
"Art. 21. Fatturazione delle operazioni. 1 Per ciascuna
operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione
del bene o la prestazione del servizio emette fattura,
anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o,
ferma restando la sua responsabilita', assicura che la
stessa sia emessa dal cessionario o dal committente,
ovvero, per suo conto, da un terzo. L'emissione della
fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del
terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno
strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza
e' consentita a condizione che ne sia data preventiva
comunicazione all'amministrazione finanziaria e purche' il
soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attivita' da
almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati
notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o
di contestazione di violazioni sostanziali in materia di
imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le
modalita', i contenuti e le procedure telematiche della
comunicazione. La fattura si ha per emessa all'atto della
sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto
della sua trasmissione per via elettronica.
2 La fattura e' datata e numerata in ordine progressivo
per anno solare e contiene le seguenti indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o
domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione,
del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti e,
relativamente al cedente o prestatore, numero di partita
IVA. Se non si tratta di imprese, societa' o enti devono
essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o
ragione sociale, il nome e il cognome;
b) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi
formanti oggetto dell'operazione;
c) corrispettivi ed altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compreso il valore
normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono;
e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile
con arrotondamento al centesimo di euro;
f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del
committente del servizio qualora sia debitore dell'imposta
in luogo del cedente o del prestatore, con l'indicazione
della relativa norma;
f-bis) il numero di identificazione IVA attribuito
dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o
committente, per le operazioni effettuate nei confronti di
soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro
della Comunita';
g) data della prima immatricolazione o iscrizione in
pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle
ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione
intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui
all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
h) annotazione che la stessa e' compilata dal cliente
ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2,
lettere b), c) ed e), devono essere indicati distintamente
secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni
effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo
destinatario puo' essere emessa una sola fattura. In caso
di piu' fatture trasmesse in unico lotto, per via
elettronica, allo stesso destinatario da parte di un unico
fornitore o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse
fatture possono essere inserite una sola volta, purche' per
ogni fattura sia accessibile la totalita' delle
informazioni. La trasmissione per via elettronica della
fattura, non contenente macroistruzioni ne' codice
eseguibile, e' consentita previo accordo con il
destinatario. L'attestazione della data, l'autenticita'
dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura
elettronica sono rispettivamente garantite mediante
l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture
del riferimento temporale e della firma elettronica
qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di
trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i
predetti requisiti di autenticita' e integrita'. Le fatture
in lingua straniera devono essere tradotte in lingua
nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e
gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta
purche' l'imposta sia indicata in euro.
4. La fattura e' emessa al momento di effettuazione
dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. La fattura
in formato cartaceo e' compilata in duplice esemplare di
cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. Per le
cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da
documento di trasporto o da altro documento idoneo a
identificare i soggetti tra i quali e' effettuata
l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con
decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.
472, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello della consegna o spedizione e contiene
anche l'indicazione della data e del numero dei documenti
stessi. In tale caso, puo' essere emessa una sola fattura
per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra
le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel terzo
periodo la fattura puo' essere emessa entro il mese
successivo a quello della consegna o spedizione dei beni
limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal
cessionario per il tramite del proprio cedente.
5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, secondo comma, il
cessionario o il committente deve emettere la fattura in
unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua
responsabilita', assicurarsi che la stessa sia emessa, per
suo conto, da un terzo.
6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni
relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti
a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma
dell'articolo 7-bis, comma 1, e per le prestazioni di
servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel
territorio di un altro Stato membro della Comunita', non
soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter nonche'
per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,
8-bis, 9 e 38-quater, per le operazioni esenti di cui
all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6), per le
operazioni soggette al regime del margine previsto dal
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonche'
dall'art. 74-ter per le operazioni effettuate dalle agenzie
di viaggio e turismo. In questi casi la fattura, in luogo
dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, reca
l'annotazione che si tratta rispettivamente di operazione
non soggetta, non imponibile, esente ovvero assoggettata al
regime del margine, con l'indicazione della relativa norma.
7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti,
ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o
le imposte relative sono indicate in misura superiore a
quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare
indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
8. Le spese di emissione della fattura e dei
conseguenti adempimenti e formalita' non possono formare
oggetto di addebito a qualsiasi titolo."
"Art. 23. Registrazione delle fatture - 1. Il
contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
emesse, nell'ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione, in apposito
registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di
emissione e con riferimento al mese di consegna o
spedizione dei beni.
2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il
numero progressivo e la data di emissione di essa,
l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e
l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota
applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del
cessionario del bene o del committente del servizio,
ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17,
del cedente o del prestatore .
3. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o
ente devono essere indicati, in luogo della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
di cui al sesto comma dell'art. 21devono essere indicati,
in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
4.
5. Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6
le fatture emesse devono essere registrate anche dal
soggetto destinatario in apposito registro, bollato e
numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalita' e
termini stabiliti con apposito decreto ministeriale."
"Art. 24. Registrazione dei corrispettivi - 1. I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui
all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art.
38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il
giorno non festivo successivo .
2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle indicate nel secondo comma dell'art. 17, includendo
nel corrispettivo anche l'imposta.
3. Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze
puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare , che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
4. I commercianti al minuto che tengono il registro di
cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui
svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le
annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi
indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e
conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui
svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono
stabilite con decreto del Ministro delle finanze.".
Si riporta il testo dell'Allegato I al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante "Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative":
"Allegato I - Elenco prodotti assoggettati ad
imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in
vigore del testo unico
"Allegato I - Elenco prodotti assoggettati ad imposizione
ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del
testo unico
"Allegato I - Elenco prodotti assoggettati ad imposizione
ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del
testo unico
Prodotti energetici
Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;
Benzina: euro 564,00 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620 per
mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: euro 423,00 per mille litri ;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per
mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per
mille kg.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: euro 227,77 per mille kg.;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per
mille kg.;
Gas naturale:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua
calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP
n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a
250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;
c) per altri usi civili lire 332 al mc.;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote :
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire
74 al mc.;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati per uso riscaldamento:
- da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi;
- da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per
mille chilogrammi
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.
TABACCHI LAVORATI
Sigari e sigaretti: 23,0%;
Sigarette: 58,5%;
Tabacco da fumo: 56,0%;
Tabacco da fiuto: 24,78%;
Tabacco da masticare: 24,78%.
Fiammiferi di ordinario consumo:
a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita fino
a 0,258 euro la scatola;
b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la
scatola;
c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la
scatola;
d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la
scatola;
e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta
di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.
Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:
Prodotto - Euro per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10
Cerini- 0,0103
Bossoli - 0,0103
Familiari - 0,0083
Cucina - 0,0114
Maxi-box - 0,0083
Svedesi - 0,0170
Minerva - 0,0165
Controvento - 0,0341
Fiammiferone - 0,0501
Caminetto - 0,090
KM Carezza - 0,0083
KM Casa - 0,0083
KM Superlungo - 0,0114
KM Jolly - 0,0062
KM Europa - 0,0165
KM Super Mini - 0,0170
KM Carezza Mini - 0,0170
KM Camino - 0,0501
KM Camino Maxi - 0,090
KM Jumbo - 0,090
Cuoco - 0,0083
Lampo - 0,0170
Flip - 0,0165
Fiammata - 0,0501
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata :
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per
ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni: lire 6 al kWh.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.".
Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
al portatore - 1. E' vietato il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore oggetto di trasferimento, e'
complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. Il
trasferimento e' vietato anche quando e' effettuato con
piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono
artificiosamente frazionati. Il trasferimento puo' tuttavia
essere eseguito per il tramite di banche, istituti di
moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei
soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante
disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa
consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere
dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere
il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore
dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di
cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e,
nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del
deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono
rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti
della clausola di non trasferibilita'. Il cliente puo'
richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi
pari o superiori a 2.500 euro devono recare l'indicazione
del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilita'.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del
traente possono essere girati unicamente per l'incasso a
una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari
sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilita'.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari di importo inferiore a 2.500 euro puo' essere
richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di
non trasferibilita'.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia
cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
con la clausola di non trasferibilita', puo' chiedere il
ritiro della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale
richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno
circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di
bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le
comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla
banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il
codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati
moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero
che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o
cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano
presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita'
tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce
prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di
procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
al portatore non puo' essere pari o superiore a 2.500 euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al
portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo
deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto
importo entro il 30 settembre 2011. Le banche e Poste
Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e
informazione a tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito
bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro
30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati
identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e
la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si
applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o
Poste Italiane S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli
stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
cui siano parte uno o piu' soggetti indicati all'articolo
11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla
lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle
erogazioni da questi comunque disposte verso altri
soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di
versamento prevista dall'articolo 494 del codice di
procedura civile.
18.
19.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore il 30 aprile 2008.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 58 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007:
"Art. 58. Violazioni del Titolo III - 1. Fatta salva
l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni
di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40
per cento dell'importo trasferito.
2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo
49, comma 12, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
3. La violazione della prescrizione contenuta
nell'articolo 49, commi 13 e 14, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento
del saldo del libretto al portatore.
4. La violazione delle prescrizioni contenute
nell'articolo 49, commi 18 e 19, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento
dell'importo trasferito.
5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50,
comma 1, e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50,
comma 2, e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51,
comma 1, del presente decreto e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento
dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero
del conto.
7-bis. Per le violazioni previste dai precedenti commi,
la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque
essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro.
Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi
superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e'
aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a
cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono
aumentate del cinquanta per cento.".
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 12. Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto - 1. Quando e'
irrogata una sanzione amministrativa superiore a lire cento
milioni e la sanzione edittale prevista per la piu' grave
delle violazioni accertate non e' inferiore nel minimo a
ottanta milioni e nel massimo a centosessanta milioni di
lire, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni
accessorie previste nel decreto legislativo recante i
principi generali per le sanzioni amministrative in materia
tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata
delle sanzioni accessorie puo' essere elevata fino a sei
mesi, se la sanzione irrogata e' superiore a lire duecento
milioni e la sanzione edittale prevista per la piu' grave
violazione non e' inferiore nel minimo a centosessanta
milioni di lire.
2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'
articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o
lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se
non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione
delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472
del 1997, e' disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da
tre giorni ad un mese. In deroga all' articolo 19, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo.
Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di
contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi .
2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta
dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell' articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al
comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
e con le sottoscrizioni del personale incaricato.
2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 e'
disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti
e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti
dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all' articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai
quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione
dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del
comma 9-ter dell' articolo 6.
2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di
soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali,
nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni
dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in
ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In
deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono
comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies.Nel caso in cui le violazioni di cui al comma
2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata
di attivita' professionale, la sanzione accessoria di cui
al medesimo comma e' disposta nei confronti di tutti gli
associati.".

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 reca "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003).
Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato testo
unico delle imposte sui redditi:
"Art. 44. Redditi di capitale - 1. Sono redditi di
capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi
dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue
di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di
altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale
o al patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta
sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera
d) del comma 2 dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli
utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui
all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue
parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in
partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma
dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto
della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse
collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali
costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o
provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro
termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli
garantito;
g-quater ) i redditi compresi nei capitali corrisposti
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
prestazioni pensionistiche di cui allalettera h-bis) del
comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle
rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust
ai sensi dell' articolo 73, comma 2, anche se non
residenti;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da
altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale,
esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli
strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui
remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
ai risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al
patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di
cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano
similari alle azioni a condizione che la relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile nella
determinazione del reddito nello Stato estero di residenza
del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita' deve
risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da
altri elementi certi e precisi;
b).
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la
vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi
dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.
436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non
inferiore a quella in essi indicata, con o senza la
corresponsione di proventi periodici, e che non
attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa.".
Si riporta il testo dell' articolo 67 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma
36-terdecies del presente articolo:
"Art. 67. Redditi diversi - 1. Sono redditi diversi se
non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli
edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei
terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del
periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la
cessione sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
di partecipazioni qualificate la cessione di azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 44quando non rappresentano una
partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a
termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o
merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o
valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di
natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera sono considerati strumenti finanziari
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante
rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.".
Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie":
"Art. 31. Interessi delle obbligazioni pubbliche - 1
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e
gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni
postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
altre obbligazioni e titoli similari emessi da
amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l' adempimento di funzioni statali o per
l' esercizio diretto di servizi pubblici in regime di
monopolio.".
Si riporta il testo dell'articolo 168-bis del citato
testo unico delle imposte sui redditi:
"Art.168-bis. Paesi e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni - 1. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli
Stati e territori che consentono un adeguato scambio di
informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73,
comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo
unico, nell' articolo 26, commi 1 e 5, nonche' nell'
articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nell' articolo 10-ter, commi 1 e 9, della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni,
negli articoli 1, comma 1, e6, comma 1, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, nell' articolo 2, comma 5, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
individuati gli Stati e territori che consentono un
adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di
tassazione non e' sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68,
comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi
1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonche'
negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 8
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 recante
"Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia":
"Art. 8. Impresa e Credito - 1.- 3. (Omissis).
4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei
flussi di credito per gli investimenti a medio-lungo
termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e
sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, sono apportate le
modificazioni che seguono:
a) possono essere emessi specifici Titoli di Risparmio
per l'Economia Meridionale (di seguito "Titoli") da parte
di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie
autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle
previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e delle relative disposizioni di attuazione
delle Autorita' creditizie;
b) i Titoli sono strumenti finanziari aventi scadenza
non inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi
ovvero al portatore e corrispondono interessi con
periodicita' almeno annuale; possono essere sottoscritti da
persone fisiche non esercenti attivita' di impresa; sono
assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II,
Sezione I; non sono strumenti finanziari subordinati,
irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della
Banca d'Italia di cui all' articolo 12, comma 7, del testo
unico di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993,
ne' altri strumenti computabili nel patrimonio di
vigilanza;
c) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239 si applicano agli strumenti finanziari di cui
alle lettere a) e b) del presente comma. Sugli interessi
relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del
1996 si applica nella misura del 5 per cento. Per i
rapporti di gestione individuale di portafoglio di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, gli interessi e gli altri proventi dei titoli di cui
alla lettera a) non concorrono alla determinazione del
risultato della gestione secondo le disposizioni di cui
alla lettera d);
d) i Titoli possono essere emessi per un importo
nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui.
Il predetto importo e' eventualmente modificato entro il 31
gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di natura non regolamentare;
e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di
emissione e' pari al 20 per cento dell'importo nominale
complessivo annuo di cui alla lettera d). Per singole
banche non facenti parte di un gruppo bancario, il limite
massimo e' del 5 per cento. In ogni caso, l'emissione di
Titoli di cui alle lettere da a) a d) non puo' superare il
30 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del
gruppo bancario o individuale della banca non facente parte
di un gruppo bancario;
f) con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite
eventuali ulteriori modalita' attuative e di monitoraggio
dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale;
g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell' articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.".
Si riporta il testo del comma 8-bis dell'articolo
26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi):
"Art. 26-quater.Esenzione dalle imposte sugli interessi
e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati
membri dell'Unione europea - 1-8 (Omissis).
8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4,
lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una
ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a
soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano
destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri
proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:
a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati
membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni;
b) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che
corrispondono gli interessi ovvero dalla societa'
capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile ovvero da altra societa' controllata dalla
stessa controllante.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 27 del citato
decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 27. Ritenuta sui dividendi - 1. Le societa' e gli
enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una
ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili
in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui
all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a
persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non
qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1
dell'articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986,
non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del
medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo
precedente si applica alle condizioni ivi previste agli
utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il
valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al
25 per cento del valore del patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data
di stipula del contratto nel caso in cui si tratti
rispettivamente di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La
ritenuta e' applicata altresi' dalle persone fisiche che
esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55
del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate
di cui all'articolo 5del medesimo testo unico sugli utili
derivanti dai contratti di associazione in partecipazione
previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone
fisiche residenti; per i soggetti che determinano il
reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico,
in luogo del patrimonio netto si assume il valore
individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo
unico.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il
percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i
singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del
predetto testo unico, l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato
in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti,
quale risulta dalla valutazione operata dalla societa'
emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma
2 dell'articolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all' articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti
di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli
utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell' articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I
soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di
risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente
e dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno
diritto al rimborso, fino a concorrenza di un quarto della
ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato
all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante
certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato
estero.
3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta
di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di
finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98
direttamente erogati dal socio o da una sua parte
correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
della determinazione della ritenuta di cui sopra, si
computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai
sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima
remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente
erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti
alle societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul
reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell' articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all' articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto
testo unico e ai contratti di associazione in
partecipazione di cui all' articolo 109, comma 9, lettera
b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, in cui l'associante e' soggetto non residente, non
qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1,
dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa
ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, e'
operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta
dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che
intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata
a titolo d'acconto:
a) sulla quota imponibile delle remunerazioni
corrisposte da soggetti non residenti in relazione a
partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e
strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non
relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65;
b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte,
in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari
e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo
65, da societa' ed enti residenti in Paesi o territori a
regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato
testo unico salvo che la persona fisica dimostri al
soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito
dell'esercizio di interpello secondo le modalita' del comma
5, lettera b), dello stessoarticolo 167, sono rispettate le
condizioni di cui alla lettera c) del comma 1,
dell'articolo 87del citato testo unico. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai
titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societa' i
cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La
ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle
remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti
non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto
delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di
distribuzione di utili in natura si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo,
non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
associati in partecipazione dichiarino all'atto della
percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa o ad una partecipazione
qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1
dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui
ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per
cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti
esenti dall'imposta sul reddito delle societa'.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.".
Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, reca
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime
fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed
altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
soggetti residenti - 1. Sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1,
nonche' gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni
e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed
equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel
periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti
residenti nel territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , escluse le
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice e
quelle ad esse equiparate;
c) enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c),
del medesimo testo unico, ivi compresi quelli indicati nel
successivo articolo 88;
d) .
e) .
f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per
la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti
da soggetti non residenti. L'imposta e' applicata nella
misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime
fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10
settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
1-ter. (abrogato).
1-quater. L'imposta di cui al comma 1-bis si applica
sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti
indicati al comma 1.
2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 1-bis e'
applicata dalle banche, dalle societa' di intermediazione
mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli agenti di
cambio e da altri soggetti espressamente indicati in
appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque
intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed
altri frutti ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei
trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1 e 1-bis Ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per
trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e
qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che
comporta il mutamento della titolarita' giuridica dei
titoli.
3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva e' applicata dall'Ente poste italiane
conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere
stabilite particolari modalita' applicative della presente
disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.".
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23
dicembre 1996, n. 662), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 7. Imposta sostitutiva sul risultato maturato
delle gestioni individuali di portafoglio - 1. I soggetti
che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o
beni non relativi all'impresa, possono optare, con
riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli
articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente
decreto, che concorrono alla determinazione del risultato
della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione
sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della
stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione
ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.
3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato
della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
al comma 2 all'articolo 5. Sui redditi di capitale
derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa
patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
a) l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1
e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26
del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti bancari;
c) le ritenute previste dai commi 3 e 3-bis
dell'articolo 26 e la ritenuta di cui all'articolo
26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973;
d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'articolo
27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute
sugli utili derivanti dalle partecipazioni in societa'
estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1
dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi;
e) la ritenuta prevista dai commi 1, 2 e 5
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come
modificato dall'articolo 8, comma 5.
4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel
periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi
esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel
periodo, i proventi derivanti da fondi comuni di
investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 86, il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi di investimento collettivo del
risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1,
dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77, ed
il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il
risultato e' computato al netto degli oneri e delle
commissioni relative al patrimonio gestito. Ai fini del
presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e
dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, ed
equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati
nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;
5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed
alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata
secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa in
attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati
regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia
superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
sono valutati secondo il loro valore normale, ferma
restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze , sentita la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i
criteri di attuazione del presente comma.
6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio
dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del
contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine
dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del
contratto.
7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o
rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata
l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
commi 5, 6, 9 e 12 dell'articolo 6. Tuttavia nel caso di
conferimento di strumenti finanziari che formavano gia'
oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata
esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale
valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
fini della determinazione del patrimonio alla conclusione
del precedente contratto di gestione; nel caso di
conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata
esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, si assume quale
costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
del comma 6 del citato articolo .
8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute,
certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro
deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
di cui all'articolo 6 ed al comma 1 del presente articolo,
salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
al precedente comma 2, ai fini della determinazione del
risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione
previsti al comma 5.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati
o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata
l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote,
certificati, valute e rapporti che ha concorso a
determinare il risultato della gestione assoggettato ad
imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il
soggetto gestore rilascia al mandante apposita
certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli,
quote, certificati, valute e rapporti.
10. Se in un anno il risultato della gestione e'
negativo, il corrispondente importo e' computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero
importo che trova capienza in essi.
11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e'
prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di
ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
mese successivo a quello in cui e' stato revocato il
mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
anche in deroga al regolamento di gestione, i
disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
che il contribuente non fornisca direttamente le somme
corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel
quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste
al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta .
12. Contestualmente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore
presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate
sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere
a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione
entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di
effettuazione dei versamenti e la presentazione della
dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate
dalle disposizioni dei decreti del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602.
13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il
risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore
rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del
comma 4 dell'articolo 82 , del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di
esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia,
amministrazione o gestione di cui all'articolo 6 e al comma
1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente
articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro
cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si
tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il
risultato negativo e' maturato.
14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'articolo 6, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera a). Se il
superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente
all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei
redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma 1 dell'articolo 5 si applica il comma 9. Il
contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il
superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla
data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della
prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei
dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in
grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito
esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica
a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2
al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o
diritti posseduti alla data della violazione .
15.
16. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi .
17. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di
dichiarazione di cui al comma 12.2.".
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. Disposizioni tributarie concernenti interventi
di recupero del patrimonio edilizio - 1-6 (Omissis).
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 le detrazioni previste dai precedenti commi possono
essere utilizzate dal venditore oppure possono essere
trasferite per i rimanenti periodi di imposta di cui al
comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unita'
immobiliare.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 2 della
citata legge n. 289 del 2002, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche - 1- 4 (Omissis).
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica
dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31
dicembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a
48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in
dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati
fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione
di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998,
ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse
a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di
trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare
oggetto degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, che le detrazioni
possono essere utilizzate dal venditore oppure essere
trasferite all'acquirente persona fisica. In caso di
decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio
fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede
che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale
sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non
inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere
ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali
costanti di pari importo.
Omissis.".
Si riporta il testo degli articoli 26 e 26-quinquies
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973, come modificato dalla presente legge:
"Art. 26. Ritenute sugli interessi e sui redditi di
capitale. - 1.I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo
23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e
cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per
cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri
proventi corrisposti ai possessori.
2. L'Ente poste italiane e le banche operano una
ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli
interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di
conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da
certificati. La predetta ritenuta e' operata dalle banche
anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono
soggetti alla ritenuta:
a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da
banche italiane o da filiali italiane di banche estere a
banche con sede all'estero o a filiali estere di banche
italiane;
b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti
intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l'Ente
poste italiane;
c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e
conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' gli
interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato"
di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre
1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione
del debito pubblico.
3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al
comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta
ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'articolo 23
che intervengono nella loro riscossione
3-bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo
23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero
intervengono nella loro riscossione operano sui predetti
proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel
caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la
predetta ritenuta e' operata, in luogo della ritenuta di
cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi
maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.
4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono
applicate a titolo di acconto nei confronti di: a)
imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti
correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed altri
proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi
dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi; c) societa' ed
enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del
medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui
alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui
al comma 3-bis e' applicata a titolo di acconto, qualora i
proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero
assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti
dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti
dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono
applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti
esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed
in ogni altro caso . Non sono soggetti tuttavia a ritenuta
i proventi indicati nei commi 3 e 3-bis corrisposti a
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico, alle
societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo
87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e alle stabili organizzazioni delle societa' ed
enti di cui allalettera d) dello stesso articolo 87.
5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23
operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo
d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale
da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi
precedenti e da quelli per i quali sia prevista
l'applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte
sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
sono residenti nel territorio dello Stato o stabili
organizzazioni di soggetti non residenti la predetta
ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' operata
anche sui proventi conseguiti nell'esercizio d'impresa
commerciale. La predetta ritenuta e' operata anche sugli
interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro
corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese
residenti, non appartenenti all'impresa erogante, e si
applica a titolo d'imposta sui proventi che concorrono a
formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo
d'acconto, in ogni altro caso."
"Art. 26-quinquies. Ritenuta sui redditi di capitale
derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e
lussemburghesi storici - 1. Sui proventi di cui alla
lettera g) dell' articolo 44, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo del
risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi
immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all' articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni,
limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio
dello Stato, le societa' di gestione del risparmio, le
SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o
azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23
del presente decreto incaricati della loro negoziazione,
operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote
o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema
di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata
ai sensi dell' articolo 80 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e'
applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente
decreto presso i quali le quote o azioni sono state
depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato
aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo
periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in
Italia una banca o una societa' di intermediazione
mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una
stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi
dell' articolo 80 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante
fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli
stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per
i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede
a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui
proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di
cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di
sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In
ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni e'
rilevato dai prospetti periodici al netto di una quota dei
proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.601 ed equiparati e alle obbligazioni
emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente.
4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo
di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali,
se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi
dell' articolo 65 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate di cui all' articolo
5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
lettere a) e b) dell' articolo 73, comma 1, del medesimo
testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1,
lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti
gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'
applicata a titolo d'imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui
al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come
indicati nell' articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al
comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di
quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o
gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei
rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia
avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il
contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione
della ritenuta la necessaria provvista".
Si riporta il testo dell'articolo 10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi
comuni d'investimento mobiliare), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 10-ter.Disposizioni tributarie sui proventi delle
quote di organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero - 1. Sui proventi di cui all'
articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea
e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell' articolo 168-bis del medesimo testo
unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio
dello Stato ai sensi dell' articolo 42 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento
dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione
delle quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50 per
cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in
costanza di partecipazione all'organismo di investimento e
su quelli compresi nella differenza tra il valore di
riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o
azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di
acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso come
valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore
delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici
relativi alla data di acquisto delle quote o azioni
medesime.
2. La ritenuta del 12,50 per cento e' altresi'
applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui
proventi di cui all' articolo 44, comma 1, lettera g), del
citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti
dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati a forme di
vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti,
situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai
sensi dell' articolo 168-bis del medesimo testo unico delle
imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate
nel territorio dello Stato ai sensi dell' articolo 42 del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui
proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di
liquidazione delle quote o azioni e il valore medio
ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o
azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto e'
documentato dal partecipante. In mancanza della
documentazione il costo e' documentato con una
dichiarazione sostitutiva.
2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati al netto di una quota dei proventi riferibili
alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui
al periodo precedente.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai
commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di
quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il
trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In
questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto
all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a
titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
ai sensi dell' articolo 65 del citato testo unico delle
imposte sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all' articolo 5
del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo 73 del medesimo
testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti
gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e'
applicata a titolo d'imposta.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1
e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta e'
applicata dai soggetti di cui all' articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all' articolo 44, comma 1, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti
dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di
cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito
imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti
sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano
percepiti quale differenza tra il valore di riscatto,
cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di
sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto
delle quote o azioni si assume dividendo il costo
complessivo delle quote o azioni acquistate o sottoscritte
per la loro quantita'.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati
all' articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono
nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per
cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono,
con riguardo agli investimenti effettuati in Italia,
avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica
italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente
alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente
corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da
soggetti non residenti in Italia.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano
esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la
cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi
di investimento collettivo italiani.".
Si riporta il testo degli articoli 18 e 73 del citato
testo unico delle imposte sui redditi, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 18. Imposizione sostitutiva dei redditi di
capitale di fonte estera - 1. I redditi di capitale
corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti
nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo
di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2,
comma 1-bis , del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte
sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo
d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi
del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso
compete il credito d'imposta per i redditi prodotti
all'estero. La disposizione di cui al periodo precedente
non si applica alle distribuzioni di utili di cui
all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti
anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e
degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi
all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992."
"Art. 73. Soggetti passivi - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e
gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi
diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno
uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti
nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre,
residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in
uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando,
successivamente alla loro costituzione, un soggetto
residente nel territorio dello Stato effettui in favore del
trust un'attribuzione che importi il trasferimento di
proprieta' di beni immobili o la costituzione o il
trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per
quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui
all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati
direttamente o indirettamente, per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti
in Italia. Il controllo e' individuato ai sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti
diversi dalle societa'.
5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo
del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi
immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n.512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n.649, e successive modificazioni, non sono
soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui
redditi di capitale sono a titolo di imposta. Non si
applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600 e successive modificazioni, sugli interessi ed
altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le
ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto
nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,
n.77, e successive modificazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167 convertito con modificazioni nella
legge 4 agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini fiscali di
taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
valori), come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Dichiarazione annuale per gli investimenti e
le attivita' - 1. Le persone fisiche, gli enti non
commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine
del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero
ovvero attivita' estere di natura finanziaria, attraverso
cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera
imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente
disposizione si considerano di fonte estera i redditi
corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, o soggetti alla
ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni che si trovano
al di fuori del territorio dello Stato.
2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e
sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli
investimenti all'estero e le attivita' estere di natura
finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
termine del periodo di imposta i soggetti non detengono
investimenti e attivita' finanziarie della specie.
3. In caso di esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i
certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in
gestione od in amministrazione agli intermediari residenti
indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi
attraverso il loro intervento, anche in qualita' di
controparti, nonche' per i depositi ed i conti correnti, a
condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere
di natura finanziaria siano riscossi attraverso
l'intervento degli intermediari stessi.
5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti
ed attivita' al termine del periodo d'imposta, ovvero
l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso
dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro.
6. Ai fini del presente articolo viene annualmente
stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il
controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano
dei cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura
delle borse valori di Milano e di Roma.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti
all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria
oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati
compiuti atti, anche preliminari, di accertamento
tributario o valutario, si considerano effettuati, anche
agli effetti fiscali, nell'anno 1990.".
La legge 28 dicembre 1995, n. 549 reca "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica".
Si riporta il testo degli articoli 3 e 5 del citato
decreto legislativo n. 239 del 1996, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3. Istituzione di un conto unico presso gli
intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva
- 1. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2,
istituiscono un «conto unico» destinato ad accogliere le
seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate
per conto o a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e
1-quater del medesimo articolo:
a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva
commisurata all'importo degli interessi, premi o altri
frutti scaduti, nonche' alla differenza tra la somma
corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei
titoli;
b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva
commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti
al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che
implicito;
c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva
commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti
dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito
che implicito.
I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta,
all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), ed
all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei
corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2,
comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni sono
effettuate.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
a) l'accredito di cui alla lettera a) del predetto
comma deve essere effettuato con riferimento al giorno di
scadenza delle cedole e dei titoli;
b) gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere b)
e c) del predetto comma devono essere effettuati con
riferimento alla data di regolamento delle operazioni.
3. Gli accrediti e gli addebiti di cui al comma 1 non
vengono operati con riferimento alle operazioni effettuate
per conto o a favore degli organismi di investimento e dei
fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d). Alla fine
di ciascun mese, la banca depositaria accredita sul «conto
unico» l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 relativa ai
seguenti redditi conseguiti nel medesimo mese
dall'organismo di investimento o dal fondo e maturati nel
periodo di possesso:
a) interessi, premi ed altri frutti scaduti;
b) interessi, premi ed altri frutti conseguiti, sia in
modo esplicito che implicito, a seguito di cessione dei
titoli.
La banca depositaria preleva, con pari valuta, le somme
corrispondenti all'imposta sostitutiva dal patrimonio
dell'organismo di investimento o del fondo. Ai fini
dell'applicazione del presente comma si considerano ceduti
per primi i titoli acquisiti per ultimi.
4. Se in una operazione intervengono piu' intermediari
di cui all'art. 2, comma 2, l'imposta sostitutiva relativa
a tale operazione e' accreditata o addebitata al «conto
unico» dell'intermediario presso il quale il soggetto, per
conto o a favore del quale l'operazione e' stata
effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di
gestione dei titoli.
5. Il trasferimento ad un altro deposito costituito
presso il medesimo o altro intermediario, e' equiparato ad
un'operazione di compravendita agli effetti delle lettere
b) e c) del comma 1, intendendosi per redditi riconosciuti
nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui
l'operazione si considera eseguita. Per i titoli indicati
nell'articolo 2, comma 1-bis, si considerano cessioni anche
i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.
6. Qualora i titoli di cui all'articolo 2, comma 1, al
di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con
l'intervento di uno dei soggetti intermediari di cui
all'art. 2, comma 2, vengano immessi in un deposito di
pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti
si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il
quale e' costituito il deposito accredita il «conto unico»
dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai
redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati fino alla
data dell'immissione.
7. Per le operazioni indicate nel presente articolo,
che non comportino il pagamento di corrispettivi, il
soggetto che dispone l'operazione deve versare
all'intermediario l'ammontare dell'imposta sostitutiva da
accreditare nel «conto unico». L'intermediario ha la
facolta' di non eseguire l'incarico ricevuto o di non
effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a
quando il soggetto interessato non abbia versato l'imposta
sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.
8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti
nel «conto unico» risultante alla fine di ciascun mese deve
essere versato secondo le modalita' e nei termini previsti
dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il primo
addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono
stabiliti i termini e le modalita' per i rimborsi.
9. Per i titoli senza cedola aventi durata non
superiore a 12 mesi, di cui all'ultimo periodo dell'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
1986, n. 759, le disposizioni dei commi precedenti si
applicano coerentemente con la previsione contenuta nel
periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il
valore nominale ed il prezzo di emissione e' considerata
interesse anticipato."

"Art. 5. Casi particolari di assolvimento dell'imposta
sostitutiva - 1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei
titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis conseguiti,
anche dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis ,
nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad
imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga
alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58,
comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 , a formare il reddito d'impresa e l'imposta
sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19
e 93 del predetto testo unico.
2. Per i titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis
non depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2,
comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque
percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in
ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura
dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui
all'articolo 2, comma 1 siano corrisposti direttamente dal
soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva e'
applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni
dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra
fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano
fermi i termini e le modalita' di versamento, nonche' le
disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni,
previsti dall'art. 4.".
Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del citato
decreto legislativo n. 461 del 1997, come modificati dalla
presente legge:
"Art. 5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a
c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. -
1.
2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a
c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 , del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i
criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo
unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. L'imposta
sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di
titoli o strumenti finanziari e di contratti, non
qualificati di cui al comma 4, dell'articolo 68 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la
dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello
secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dell'articolo
167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del
medesimo testo unico. Ai fini de presente comma, i redditi
diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui
al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento
dell'ammontare realizzato.
3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti
all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui
alla lettera c) dell'articolo 67 del testo unico delle
imposte sui redditi determinate secondo i criteri di cui
all'articolo 68 sono distintamente indicati nella
dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o piu' decreti
del Ministro delle finanze possono essere previsti
particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la
determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di
dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri
proventi per i quali il contribuente abbia esercitato
l'opzione di cui all'articolo 6.
4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e'
corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei
modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale
imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle
percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati
nella lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, e'
portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo
81 , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1,
percepiti o sostenuti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
e successive modificazioni.
b).
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste
in materia di imposte sui redditi.
Art. 6. Opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
realizzato - 1. Il contribuente ha facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle
lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, con
esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a
condizione che i titoli, quote o certificati siano in
custodia o in amministrazione presso banche e societa' di
intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in
appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante
cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta
lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli
altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla
lettera c-quater) del citato comma 1 dell'articolo 81 o i
rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
dello stesso comma 1, l'opzione puo' essere esercitata
sempreche' intervengano nei predetti rapporti o cessioni,
come intermediari professionali o come controparti, i
soggetti indicati nel precedente periodo del presente
comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia,
amministrazione, deposito. Ai fini del presente articolo, i
redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri
titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista
di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del medesimo testo unico sono computati nella
misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con
comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento
dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del
periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per
i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies)
del medesimo comma 1 dell'articolo 81, del testo unico n.
917 del 1986, come modificato dall'articolo 3, comma 1,
l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della
conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da
cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione
ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere
revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con
effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle finanze , da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' per
l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo. Per i soggetti non residenti nonche' per le
plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o
rimborso di quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio l'imposta sostitutiva di cui al
comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in mancanza
di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del
contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla
prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo'
essere esercitata anche dagli intermediari non residenti
relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e
deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute
attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli
intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano
quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza,
differenziale positivo o provento percepito dal
contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso
dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono
richiederle al contribuente, anteriormente
all'effettuazione delle operazioni; il contribuente
comunica al soggetto incaricato dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste,
consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti
in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta.
Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero
dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in
misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del
contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell'ammontare della
maggiore imposta sostitutiva dovuta .
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato,
escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di
pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti
appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o
valore di acquisto il costo o valore medio ponderato
relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote,
certificati o rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1
computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
delle predette minusvalenze, perdite o differenziali
negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste in
essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate
anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in
deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e
differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro
rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero
portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'articolo 4, comma 1. I
soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente
apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le
informazioni necessarie a consentire la deduzione delle
predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a
rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo
comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del
rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia
avvenuto per successione o donazione. In tal caso la
plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita
realizzate mediante il trasferimento sono determinate con
riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del trasferimento,
dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i
soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento
dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle
operazioni fino a che non ottengano dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle
ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla
quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o
rapporti trasferiti .
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati
o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a
rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli
stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e
comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il
calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita,
ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
al precedente articolo, si assume il costo o valore
determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma
12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai
soggetti di cui al comma 1.
8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'articolo 3, comma 1. Se il superamento
delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio
dell'opzione, per la determinazione dei redditi da
assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1
dell'articolo 5 si applica il comma 7. Il contribuente
comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia
avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione,
ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle
informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la
sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore
delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data
della violazione .
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o
ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni
effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad
operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
considera effettuata, ai fini del versamento, entro il
termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una
attestazione dei versamenti entro il mese di marzo
dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
degli interessati.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano
all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri
proventi e quello delle imposte sostitutive applicate
nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
stabilite le modalita' di effettuazione di tale
comunicazione .
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6 del
decreto-legge 25 dicembre 2001, n. 351, convertito con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Regime tributario del fondo ai fini delle
imposte sui redditi - 1. I fondi comuni d'investimento
immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.
86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e
all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le
ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo
d'imposta. Non si applicano le ritenute previste
dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5, e quella di cui
all'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' le ritenute
previste dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 del
citato decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 17. Regime tributario delle forme pensionistiche
complementari - (Omissis).
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale
percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo
d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma
2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e
altri proventi dei conti correnti bancari e postali, le
ritenute previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e
26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973 e dai
commi 1, 2 e 5 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente degli articoli 96 e 109,
comma 9, del citato decreto testo unico delle imposte sui
redditi:
"Art. 96. Interessi passivi - 1. Gli interessi passivi
e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel
costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'
articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta
fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi
assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per
cento del risultato operativo lordo della gestione
caratteristica. La quota del risultato operativo lordo
prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la
deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari
di competenza, puo' essere portata ad incremento del
risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile,
con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e
b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali, cosi' come risultanti dal conto economico
dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali si assumono le
voci di conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza
gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonche' gli
oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di
mutuo, da contratti di locazione finanziaria,
dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni
altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione
degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli
derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si
considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del
presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
ufficiale di riferimento aumentato di un punto,
ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta,
se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli
interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza
eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia
inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di
competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari
indicati nell' articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che
esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di
assunzione di partecipazioni in societa' esercenti
attivita' diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle
imprese di assicurazione nonche' alle societa' capogruppo
di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi
precedenti non si applicano, inoltre, alle societa'
consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle societa' di
progetto costituite ai sensi dell' articolo 156 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e alle societa' costituite per la realizzazione e
l'esercizio di interporti di cui allalegge 4 agosto 1990,
n. 240, e successive modificazioni, nonche' alle societa'
il cui capitale sociale e' sottoscritto prevalentemente da
enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per
la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche'
impianti per lo smaltimento e la depurazione.
5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti
indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili
dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del
96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del
consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129,
l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in
capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di
altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili
sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli
interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al
periodo precedente partecipanti a favore di soggetti
estranei al consolidato. La societa' o ente controllante
opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui
al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui
all'articolo 122, apportando la relativa variazione in
diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi
netti dei soggetti partecipanti.
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole
di indeducibilita' assoluta previste dall' articolo 90,
comma 2, e daicommi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente
testo unico, dall' articolo 3, comma 115, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli
obbligazionari, e dall' articolo 1, comma 465, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui
prestiti dei soci delle societa' cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale
di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale
eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati
indeducibili generatasi in capo a un soggetto puo' essere
portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo
se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
risultato operativo lordo capiente non integralmente
sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche
alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel
consolidato nazionale.
8.Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i
soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale
possono essere incluse anche le societa' estere per le
quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti
dagli articoli 117, comma 1, 120e 132, comma 2, lettere b)
e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato
devono essere indicati i dati relativi agli interessi
passivi e al risultato operativo lordo della societa'
estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2."
"Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa - 1-8 (Omissis).
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati,
di cui all'articolo 44, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del
codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da
quello di opere e servizi.".
Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 26
settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento
tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita):
"Art. 6. Sui capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli
corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, le
imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a
titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5 per
cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra
l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi
riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno successivo
al decimo se il capitale e' corrisposto dopo almeno dieci
anni dalla conclusione del contratto di assicurazione.
Resta ferma la disposizione dell'articolo 10, primo comma,
lettera l), ultima parte, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni.
Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute
di cui al precedente comma alla competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici
giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono
state operate e devono presentare annualmente, entro il 30
aprile, la dichiarazione di cui all'articolo 7, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni,
indicando l'ammontare complessivo dei capitali corrisposti,
delle ritenute operate e delle somme alle quali queste sono
state commisurate.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 26-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973:
"Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'articolo 41,
comma 1, lettera g-quater), de testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di
assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera
g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui
redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2,
dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti
residenti nel territorio dello Stato e' dovuta un'imposta
sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50
per cento. L'imposta sostitutiva puo' essere applicata
direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti
nel territorio dello Stato in regime di liberta' di
prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale,
scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che
risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di
determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla
dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto
a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni
utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche
in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una
dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti
dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano
percepiti direttamente all'estero si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 20 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216
(Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei titoli azionari), in vigore fino al
31 dicembre 2011:
"Art. 20. ( ..) - (Omissis).
Ricorrendo le condizioni stabilite nell'art. 13 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , sugli interessi e sui
redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle societa'
cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del
quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell'art. 26
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotta al dieci
per cento ed e' applicata a titolo d'imposta.".
Si riporta il testo dei commi da 1 a 4 dell'articolo 7
del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425
(Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), in vigore fino al 31 dicembre 2011:
"Art. 7. Redditi di capitale - 1. Sui proventi
derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di
altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a
garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti,
effettuati fuori dall'esercizio di attivita' produttive di
reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonche' da
parte di societa' semplici ed equiparate di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , di enti non
commerciali o di soggetti non residenti senza stabile
organizzazione nel territorio dello Stato,
indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto
per i proventi medesimi, e' dovuta una somma pari al 20 per
cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I
soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , che hanno ricevuto i
predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese
successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al
versamento diretto della somma al concessionario della
riscossione, competente in ragione del loro domicilio
fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti.
In caso di estinzione del deposito prima della
corresponsione dei proventi, l'avente diritto e' tenuto a
fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura del
20 per cento degli importi maturati e non corrisposti nel
periodo di durata del deposito.
2. Per i depositi effettuati presso soggetti non
residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello
Stato, la somma dovuta e' prelevata, da parte della banca o
di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi
proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero
ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non
deve essere eseguito qualora il depositario non residente
certifichi con atto redatto in forma autentica, su
richiesta del depositante, che il deposito non e'
finalizzato, direttamente o indirettamente, alla
concessione di finanziamenti ad imprese residenti. La
certificazione non puo' essere rilasciata da soggetti
residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non
ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai
fini sanzionatori e' equiparata alla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio. I proventi non percepiti per
il tramite di banche o di altri intermediari finanziari
devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su
di essi e' dovuta la somma determinata ai sensi del comma
1.
3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 si
considerano finanziamenti anche le garanzie prestate a
terzi da parte del depositario ovvero da parte di imprese,
anche non residenti, controllanti, controllate o collegate
allo stesso; ai predetti fini si considerano effettuati
presso il depositario residente nel territorio dello Stato
i depositi in garanzia costituiti presso proprie succursali
all'estero o imprese non residenti controllate,
controllanti o collegate.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi. Con decreto del Ministro delle finanze
sono stabilite le modalita' di versamento e di
dichiarazione delle somme di cui ai commi da 1 a 2.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'68, comma 5, del
citato testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 68. Plusvalenze - 1-4 (Omissis).
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse
da quelle di cui al comma 4 e c-ter) del comma 1
dell'articolo 67sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui
alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
di cui allalettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze
e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo
delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo'
essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle
plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta
successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia
indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite
sono state realizzate.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo n. 461 del 1997:



 
(continuazione)



"Art. 14.Regime transitorio per le ritenute sui redditi
di capitale e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e gli
altri redditi diversi - 1. Le disposizioni degli articoli
1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale
divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' agli utili derivanti
dalla partecipazione a societa' od enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui e'
deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data.
Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari la cui prima emissione avviene a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per le
obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione e'
avvenuta anteriormente, le disposizioni dell'articolo 13 si
applicano agli interessi e altri proventi maturati a
partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sempreche' la vita residua del titolo alla
predetta data sia superiore a due anni.
2. In deroga al comma 1 le disposizioni dei commi 1 e
10 dell'articolo 12 si applicano agli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e titoli similari, con
esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire
dalla data del 30 giugno 1997 da societa' od enti, diversi
dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni
non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da
quote, sempreche' detti interessi e proventi siano divenuti
esigibili successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Per gli interessi e gli altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre
1988 da soggetti residenti, nonche' per i certificati di
deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data.
Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli
interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli similari emessi anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni degli articoli da 3 a 6 si applicano
alle plusvalenze, minusvalenze e agli altri redditi diversi
realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3,
comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 82 del
predetto testo unico n. 917 del 1986, il costo o valore di
acquisto delle partecipazioni possedute alla data di
entrata in vigore del presente decreto puo' essere
adeguato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sulla
base della variazione intervenuta fino al 30 giugno 1998.
6. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1
dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3,
comma 1, per le partecipazioni possedute alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in luogo del costo
o valore di acquisto, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in
mercati regolamentati italiani, indicati nella citata
lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del predetto
testo n. 917 del 1986, nel testo vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il valore
risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati
presso i medesimi mercati regolamentati nel mese precedente
alla predetta data;
b) nel caso dei titoli, quote o diritti, negoziati in
mercati regolamentati, indicati nella stessa lettera c) del
comma 1 dell'articolo 81 del predetto testo unico n. 917
del 1986, nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei titoli,
quote o diritti, negoziati esclusivamente in mercati
regolamentati esteri, indicati nella lettera c-bis) del
comma 1 dell'articolo 81 del medesimo testo unico n. 917
del 1986, il valore risultante dalla media aritmetica dei
prezzi rilevati presso i medesimi mercati regolamentati nel
mese precedente alla predetta data a condizione che le
plusvalenze comprese nel predetto valore siano assoggettate
ad imposta sostitutiva con i criteri stabiliti nel
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102;
c) nel caso dei titoli, quote o diritti non negoziati
in mercati regolamentati il valore alla predetta data della
frazione del patrimonio netto della societa', associazione
od ente rappresentata da tali titoli, quote e diritti,
determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo
bilancio approvato anteriormente alla medesima data, a
condizione che le plusvalenze comprese nel predetto valore
siano assoggettate ad imposta sostitutiva con i criteri
stabiliti nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991,
n. 102.
7. Il valore assunto a riferimento per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva indicata nel precedente comma e'
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e l'imposta sostitutiva e' versata
entro il termine di versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998.
7-bis. In deroga al comma 7, qualora il valore delle
partecipazioni di cui alla lettera c-bis) dell'articolo 81,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sia
determinato ai sensi delle lettere b) e c) del comma 6,
l'imposta sostitutiva determinata con i criteri
dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991,
n. 102, e' applicata dagli intermediari indicati
nell'articolo 6, comma 1, del presente decreto su opzione
del possessore da esercitare entro il 30 settembre 1998.
Gli intermediari prelevano l'imposta sostitutiva dovuta dal
possessore entro il mese di ottobre 1998 e ne effettuano il
versamento entro il giorno 15 del mese successivo. Non
sussistono in tal caso gli obblighi di comunicazione
previsti dall'articolo 10.
8. Per le partecipazioni gia' possedute alla data del
28 gennaio 1991, in luogo del costo o valore di acquisto,
nonche' del valore determinato sulla base dei commi
precedenti, puo' essere assunto:
a) nel caso dei titoli, quote o diritti negoziati in
mercati regolamentati, il valore risultante dalla media dei
prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel corso dell'anno
1990 dalla borsa di valori di Milano o, in difetto, dalle
borse presso cui i titoli od i diritti erano in tale
periodo negoziati;
b) nel caso degli altri titoli, quote o diritti, il
valore alla data del 28 gennaio 1991 della frazione del
patrimonio netto della societa', associazione od ente
rappresentata da tali titoli, quote e diritti, determinato
sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato
anteriormente alla predetta data.
9. Nei casi indicati dalla lettera c) del comma 6,
nonche' dalla lettera b) del comma 8, e' in facolta' dei
possessori determinare il valore della frazione di
patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti
ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima,
cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura
civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali,
nonche' nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il
valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale
ed e' indicato, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei
redditi della societa', associazione od ente, relativa al
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e reso noto ai soci, associati e
partecipanti che ne fanno richiesta. Se la societa' o
l'ente nel quale e' posseduta la partecipazione non e'
residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed
i dati identificativi dell'estensore della perizia sono
indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore.
Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per
conto della stessa societa' od ente nel quale e' posseduta
la partecipazione la relativa spesa e' deducibile dal
reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui
e' stata sostenuta e nei quattro successivi .
10. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
e minusvalenze e degli altri proventi ed oneri indicati
nelle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma 1
dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3,
comma 1, per i titoli, i certificati, i diritti, le valute
estere, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato,
gli strumenti finanziari, rapporti o crediti posseduti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il costo o
valore di acquisto e' quello risultante da documentazione
di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili
dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7. Tuttavia,
limitatamente alle plusvalenze e gli altri proventi
divenuti imponibili per effetto del presente decreto, in
luogo del costo o valore di acquisto, puo' essere assunto :
a) nel caso dei titoli, diritti, valute estere, metalli
preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari
e rapporti, negoziati in mercati regolamentati, il valore
risultante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel
mese precedente a quello di entrata in vigore del presente
decreto presso i mercati regolamentati italiani ovvero, per
quelli negoziati esclusivamente in mercati regolamentati
esteri, il valore risultante dalla media aritmetica dei
prezzi rilevati negli ultimi cinque giorni lavorativi dello
stesso mese presso i medesimi mercati regolamentati;
b) nel caso dei titoli, certificati, diritti, valute
estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato,
strumenti finanziari e rapporti, non negoziati in mercati
regolamentati, nonche' per i crediti, il valore alla data
di entrata in vigore del presente decreto risultante da
apposita relazione di stima, la quale puo' essere
effettuata, oltre che dai soggetti indicati nel comma 9,
anche dai soggetti di cui agli articoli 6 e 7.
11. Per i rapporti in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattenuti con intermediari
diversi dalla Banca d'Italia, l'imposta sostitutiva e'
applicata dagli intermediari di cui all'articolo 6, comma
1, anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del
contribuente di rinunciare a tale regime con apposita
comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1998, con
effetto dal 1 luglio 1998. L'imposta sostitutiva dovuta
sulle plusvalenze realizzate e sugli altri redditi
conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di
rapporti sorti dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 30 settembre 1998, dai contribuenti che
non hanno rinunciato al regime previsto nel predetto
articolo 6, e' liquidata dai citati intermediari entro il
mese successivo a tale data, ed e' versata entro il 15
dicembre 1998. A tal fine il contribuente fornisce al
soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta gli
elementi e la documentazione necessari alla determinazione
della plusvalenza imponibile e costituire, in favore di
tale soggetto, apposita provvista per far fronte al
pagamento dell'imposta.
12. Le disposizioni dell'articolo 10 e del comma 1,
lettera a), dell'articolo 11 si applicano a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni delle altre lettere del predetto comma 1
dell'articolo 11 si applicano a partire dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.".
Si riporta il testo del comma 4 bis dell'articolo 10
della legge 8 maggio 1998, n. 146(Disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere
finanziario), come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento. 1. - 4. (Omissis).
4-bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici
di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma,
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei
confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per
effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o
superiori al livello della congruita', ai fini
dell'applicazione degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, tenuto altresi' conto dei valori di coerenza
risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo
10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare
delle attivita' non dichiarate, con un massimo di 50.000
euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o
compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della
presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi si
intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). La
presente disposizione si applica a condizione che non siano
irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis
rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' al comma
2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 e che i contribuenti interessati risultino
congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a
seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta
precedente .
5. - 12. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195
(Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le
modalita' di applicazione degli studi di settore), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Applicazione degli studi di settore - 1. Le
disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6,
della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale
entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo
d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il
termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31
dicembre.
1-bis. A partire dall'anno 2012 gli studi di settore
devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in
vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere
conto degli andamenti economici e dei mercati, con
particolare riguardo a determinati settori o aree
territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori
di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n.
146, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro
il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della
loro entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8,
della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di
entrata in vigore degli studi.".
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia", come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13. Importi- 1. Il contributo unificato e' dovuto
nei seguenti importi:
a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro,
nonche' per i processi per controversie di previdenza e
assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui
all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i
procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge
1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria
giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di
procedura civile, e per i processi contenziosi di cui
all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro
5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di
valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice
di pace (16);
d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro
26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di
valore indeterminabile;
e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro
52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro
260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro
520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 146.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma
6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione,
oltre al contributo unificato, e' dovuto un importo pari
all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti
giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei
processi di sfratto per morosita' si determina in base
all'importo dei canoni non corrisposti alla data di
notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello
dei processi di finita locazione si determina in base
all'ammontare del canone per ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma
1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice
fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il
processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
aumentato della meta'.
4.
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 740.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il
processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera
g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 14, il processo si presume del valore
indicato al comma 6-quater, lettera f).
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e'
dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.500;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, il contributo dovuto e' di euro 4.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 600.
6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c),
d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il
difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel
ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti
contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente,
anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini
predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6- ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6- bis e' versato al
bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie
di valore indeterminabile;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
Si riporta il testo degli articoli 125 e 136 del codice
di procedura civile, come modificati dalla presente legge:
"Art. 125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di
parte - Salvo che la legge disponga altrimenti, la
citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il
precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti,
l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o
l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da
notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se
essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore
che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve,
altresi', indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio numero di fax.
La procura al difensore dell'attore puo' essere
rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
purche' anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica
quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta
dal difensore munito di mandato speciale."
"Art. 136. Comunicazioni - Il cancelliere, con
biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le
comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice
al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli
altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia
di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge
tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al
destinatario, che ne rilascia ricevuta, o e' rimesso
all'ufficiale giudiziario per la notifica.
Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo
telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi.".
Tutte le comunicazioni alle parti devono essere
effettuate con le modalita' di cui al terzo comma.".
Si riporta il testo degli articoli 18 e 22 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), come modificato dalla presente legge:
"Art. 18. Il ricorso - 1. Il processo e' introdotto con
ricorso alla commissione tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
a) della commissione tributaria cui e' diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante,
della relativa residenza o sede legale o del domicilio
eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche'
del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica
certificata;
c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'
ente locale o del concessionario del servizio di
riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto;
d) dell'atto impugnato e dell' oggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore
del ricorrente e contenere l'indicazione dell' incarico a
norma dell' art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia
sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto
disposto dall' art. 12, comma 5. La sottoscrizione del
difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'
originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle
altre parti, fatto salvo quanto previsto dall' art. 14,
comma 2.
4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e'
assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma
2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e
all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e'
sottoscritta a norma del comma precedente."
"Art. 22. Costituzione in giudizio del ricorrente - 1.
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del
ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella
segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette
a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso
di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma
degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. ovvero copia del
ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della
ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a
mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in
giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di
iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti,
del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato,
della materia del contendere, del valore della controversia
e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la
parte resistente si costituisce a norma dell'articolo
seguente .
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio
postale la conformita' dell'atto depositato a quello
consegnato o spedito e' attestata conforme dallo stesso
ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della
commissione non e' conforme a quello consegnato o spedito
alla parte nei cui confronti il ricorso e' proposto, il
ricorso e' inammissibile e si applica il comma precedente.
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al
comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con
l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se
notificato, ed i documenti che produce, in originale o
fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario
ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti
di cui ai precedenti commi.".
Si riporta il testo degli articoli 37, commi da 1 a 7,
e 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), come modificato dalla presente legge:
"Art. 37. Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie - 1.
I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei
rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31
gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione
dei procedimenti civili, amministrativi e tributari
pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario
determina:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei
procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in
corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto
conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati
individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine
di priorita' nella trattazione dei procedimenti pendenti,
individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che
tengano conto della durata della causa, anche con
riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,
nonche' della natura e del valore della stessa.
2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui
attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene
dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi
fissati per l'anno precedente o vengono specificate le
motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico
direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1
sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli
avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della
magistratura.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1
viene adottato entro il 31 ottobre 2011 e vengono indicati
gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti
civili, amministrativi e tributari concretamente
raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza
della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma
1, lett. b).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative
dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono
stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della
finanza pubblica, con le facolta' universitarie di
giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati
per consentire ai piu' meritevoli, su richiesta
dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio
giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa per quella
amministrativa e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento
presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del
corso di dottorato di ricerca, del corso di
specializzazione per le professioni legali o della pratica
forense per l'ammissione all'esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione
professionale negli uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel
compimento delle loro ordinarie attivita', anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo
svolgimento delle attivita' previste dal presente comma
sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
ricerca, del corso di specializzazione per le professioni
legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame
di avvocato. Al termine del periodo di formazione il
magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario
redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di
cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
compete alcuna forma di compenso, di indennita', di
rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte
della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso
consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal
comma 4 di terzi finanziatori.
6. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito
dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile,
amministrativo e tributario";
b) all'articolo 9:
1) al comma 1, dopo le parole: "volontaria
giurisdizione," sopprimere la parola: "e", dopo le parole:
"processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel
processo tributario";
2) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nei
processi per controversie di previdenza ed assistenza
obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o
concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono
titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta
personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto
dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al
contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo
che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui
il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo
13, comma 1.»; (70)
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «il processo
esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;
d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: «i processi
di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del
codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti:
«i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV
e V, del codice di procedura civile»;
e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i
processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di
valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per
controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo
quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i
procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di
procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo
4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente: «b) euro 85 per i processi di
valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i
processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i
processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e
capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi
contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre
1970, n. 898,»;
h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole:
«euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole:
«euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole:
«euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole:
«euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole:
«euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 242. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 146.»;
p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole:
«compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e
di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento»
sono inserite le seguenti: «e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis»;
q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del
codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la
parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto
introduttivo del giudizio o, per il processo tributario,
nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della
meta'.";
r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s) all'articolo 13, il comma 6-bis e' sostituito dal
seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.
Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico
impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.500;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, il contributo dovuto e' di euro 4.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere
precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente,
il contributo dovuto e' di euro 600. I predetti importi
sono aumentati della meta' ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice
del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il
seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro
2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro
5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a
euro 200.000.";
u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.";
v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e'
soppressa la seguente: "e";
2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono
inserite le seguenti: "e nel processo tributario";
z) all'articolo 131, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario»;
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono
soppresse;
aa) all'articolo 158, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario»;
2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono
soppresse;
bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI
e' sostituita dalla seguente: "Capo I - Pagamento del
contributo unificato nel processo civile, amministrativo e
tributario";
cc) l'articolo 260 e' abrogato.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai
procedimenti iscritti a ruolo, nonche' ai ricorsi
notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8.- 21 - (Omissis)."
"Art. 39. Disposizioni in materia di riordino della
giustizia tributaria- 1. - 3. (Omissis).
4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire,
entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di
cui all'articolo 11, comma 4, del medesimo decreto
legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso
le commissioni tributarie. Conseguentemente le procedure di
cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della
data di entrata in vigore del presente decreto sono
revocate. I concorsi sono riservati ai soggetti
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, in servizio, che non prestino gia' servizio presso le
predette commissioni. Ai fini del periodo precedente, si
intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo
al momento dell'indizione dei concorsi.
5. - 13. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo
60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8 Procedimento - 1. All'atto della presentazione
della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo
designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti
non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La
domanda e la data del primo incontro sono comunicate
all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la
ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle
controversie che richiedono specifiche competenze tecniche,
l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la
sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal
regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinche' le parti
raggiungano un accordo amichevole di definizione della
controversia.
4. Quando non puo' procedere ai sensi del comma 1,
ultimo periodo, il mediatore puo' avvalersi di esperti
iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il
regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le
modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti
agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento di mediazione il giudice puo'
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai
sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di
procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita
che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per
il giudizio.".
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli
organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 8 Incompatibilita'
1. Non possono essere componenti delle commissioni
tributarie, finche' permangono in attivita' di servizio o
nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita'
professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento
europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che
applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei
tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti
di detti enti o come componenti di organi collegiali,
concorrono all'accertamento dei tributi stessi; (21)
c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che
prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle
entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni; (22)
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle
societa' concessionarie del servizio di riscossione delle
imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
f) soppressa;
g) i prefetti;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi
nei partiti politici;
i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo
saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la
consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e
redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di
consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi
titolo e anche nelle controversie di carattere tributario,
di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di
societa' di riscossione dei tributi o di altri enti
impositori;
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari
civili dei Corpi di polizia;
m) soppressa;
m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali,
elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati
nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in
forma non individuale, le attivita' individuate nella
lettera i).
1-bis. Non possono essere componenti di commissione
tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti
fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro
che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in
forma non individuale, le attivita' individuate nella
lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province
confinanti con la predetta regione dove ha sede la
commissione tributaria provinciale. Non possono, altresi',
essere componenti delle commissioni tributarie regionali i
coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli
affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi
professionali, esercitano, anche in forma non individuale,
le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella
regione dove ha sede la commissione tributaria regionale
ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento
della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste
nei periodi che precedono provvede il Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria.
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio
giudicante i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed
affini entro il quarto grado.
3. Nessuno puo' essere componente di piu' commissioni
tributarie.
4. I componenti delle commissioni tributarie, che
vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma
1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici
costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data
di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla
suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche
in soprannumero presso la commissione tributaria di
appartenenza.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 460, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1.- 1- 459 (Omissis).
460. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi a
mutualita' prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I,
sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni
di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo
delle cooperative sezione cooperative a mutualita'
prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle
disposizioni di attuazione del codice civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti
annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui
al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle
cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 40 per cento degli utili netti
annuali delle altre cooperative e loro consorzi;
b-bis) per la quota del 65 per cento degli utili netti
annuali delle societa' cooperative di consumo e loro
consorzi.
461- 579 (Omissis).".

Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, recante "Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture" come
modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Progressivo adeguamento ai principi comunitari
del regime tributario delle societa' cooperative - 1.
L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si
applica alla quota del 10 per cento degli utili netti
annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.
2. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, destinate ad aumento del capitale sociale, non
concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei
soci. Le stesse somme, se imponibili al momento della loro
attribuzione, sono soggette ad imposta secondo la
disciplina dell'articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio
1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2001.
3. Sugli interessi corrisposti dalle societa'
cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti
della definizione di piccole e micro imprese di cui alla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, ai propri soci persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati
alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si
applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del
20 per cento.
4. In attesa di un piu' compiuto riordino del
trattamento tributario delle societa' cooperative e loro
consorzi, in coerenza con la generale riforma della
disciplina delle societa' cooperative di cui al titolo VI
del libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
salvo quanto previsto dal comma 1, si applica al 39 per
cento della rimanente quota degli utili netti annuali
destinati a riserva indivisibile;
b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e
loro consorzi la quota di cui alla lettera a) e' elevata al
60 per cento;
c) non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b),
e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e
di lavoro e loro consorzi resta ferma l'applicazione del
predetto articolo 11 relativamente al reddito imponibile
derivante dall'indeducibilita' dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2001, l'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche dovuto dalle societa'
cooperative e loro consorzi e' calcolato, in base alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo
come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe
applicata in conformita' alle disposizioni del comma 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cooperative e loro consorzi soggetti alla disciplina
di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei
commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e loro
consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni
caso, le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle societa' cooperative di garanzia collettiva
fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, previste
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritte nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 75 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 75 Base imponibile - 1. L'imposta si applica sul
reddito complessivo netto, determinato secondo le
disposizioni della sezione I del capo II, per le societa' e
gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73, del capo III, per gli enti non
commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per
le societa' e gli enti non residenti di cui alla lettera
d).
2. Le societa' residenti di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 73e quelle non residenti di cui alla
lettera d) possono determinare il reddito secondo le
disposizioni del capo VI.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"Art. 30. Societa' di comodo. Valutazione dei titoli -
1. Agli effetti del presente articolo le societa' per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita'
limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice,
nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti,
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si
considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei
ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi,
esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto
economico, ove prescritto, e' inferiore alla somma degli
importi che risultano applicando le seguenti percentuali:
a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di
partecipazione nelle societa' commerciali di cui
all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i
predetti beni e partecipazioni costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei
crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e da beni indicati
nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria
per gli immobili classificati nella categoria catastale
A/10, la predetta percentuale e' ridotta al 5 per cento;
per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o
rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la
percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento; per
tutti gli immobili situati in comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'1 per
cento; c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le
disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai
soggetti ai quali, per la particolare attivita' svolta, e'
fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di
capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo
di imposta; 3) alle societa' in amministrazione controllata
o straordinaria; 4) alle societa' ed enti che controllano
societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati italiani ed esteri, nonche' alle stesse
societa' ed enti quotati ed alle societa' da essi
controllate, anche indirettamente; 5) alle societa'
esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle societa'
con un numero di soci non inferiore a 50; 6-bis) alle
societa' che nei due esercizi precedenti hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita';
6-ter) alle societa' in stato di fallimento, assoggettate a
procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione
coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
6-quater) alle societa' che presentano un ammontare
complessivo del valore della produzione (raggruppamento A
del conto economico) superiore al totale attivo dello stato
patrimoniale; 6-quinquies) alle societa' partecipate da
enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del
capitale sociale; 6-sexies) alle societa' che risultano
congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i
proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni
vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio
e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei
beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i
beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto
dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di
documentazione, la somma dei canoni di locazione e del
prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le societa' e per
gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che
il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per
cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del
comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'articolo 8- bis, primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria per le immobilizzazioni costituite da beni
immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati
nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale
e' ridotta al 3 per cento; per gli immobili classificati
nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale e'
ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli
immobili situati in comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento c) il
12 per cento sul valore complessivo delle altre
immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite
di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in
diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo
di cui al presente comma.
3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per
le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma
1 si presume che il valore della produzione netta non sia
inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma
3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale
dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori
coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli
interessi passivi.
4. Per le societa' e gli enti non operativi,
l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non e'
ammessa al rimborso ne' puo' costituire oggetto di
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4- ter, del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta
consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla
applicazione delle percentuali di cui al comma 1,
l'eccedenza di credito non e' ulteriormente riportabile a
scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta
successivi.
4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno
reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli
incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del reddito
determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non
hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la
societa' interessata puo' richiedere la disapplicazione
delle relative disposizioni antielusive ai sensi
dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere individuate determinate
situazioni oggettive, in presenza delle quali e' consentito
disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza
dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di
interpello di cui al comma 4-bis.
4-quater. I provvedimenti del direttore regionale
dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle
istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma
4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico
raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax
o posta elettronica.
5.
6.
7.
8.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
1994.
10.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del citato
testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 5.Redditi prodotti in forma associata - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 117 del
citato testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 117. Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti- 1. La societa' o l'ente
controllante e ciascuna societa' controllata rientranti fra
i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui
all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile,
con i requisiti di cui all'articolo 120, possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di
gruppo.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 solo in
qualita' di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'articolo 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'articolo 162, nel cui patrimonio sia compresa la
partecipazione in ciascuna societa' controllata.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si
determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 115 e 116
del citato testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 115. Opzione per la trasparenza fiscale - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali
predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di mancato
rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si
determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia
per la societa' partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.
Art. 116. Opzione per la trasparenza fiscale delle
societa' a ristretta base proprietaria- 1. L'opzione di cui
all'articolo 115 puo' essere esercitata con le stesse
modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di
quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115,
dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume di
ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione
degli studi di settore e con una compagine sociale composta
esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo e
terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze
di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89,
commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile
nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58,
comma 2, e nell'articolo 59.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 11. Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a
lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di
finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente
punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
3.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire
un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta
alla meta' in caso di presentazione nel termine di trenta
giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a
riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non
si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati
o corretti anche a seguito di richiesta.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto
milioni.
6.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
(Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice
fiscale dei contribuenti):
"Art. 7. Comunicazioni all'anagrafe tributaria - Gli
uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere
e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6.
A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare
mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche
se relative a singole unita' locali. Le comunicazioni delle
iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli
artigiani saranno omesse dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla
iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle
ditte.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che
verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze,
devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni,
variazioni e cancellazioni.
Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con
esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, devono essere
eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente
agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie
riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del
primo comma dell'articolo 6. Al fine dell'emersione delle
attivita' economiche, con particolare riferimento
all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell'immobile presso cui e'
attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le
societa' di gestione del risparmio, nonche' ogni altro
operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o
effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500
euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di
fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono
con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o
effettuano operazioni al di fuori di un rapporto
continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi, compreso il codice fiscale.
Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici
preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
trasmette la lista degli esercenti attivita' professionale
devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati
necessari per il completamento o l'aggiornamento della
lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
stessa.
I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la
dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare
all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta
estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione,
concentrazione o fusione.
Gli amministratori di condominio negli edifici devono
comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati
identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le
modalita' e i termini delle comunicazioni.
Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono
indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le
comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla
persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la
comunicazione e' sottoscritta dalla persona preposta
all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
delle trasmissioni nonche' le specifiche tecniche del
formato dei dati sono definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le
evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di cui al sesto
comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle
risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo
comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni
comunicate sono altresi' utilizzabili per le attivita'
connesse alla riscossione mediante ruolo, nonche' dai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c)
ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4
agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli
accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione
della prova e delle fonti di prova nel corso di un
procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari
e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo
371-bis del codice di procedura penale sia nelle fasi
processuali successive, ovvero degli accertamenti di
carattere patrimoniale per le finalita' di prevenzione
previste da specifiche disposizioni di legge e per
l'applicazione delle misure di prevenzione.
Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei
contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici,
organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari
categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe
tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
delle comunicazioni.
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri
operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in
ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei
danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe
tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice
fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente
disposizione si applica con riferimento alle somme erogate
a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini
della quantificazione della somma liquidata.
Il contenuto, le modalita' ed i termini delle
trasmissioni, nonche' le specifiche tecniche del formato,
sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996, n. 696, detta il "Regolamento recante norme per la
semplificazione degli obblighi di certificazione dei
corrispettivi"; l'articolo 2 individua le operazioni non
soggette all'obbligo di certificazione.
Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 12,
13 e 17 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25
giugno 1999, n. 205), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 1.
E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture
contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei
confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. (abrogato).
Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici- 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione
nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di
mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi fittizi, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro un
milione.
Art. 4. Dichiarazione infedele - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro due
milioni.
Art. 5. Omessa dichiarazione- 1. E' punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e'
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
euro trentamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non
si considera omessa la dichiarazione presentata entro
novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto."
"Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti - 1. E' punito con la reclusione da
un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di
consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione
prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu'
fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso
del medesimo periodo di imposta si considera come un solo
reato.
3. (abrogato)."
"Art. 12. Pene accessorie - 1. La condanna per taluno
dei delitti previsti dal presente decreto importa:
a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a
sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e
non superiore a tre anni;
c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e
assistenza in materia tributaria per un periodo non
inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente
di commissione tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma
dell'articolo 36 del codice penale.
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 2, 3 e 8 importa altresi' l'interdizione dai
pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e
non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le
circostanze previste dagliarticoli 2, comma 3, e 8, comma
3.
2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10
del presente decreto l'istituto della sospensione
condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice
penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare
dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume
d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a
tre milioni di euro."

"Art. 13. Circostanza attenuante. Pagamento del debito
tributario - 1. Le pene previste per i delitti di cui al
presente decreto sono diminuite fino ad un terzo e non si
applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti
costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti
mediante pagamento, anche a seguito delle speciali
procedure conciliative o di adesione all'accertamento
previste dalle norme tributarie.
2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le
sanzioni amministrative previste per la violazione delle
norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato a
norma dell'articolo 19, comma 1.
2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale puo' essere chiesta dalle parti
solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai
commi 1 e 2.
3. Della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non
si tiene conto ai fini della sostituzione della pena
detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma
dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689."
"Art. 17. Interruzione della prescrizione - 1. Il corso
della prescrizione per i delitti previsti dal presente
decreto e' interrotto, oltre che dagli atti indicati
nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di
constatazione o dall'atto di accertamento delle relative
violazioni.
1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti
dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati
di un terzo.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 5 e 6 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 1. Violazioni relative alla dichiarazione delle
imposte dirette - 1. Nei casi di omessa presentazione della
dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire
cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la
sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa
puo' essere aumentata fino al doppio nei confronti dei
soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle
singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello
accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella
dovuta o un credito superiore a quello spettante, si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della maggior imposta o della differenza del
credito. La stessa sanzione si applica se nella
dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta
ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse
sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 2 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi
di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa
ovvero di arte o professione, accertato a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, non e'
superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo dichiarato.
2-bis.1. La misura della sanzione minima e massima di
cui al comma 2 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del
modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 2- bis.
2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei
prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle
operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del
credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica
qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di
altra attivita' istruttoria, il contribuente consegni
all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata
in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate idonea a consentire il riscontro della conformita'
al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il
contribuente che detiene la documentazione prevista dal
provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne
apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria
secondo le modalita' e i termini ivi indicati. In assenza
di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.
3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano
redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di
un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori
imposte relative a tali redditi.
4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento
e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi
degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi."
"Art. 5. Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi- 1. Nel caso
di omessa presentazione della dichiarazione annuale
dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta
o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono
computati in detrazione tutti i versamenti effettuati
relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del
quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte
detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente
eseguite. La sanzione non puo' essere comunque inferiore a
lire cinquecentomila.
2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile
relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta
dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, la sanzione e' riferita all'ammontare
dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero
dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della
dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle
operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione e'
commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.
3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni
per le quali non e' dovuta l'imposta, l'omessa
presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro
milioni. La stessa sanzione si applica anche se e' omessa
la dichiarazione periodica o quella prescritta
dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti
intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso
nel quale non vi e' debito d'imposta.
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento
della differenza. Se la violazione riguarda la
dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal
comma 3.
4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 4 e' elevata del 10 per cento nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, nonche' nei casi
di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita'
degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se la maggiore imposta
accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a
seguito della corretta applicazione degli studi di settore,
non e' superiore al 10 per cento di quella dichiarata.
4-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui
al comma 4 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di
omessa presentazione del modello per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il
contribuente non abbia provveduto alla presentazione del
modello anche a seguito di specifico invito da parte
dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 4-bis.
5. Chi, in difformita' della dichiarazione, chiede un
rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, e'
punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della somma non spettante.
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una
delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di
attivita', previste nel primo e terzo comma dell'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o
inesatte tali da non consentire l'individuazione del
contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o
in cui sono conservati libri, registri, scritture e
documenti e' punito con sanzione da lire un milione a lire
quattro milioni. La sanzione e' ridotta ad un quinto del
minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della
dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni
dall'invito dell'ufficio.
Art. 6. Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto - 1.
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla
registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti
determinati e' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta
relativa all'imponibile non correttamente documentato o
registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione,
commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica, nella
documentazione o nei registri, una imposta inferiore a
quella dovuta.
2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e
alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti e'
punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque
ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o
non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva
neppure ai fini della determinazione del reddito si applica
la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni.
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione
di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di
trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per
importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni
caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente
all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica
in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei
corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di
mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi
misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la
mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.
3-bis. Il cedente che non integra il documento
attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'
articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, con la denominazione e la partita
IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito
con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del
corrispettivo della cessione non documentato regolarmente.
Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i
supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non
indica, ai sensi dell' articolo 74, primo comma, lettera
d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita
IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore
riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente.
Qualora le indicazioni di cui all' articolo 74, primo
comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi
precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per
cento.
4. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, primo e secondo
periodo, e 3-bis la sanzione non puo' essere inferiore a
lire un milione.
5. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di una medesima
operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.
6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e'
punito con la sanzione amministrativa uguale all'ammontare
della detrazione compiuta.
7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui
all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata ad
imposta in altro Stato membro.
8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio
di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o
servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di
legge o con emissione di fattura irregolare da parte
dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita'
del cedente o del commissionario, con sanzione
amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un
minimo di lire cinquecentomila, sempreche' non provveda a
regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita':
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi
dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando
all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un
documento in duplice esemplare dal quale risultino le
indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando
all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo
giorno successivo a quello della sua registrazione, un
documento integrativo in duplice esemplare recante le
indicazioni medesime, previo versamento della maggior
imposta eventualmente dovuta.
9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del
documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del
pagamento, e' restituito dall'ufficio al contribuente che
deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un
minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che,
nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve
l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante
il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli
articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. La medesima sanzione si applica
al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato
l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora
l'imposta sia stata assolta, ancorche' irregolarmente, dal
cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore,
fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'
articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la
sanzione amministrativa e' pari al 3 per cento dell'imposta
irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e
comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarita'
commesse nei primi tre anni di applicazione delle
disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle
sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonche' al
pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i
soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo
dell'inversione contabile. E' punito con la sanzione di cui
al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura,
fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente
di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8,
applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione
contabile.
9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui
all' articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i
quali gli sia stato rilasciato un documento privo
dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente
non veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del
cedente, con la sanzione amministrativa pari al 20 per
cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato
regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a
presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un
documento contenente i dati relativi all'operazione
irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
cedente deve indicare nel documento attestante la vendita
gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti
dal documento rilasciato dall'ufficio competente.".
Si riporta il testo dell'articolo 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
(Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 50-bis. Depositi fiscali ai fini IVA - 1. Sono
istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati
"depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e
comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto
nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire
tali depositi le imprese esercenti magazzini generali
munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti
depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono
altresi' considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali di cui all' articolo 1, comma 2,
lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni per i
prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali di cui all' articolo 525 ,
secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane
di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934,
relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base
alle disposizioni doganali possono essere in essi
introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle
entrate ovvero del direttore delle entrate delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta,
possono essere abilitati a custodire beni nazionali e
comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che
riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con
decreto del Ministro delle finanze , da emanare entro il 1°
marzo 1997, sono dettati le modalita' e i termini per il
rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati.
L'autorizzazione puo' essere revocata dal medesimo
direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore
delle entrate delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate
irregolarita' nella gestione del deposito e deve essere
revocata qualora vengano meno le condizioni per il
rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si
intendono estratti agli effetti del comma 6, salva
l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito
e' destinato a custodire beni per conto terzi,
l'autorizzazione puo' essere rilasciata esclusivamente a
societa' per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti,
il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore
a un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per
i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto
passivo identificato in altro Stato membro della Comunita'
europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal
caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato
dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al
comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali
depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle
entrate, territorialmente competenti, apposita
comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo,
della congruita' della garanzia prestata in relazione alla
movimentazione complessiva delle merci.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere
tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi
la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere
conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto
n. 633 del 1972; deve, altresi', essere conservato, a norma
della medesima disposizione, un esemplare dei documenti
presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni
dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui
al comma 6, ultimo periodo, e di quelli relativi agli
scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei
beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle
finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del
predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione
e all'estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti
mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di immissione in libera pratica di
beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un
deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia
commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non
e' dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'
articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
e per quelli esonerati ai sensi dell' articolo 90 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti
identificati in altro Stato membro della Comunita' europea,
eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis
allegata al presente decreto, eseguite mediante
introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti
di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un
deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della
Comunita' europea, salvo che si tratti di cessioni
intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello
Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con
trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunita'
europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di
perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni
custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente
eseguite non nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi
sempreche', in tal caso, le suddette operazioni siano di
durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA e'
demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di
finanza che gia' esercita la vigilanza sull'impianto
ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle
entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle
entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza
possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire
comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli
obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni
depositati.
6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini
della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di
commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo
da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA
iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva
operativita' e attestino regolarita' dei versamenti IVA,
con le modalita' definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, e comporta il pagamento
dell'imposta; la base imponibile e' costituita dal
corrispettivo o valore relativo all'operazione non
assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione
ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato
oggetto di una o piu' cessioni, dal corrispettivo o valore
relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso
aumentato, se non gia' compreso, dell'importo relativo alle
eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi
abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento
dell'estrazione. L'imposta e' dovuta dal soggetto che
procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia,
se i beni estratti sono stati oggetto di precedente
acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento
dell'imposta, da parte del soggetto che procede
all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione
della relativa fattura, con la indicazione dei servizi
eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione
della variazione in aumento nel registro di cui
all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni
dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la
variazione deve, altresi', essere annotata nel registro di
cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese
successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione
delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati
delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede
all'estrazione comunica, altresi', al gestore del deposito
IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui
al presente comma, anche ai fini dello svincolo della
garanzia di cui al comma 4, lettera b); le modalita' di
integrazione telematica sono stabilite con determinazione
del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il
direttore dell'Agenzia delle entrate.
7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo
periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di
rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli
obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i
beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti
non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non
abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero non
abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi
dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle
operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi
possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita
I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non
residenti da essi rappresentati.
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente
con il soggetto passivo della mancata o irregolare
applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora
non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il
decreto di cui al comma 3.".



 
Art. 3

Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio
delle professioni e delle attivita' economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e contrasto con l'utilita' sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attivita' di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.
2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.
3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attivita' e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 puo' avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed e' definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.
4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita' dei predetti enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33 quinto comma della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana,e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede legale della societa' professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a tre anni e potra' essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio di liberta' di impresa.
7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attivita' economiche devono garantire il principio di liberta' di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto,fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
9. Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8, comprende:
a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attivita' economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attivita' economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorita' amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno gia' licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attivita' economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la societa' con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
c) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;
e) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu' sedi oppure in una o piu' aree geografiche;
f) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
g) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attivita' svolta.
10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
11. Singole attivita' economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, puo' essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:
a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;
b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella liberta' economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui e' destinata;
c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso di societa', sulla sede legale dell'impresa.
11-bis. In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonche' agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314».
12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento»;
b) al comma 2, dopo le parole: «gia' registrate» sono inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalita' di cui al comma precedente».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. Regolamenti
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
20, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria):
"Art. 20. Nuovo patto di stabilita' interno: parametri
di virtuosita'
(Omissis).
3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma
2, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, fermo
l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere
dall'anno 2012, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del
decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti locali di cui al
primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale
realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di
cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello
risultante dall'applicazione alle spese finali medie
2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita
per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui
al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1
commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per
l'anno 2012 e' ridotto con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti
negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno,
superiori a 200 milioni di euro.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 33 della
Costituzione, recante "Costituzione della Repubblica
italiana":
"Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato." .
La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, reca "Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel
mercato interno".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno):
"Art. 6 Servizi di trasporto. 1. Le disposizioni del
presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto
aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario
e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di
taxi, di ambulanza, nonche' i servizi portuali e i servizi
di noleggio auto con conducente.
2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono
servizi di trasporto quelli di:
a) scuola guida;
b) trasloco;
c) noleggio di veicoli e unita' da diporto;
d) pompe funebri;
e) fotografia aerea.".
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 307, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, (Codice
dell'ordinamento militare), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 307. Dismissioni di altri beni immobili del
Ministero della difesa
(Omissis).
10. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei
lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze - Agenzia del demanio, individua, con uno o
piu' decreti, gli immobili militari, non compresi negli
elenchi di cui al comma 2, da alienare secondo le seguenti
procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi
dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al
regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme
della contabilita' generale dello Stato, fermi restando i
principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile,
sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa -
Direzione generale dei lavori e del demanio che puo'
avvalersi del supporto tecnico-operativo di una societa'
pubblica o a partecipazione pubblica con particolare
qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel
settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a
base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa -
Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere
di congruita' emesso da una commissione appositamente
nominata dal Ministro della difesa, presieduta da un
magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e
composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e
dell'economia e delle finanze, nonche' da un esperto in
possesso di comprovata professionalita' nella materia.
Dall'istituzione della Commissione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai
componenti della stessa non spetta alcun compenso o
rimborso spese;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione puo'
essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui
alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di
finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione
anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota
corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo
ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della
difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento,
nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
somme riassegnate al Ministero della difesa sono
finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in
ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la
copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della
valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il
decreto di approvazione degli accordi di programma,
comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono
deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni,
decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il
medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio
assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle
conferenze di servizi si applicano alle procedure di
valorizzazione di cui all'articolo 314;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati
possono essere effettuate a trattativa privata, se il
valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente
comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli
immobili da dismettere, con cessazione del carattere
demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di
tali immobili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione,
in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e
individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni
riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e
le autorizzazioni previste dal citato codice sono
rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione
della istanza. Le disposizioni del citato codice, parti
prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 8-bis del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 8-bis. Cancellazione di segnalazioni dei ritardi
di pagamento
1. Entro dieci giorni dalla regolarizzazione dei
pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti
da parte delle persone fisiche o giuridiche gia' inserite
nelle banche dati devono essere integrate dalla
comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da
parte dell'istituto di credito deve pervenire
immediatamente dopo l'avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni gia' registrate e regolarizzate, se
relative al mancato pagamento di rate mensili di numero
inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono
essere aggiornate secondo le medesime modalita' di cui al
comma precedente.
3. La Banca d'Italia e' autorizzata ad apportare le
dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e
successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente
articolo.".



 
Art. 4

Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al
referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito «servizi pubblici locali», liberalizzando tutte le attivita' economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunita'.
2. All'esito della verifica di cui al comma 1 l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunita' locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
3. Alla delibera di cui al comma precedente e' data adeguata pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e' comunque effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.
5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata allo scopo.
6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.
8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui al comma l, intende procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita'. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.
10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.
11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:
a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la piu' ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;
c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non puo' essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento;
e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei beni di cui al comma 29, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;
g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualita' del servizio.
12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che:
a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualita' e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove cio' non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento;
c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.
13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento e' pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento puo' avvenire a favore di societa' a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house».
14. Le societa' cosiddette «in house» affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno.
15. Le societa' cosiddette «in house» e le societa' a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se la scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le societa' a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, e' fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati.
18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a societa' cosiddette «in house» e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche' ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, nonche' degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.
20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.
21. Non possono essere nominati amministratori di societa' partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa societa'.
22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto ne' svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.
23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.
24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualita' di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere ne' dipendenti ne' amministratori dell'ente locale stesso.
27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.
30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 29 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.
32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente:
a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonche' gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10 ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.
33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati e alle societa' da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' al socio selezionato ai sensi del comma 12. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.
34. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonche' la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. E' escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27 del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
35. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate all'entrata in vigore del presente decreto.



Riferimenti normativi
La legge 10 ottobre 1990, n. 287, reca "Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della
citata legge n. 287 del 1990:
"Art. 9. Autoproduzione
1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente
pubblico del monopolio su un mercato, nonche' la riserva
per legge ad un'impresa incaricata della gestione di
attivita' di prestazione al pubblico di beni o di servizi
contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto
di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della
societa' controllante e delle societa' controllate.
2. L'autoproduzione non e' consentita nei casi in cui
in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti
che la stessa e' stabilita per motivi di ordine pubblico,
sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonche', salvo
concessione, per quanto concerne il settore delle
telecomunicazioni.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8, della
citata legge n. 287 del 1990:
"Art. 8. Imprese pubbliche e in monopolio legale
1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si
applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o
a prevalente partecipazione statale.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si
applicano alle imprese che, per disposizioni di legge,
esercitano la gestione di servizi di interesse economico
generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato,
per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento
degli specifici compiti loro affidati.
2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano
svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui
agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante
societa' separate.
2-ter. La costituzione di societa' e l'acquisizione di
posizioni di controllo in societa' operanti nei mercati
diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva
comunicazione all'Autorita'.
2-quater. Al fine di garantire pari opportunita' di
iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2
rendano disponibili a societa' da esse partecipate o
controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni
o servizi, anche informativi, di cui abbiano la
disponibilita' esclusiva in dipendenza delle attivita'
svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a
rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni
equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti .
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e
2-quater, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo
14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3,
le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni
di cui all'articolo 15.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di
comunicazione di cui al comma 2-ter, l'Autorita' applica la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100
milioni.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 18,del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge
6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
"Art. 18. Reclutamento del personale delle societa'
pubbliche
1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, le societa' che gestiscono servizi
pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano,
con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o
di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalita' per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi,
anche di derivazione comunitaria, di trasparenza,
pubblicita' e imparzialita'.
2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di
personale si applicano, in relazione al regime previsto per
l'amministrazione controllante, anche alle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell' articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette societa'
adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle
disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in
materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i
rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di
cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30
settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica
per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle
societa' a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di
servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero
che svolgano attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle societa' quotate su mercati regolamentati.".
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, reca
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo n.163 del 2006::
"Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri
soggetti aggiudicatori.
Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le
norme del presente titolo, nonche' quelle della parte I, IV
e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai
concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti
dall'articolo 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa'
con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non
sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto
della loro attivita' la realizzazione di lavori o opere,
ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad
essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza, ivi comprese le societa' di cui agli articoli
113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali;
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui
all'allegato I, nonche' lavori di edilizia relativi ad
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici e universitari, edifici
destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo
superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione
sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati,
relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto
dell'i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche'
tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui
alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia
previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di
servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla
gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di
proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti
privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in
via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a
scomputo totale o parziale del contributo previsto per il
rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto
1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso
di costruire puo' prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente
diritto a richiedere il permesso di costruire presenti
all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del
permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere
da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui
devono essere completate, allegando lo schema del relativo
contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del
progetto preliminare, indice una gara con le modalita'
previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,
sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori.
L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed
esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di
sicurezza;
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti
aggiudicatori di cui all'articolo 207, qualora, ai sensi
dell'articolo 214, devono trovare applicazione le
disposizioni della parte II anziche' quelle della parte III
del presente codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f),
g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma
6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del
contratto si applicano solo le norme che disciplinano il
collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h),
non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92;
128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si
applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le societa' di cui al comma 1, lettera c) non sono
tenute ad applicare le disposizioni del presente codice
limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
gestione del servizio per i quali sono state specificamente
costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:
1) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto
di procedure di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione
previsti dal presente codice in relazione alla prestazione
per cui la societa' e' stata costituita;
3) la societa' provvede in via diretta alla
realizzazione dell'opera o del servizio, in misura
superiore al 70% del relativo importo.
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui
alle lettere d) ed e) del comma 1 deve porre come
condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario,
delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto
previsto dalle eventuali leggi che prevedono le
sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse puo'
essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento
dell'appalto, previa verifica, da parte del
sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e'
svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato
rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza
dal contributo.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 35, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 35. Reclutamento del personale
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti." .
Si riporta il testo vigente degli articoli 234 e
seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali.":
"Art. 234. Organo di revisione economico-finanziario
1. I consigli comunali, provinciali e delle citta'
metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti,
un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori
contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del
collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane
la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo
revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio
dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita'
montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i
soggetti di cui al comma 2.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i
nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20
giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina
Art. 235. Durata dell'incarico e cause di cessazione.
1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre
anni a decorrere dalla data di esecutivita' della delibera
o dalla data di immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui
all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola
volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un
singolo componente la durata dell'incarico del nuovo
revisore e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza
del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina
dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla
proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2,
3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed
in particolare per la mancata presentazione della relazione
alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1,
lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a
svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal
regolamento dell'ente.
Art. 236. Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei
revisori.
1. Valgono per i revisori le ipotesi di
incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399
del codice civile, intendendosi per amministratori i
componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non
puo' essere esercitato dai componenti degli organi
dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale
incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri
dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai
dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato
l'organo di revisione economico-finanziaria e dai
dipendenti delle regioni, delle province, delle citta'
metropolitane, delle comunita' montane e delle unioni di
comuni relativamente agli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non
possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente
locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso
Art. 237. Funzionamento del collegio dei revisori.
1. Il collegio dei revisori e' validamente costituito
anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle
riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni
adottate.
Art. 238. Limiti all'affidamento di incarichi
1. Salvo diversa disposizione del regolamento di
contabilita' dell'ente locale, ciascun revisore non puo'
assumere complessivamente piu' di otto incarichi, tra i
quali non piu' di quattro incarichi in comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in
comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999
abitanti e non piu' di uno in comune con popolazione pari o
superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate
ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000
abitanti e le comunita' montane ai comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione e'
subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto
dei limiti di cui al comma 1.
Art. 239. Funzioni dell'organo di revisione.
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' di collaborazione con l'organo consiliare
secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e
dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei
pareri e' espresso un motivato giudizio di congruita', di
coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del
parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto
all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di
deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile.
Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le
misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle
impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo
consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti
conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione
delle misure proposte dall'organo di revisione;
c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria
ed economica della gestione relativamente all'acquisizione
delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita'
contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla
completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali
ed alla tenuta della contabilita'; l'organo di revisione
svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di
campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare
del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto
entro il termine, previsto dal regolamento di contabilita'
e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla
trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo
esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte
tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed
economicita' della gestione;
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita'
di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di
responsabilita';
f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di
cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto
di accesso agli atti e documenti dell'ente e puo'
partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per
l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto
di gestione. Puo' altresi' partecipare alle altre assemblee
dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto
dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per
consentire la partecipazione alle predette assemblee
all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini
del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
a) da parte dell'organo regionale di controllo le
decisioni di annullamento nei confronti delle delibere
adottate dagli organi degli enti locali;
b) da parte del responsabile del servizio finanziario
le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in
ordine alle delibere di impegni di spesa.
3. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente
locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri
compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai
regolamenti.
4. L'organo della revisione puo' incaricare della
collaborazione nella propria funzione, sotto la propria
responsabilita', uno o piu' soggetti aventi i requisiti di
cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi
rimangono a carico dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di revisione
collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli
individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere
ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
Art. 240. Responsabilita' dell'organo di revisione.
1. I revisori rispondono della veridicita' delle loro
attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza
del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza
sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione
del loro.
Art. 241. Compenso dei revisori
1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica vengono fissati i limiti massimi
del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi
triennalmente. Il compenso base e' determinato in relazione
alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato
dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in
relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a
quelle indicate nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato
dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie
funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente
sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo
complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione
economico-finanziaria e' esercitata dal collegio dei
revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e
3 e' aumentato per il presidente del collegio stesso del 50
per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al
comma 1 spettante al revisore della comunita' montana ed al
revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per
quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al
comune totalmente montano piu' popoloso facente parte della
comunita' stessa ed al comune piu' popoloso facente parte
dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al
comma 1 spettante ai revisori della citta' metropolitana si
fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica,
al comune capoluogo.
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai
revisori con la stessa delibera di nomina.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 77 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 77. Definizione di amministratore locale.
1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino
chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato,
disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari
ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei modi e
nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle
aspettative, dei permessi e delle indennita' degli
amministratori degli enti locali. Per amministratori si
intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche
metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri
dei comuni anche metropolitani e delle province, i
componenti delle giunte comunali, metropolitane e
provinciali, i presidenti dei consigli comunali,
metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e
gli assessori delle comunita' montane, i componenti degli
organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali, nonche' i componenti degli organi di
decentramento.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 51 del codice
di procedura civile:
"Art. 51. Astensione del giudice.
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto
grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente
o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei
difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle
parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno,
procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di
un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore".
Si riporta il testo vigente del comma 32, dell'articolo
14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica.):
"Art. 14. Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
(Omissis).
32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono
costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni
mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne
cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a
30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia'
costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile
negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,
riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite
di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato
gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite
medesime.
La disposizione di cui al presente comma non si applica
alle societa', con partecipazione paritaria ovvero con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti,
costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva
superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa
tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la
partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre
2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre
societa' gia' costituite.
(Omissis).".

Si riporta il testo vigente del comma 117 dell'articolo
1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilita'
2011):
"Art. 1. Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)
(Omissis).
117. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 14, comma
2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma
32 del medesimo articolo 14, le parole: «Entro il 31
dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31
dicembre 2013» e, dopo il secondo periodo, e' inserito il
seguente: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si
applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti
nel caso in cui le societa' gia' costituite: a) abbiano, al
31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre
esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,
riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c)
non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di
bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato
gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite
medesime».
(Omissis).".

Si riporta il testo vigente dell'articolo 2359 del
Codice civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati".

Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca
"Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144.".
Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, reca
"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica.".
Lalegge 23 agosto 2004, n. 239, reca "Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia.".
Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, reca
"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.".
Lalegge 2 aprile 1968, n. 475, reca "Norme concernenti
il servizio farmaceutico.".
Si riporta il testo vigente del comma 42, dell'articolo
2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie):
"Art. 2. Proroghe onerose di termini
(Omissis).
42. All'articolo 63, comma 1, numero 2), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dopo le parole: «della Regione» sono aggiunte le seguenti:
«, fatta eccezione per i comuni con popolazione non
superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione
dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per
cento e fermo restando quanto disposto dall' articolo 1,
comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
(Omissis).".



 
Art. 5
Norme in materia di societa' municipalizzate

1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilita' in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni e' comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilita' interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non puo' essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. La quota non assegnata agli enti territoriali e' destinata alle finalita' previste dal citato articolo 6-quinquies.
1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Le disponibilita' derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato. L'ente destinatario del finanziamento e' tenuto a rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6-quinquies
del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 6-quinquies. Fondo per il finanziamento di
interventi finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale di livello nazionale.
1. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno
2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di
interventi finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti
di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e'
riconosciuta la valenza strategica ai fini della
competitivita' e della coesione del Paese. Il fondo e'
alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per
l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo
2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico
nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali,
fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008,
siano state vincolate all'attuazione di programmi gia'
esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del
meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3
agosto 2007, n. 82.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero
dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla
ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la
Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare
nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli
stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di
delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento per il parere
delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure
previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i
Programmi operativi nazionali finanziati con risorse
comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico
nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere
ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente
articolo.
3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi
dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la
concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture
di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di
predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all' articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di
ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi
strutturali comunitari." .
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
marzo 2011, reca "Dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche che
hanno colpito il territorio della regione Basilicata nel
periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011.".
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
32, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"Art. 8. Per il potenziamento e il funzionamento del
sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, per l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di
euro 16.700.000,00.".



 
Art. 5 bis

Sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del
Piano Sud

1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalita' del Piano per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalita' strutturale, nonche' sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sono stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonche' le modalita' di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in
materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.":
"Art. 4. Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di seguito denominato: "Fondo". Il Fondo e'
finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria
all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e
sociale tra le diverse aree del Paese.
2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con
l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi
strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
la complementarieta' delle procedure di attivazione delle
relative risorse con quelle previste per i fondi
strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi
speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia
di carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro
funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto
attiene al profilo temporale. La programmazione degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione
degli interventi di carattere ordinario.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6-sexies del
citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
"Art. 6-sexies. Ricognizione delle risorse per la
programmazione unitaria
1. Per promuovere il coordinamento della programmazione
statale e regionale ed in particolare per garantire
l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro
strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo
2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo
delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti
originariamente finanziati con fonti di finanziamento
diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei
programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a
carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di
cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in
particolare individuando le risorse che non siano state
impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti
correlate alla chiusura dei Programmi operativi 2000-2006 e
alla rendicontazione delle annualita' 2007 e 2008 dei
Programmi operativi 2007-2013, anche individuando modalita'
per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse
impegnate sul bilancio comunitario.
2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e
comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri competenti, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico e previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che
definisce le modalita' di impiego delle risorse, i criteri
per la selezione e le modalita' di attuazione degli
interventi che consentano di assicurare la qualita' della
spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante
procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento
delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto
del vincolo delle precedenti assegnazioni alle
amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'
articolo 119, quinto comma, della Costituzione, individua
gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo
economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali,
con priorita' per gli interventi finalizzati al
potenziamento della rete infrastrutturale di livello
nazionale e regionale di cui e' riconosciuta la valenza
strategica ai fini della competitivita' e della coesione.
3. ll Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma
precedente ed assume con propria deliberazione gli atti
necessari alla riprogrammazione delle risorse e
all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da
parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al
periodo precedente e' trasmessa al Parlamento, ai fini
dell'espressione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base
dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione
delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con
le singole regioni interessate la stipula delle intese
istituzionali di programma di cui all' articolo 2, comma
203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, per individuare il programma
degli interventi e le relative modalita' di attuazione. Ai
fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con
le modalita' di attuazione del Quadro strategico nazionale
per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese
saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con
le regioni.
5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma
precedente costituiscono lo strumento di attuazione di
quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del
presente decreto.".
Si riporta il testo vigente dei commi 126 e 127,
dell'articolo 1, della citata legge n. 220 del 2010 (Legge
di stabilita' 2011):
"Art. 1. Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle
(Omissis).
126. Il complesso delle spese finali in termini di
competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto
ordinario non puo' essere superiore, per ciascuno degli
anni 2011, 2012 e 2013, alla media delle corrispondenti
spese finali del triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti
percentuali:
a) per l'anno 2011: 12,3 per cento;
b) per l'anno 2012: 14,6 per cento;
c) per l'anno 2013: 15,5 per cento.
127. Il complesso delle spese finali in termini di
cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non puo'
essere superiore, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e
2013, alla media delle corrispondenti spese finali del
triennio 2007-2009 ridotta delle seguenti percentuali:
a) per l'anno 2011: 13,6 per cento;
b) per l'anno 2012: 16,3 per cento;
c) per l'anno 2013: 17,2 per cento.
(Omissis)."



 
Art. 6
Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio
attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori
semplificazioni
1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche' l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della piu' ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operativita' del SISTRI e' il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita' e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita' ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalita' gia' previste per le associazioni di categoria.
4. (Soppresso).
5. All'articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.».
6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitori a dei cittadini nei confronti dello Stato.
6-bis. Al fine di semplificare l'attivita' amministrativa e di evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333, non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.
6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia del demanio procedera', con priorita' in aree a piu' elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali gia' stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilita' di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 19, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi.", cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 19. Segnalazione certificata di inizio attivita'
- Scia
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti
richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto
generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, e' sostituito
da una segnalazione dell'interessato, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della giustizia,
all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e
asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,
salve le verifiche successive degli organi e delle
amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata
delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'
dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo
esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque
salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'
false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6,
nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, puo' sempre e in ogni tempo adottare i
provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma
6-bis, all'amministrazione e' consentito intervenire solo
in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio
artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per
la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo
motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare
comunque tali interessi mediante conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 e'
ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano
altresi' ferme le disposizioni relative alla vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' non
costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione
e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di
cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104."
Si riporta il testo vigente della lettera f-octies),
del comma 2, dell'articolo 6, del citato decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70:
"Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli
adempimenti burocratici
(Omissis).
f-octies) al fine di garantire che un adeguato periodo
transitorio consenta la progressiva entrata in operativita'
del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti,
per i soggetti di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il relativo termine,
da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nei modi di cui all' non puo' essere antecedente al 1°
giugno 2012.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 26 maggio 2011 (Proroga del termine
di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre
2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti.):
"Art. 1. Proroga di termini
1. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre
2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e'
prorogato al 1° settembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
52, che hanno piu' di 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c),
d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
hanno piu' di 500 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano
rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una
quantita' annua complessivamente trattata superiore a 3.000
tonnellate;
d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e
d) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
2. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre
2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e'
prorogato al 1° ottobre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c),
d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
hanno da 251 a 500 dipendenti;
c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i
rifiuti urbani della regione Campania.
3. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre
2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e'
prorogato al 2 novembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c),
d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
hanno da 51 a 250 dipendenti.
4. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre
2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e'
prorogato al 1° dicembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
52, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali
non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c),
d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
hanno da 11 a 50 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano
rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una
quantita' annua complessivamente trattata fino a 3.000
tonnellate.
5. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre
2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e'
prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto
ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10
dipendenti.
6. Il termine di cui all'art. 12, comma 2 del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre
2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, e'
prorogato al 1° settembre 2011 per i soggetti di cui
all'art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n.
52, non menzionati nei commi da 1 a 5 del presente
articolo, nonche' per i soggetti di cui all'art. 4 del
decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.".
Si riporta il testo dell'articolo 81 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 81. Ruolo DigitPA
1. DigitPA, nel rispetto delle decisioni e degli
indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di
soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le
strutture operative preposte al controllo e supervisione
delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2 .
2. DigitPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura
la progettazione, la realizzazione, la gestione e
l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39.
2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto
dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso
il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma
tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita'
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi
di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso
strumenti condivisi di riconoscimento unificati,
l'autenticazione certa dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento."
Si riporta il testo vigente dei commi 331, 332 e 333,
dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n.266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006):
"Art. 1.
(Omissis).
331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno
2005 e' concesso un assegno pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 e'
concesso per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o
ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
333. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede
dell'ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all'assegno di cui
al comma 331 e, previa verifica dell'ordine di nascita,
entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di
adozione con riferimento all'assegno di cui al comma 332.
Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente
la potesta' sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche'
residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed
appartenente a un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno 2004 ai fini dell'assegno di
cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno di
cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del D.M.
22 gennaio 1993 del Ministro della sanita', pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La
condizione reddituale di cui al presente comma e'
autocertificata dall'esercente la potesta', all'atto della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento e
sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce
alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle
finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate
secondo procedure definite convenzionalmente. Per
l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale
di SOGEI Spa.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98:
"Art. 12. Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
di immobili pubblici
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di
acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma
diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione
degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli
enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del
Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni
immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti
previdenziali pubblici e privati restano ferme le
disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni
di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, relative agli interventi manutentivi, a
carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli
immobili di proprieta' dello Stato, in uso per finalita'
istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche
fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge
riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli
affari esteri e il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli
41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Conseguentemente sono fatte salve le risorse
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici
statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di
spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
l'Agenzia del demanio;
b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le
decisioni di spesa, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi
manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle
Amministrazioni di cui alla lettera a);
c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relative agli
interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero
infrastrutture diversi da quelli di cui alle lettere a) e
b). Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a) e
b);
d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati
direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli
immobili, anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli
interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio
preventivamente, al fine del necessario coordinamento con
le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere a), b)
e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine
di verificare le previsioni contrattuali in materia.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la
previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di
proprieta' dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di
manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli
immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a
qualsiasi titolo.
4. Anche sulla base delle previsioni triennali
presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i
Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio
assume le decisioni di spesa sulla base di un piano
generale di interventi per il triennio successivo, volto,
ove possibile, al recupero degli spazi interni degli
immobili di proprieta' dello Stato al fine di ridurre le
locazioni passive. Per le medesime finalita', l'Agenzia del
demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'
specializzate nella riorganizzazione dei processi di
funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni
di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a
valere sulle risorse di cui al comma 6.
5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli
interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b),
stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori
oneri ovvero, in funzione della capacita' operativa di tali
strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti
territoriali predefiniti, con societa' specializzate nel
settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica
o con altri soggetti pubblici per la gestione degli
appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo
preventivo degli uffici centrali del bilancio.
Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet
dell'Agenzia del demanio.
6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a
disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2,
lettere a) e b), confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio
2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese
di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse
necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da
corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna
Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di' cui
all'articolo 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo
precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle
che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi
dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni
quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia'
appaltati alla data della stipula degli accordi o delle
convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano
ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermi
restando i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Successivamente alla stipula dell'accordo o della
convenzione quadro, e' nullo ogni nuovo contratto di
manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli
stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina
del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero
della difesa ed il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con riferimento a quanto previsto dal comma 2,
nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero
degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei
piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del
necessario coordinamento con le attivita' poste in essere
ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli
spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e
monitorare gli interventi necessari di manutenzione
ordinaria e straordinaria, si avvale delle strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi
o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacita'
operativa di tali strutture, puo', con procedure ad
evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma
6, selezionare societa' specializzate ed indipendenti.
9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, volte alla razionalizzazione degli spazi ed
al contenimento della spesa pubblica, e fermo restando
quanto ivi previsto al nono periodo, le Amministrazioni di
cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del
demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle
nuove costruzioni, di programmata realizzazione nel
successivo triennio. Le comunicazioni devono indicare,
oltre l'esatta descrizione dell'immobile e la sua
destinazione presente e futura, l'ammontare dei relativi
oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi
previsti per la realizzazione delle opere.
10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottarsi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono
definite, per l'attuazione della presente norma senza nuovi
o maggiori oneri, le attivita' dei Provveditorati per le
opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse
disponibili.
11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di cui al comma
222, periodo nono", sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2, comma 222".
12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per
razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio
residenziale pubblico";
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In
attuazione degliarticoli 47e 117, commi secondo, lettera
m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali
delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta'
dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di
Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
dello stato di attuazione dei predetti accordi.".
13. La violazione degli obblighi di comunicazione
stabiliti dall'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai
decreti di cui al medesimo comma, quindicesimo periodo, e'
causa di responsabilita' amministrativa. Le amministrazioni
soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le
rispettive strutture organizzative e i relativi profili di
competenza, i responsabili della comunicazione stessa,
trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, tramite registrazione sul portale.
Per la comunicazione delle unita' immobiliari e dei
terreni, delle concessioni e delle partecipazioni, prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31
gennaio 2012. I termini e gli ambiti soggettivi per la
comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello
Stato sono previsti dai successivi decreti emanati ai sensi
dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo periodo che li
individuano.
14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole:
«rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato
previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43e del conto generale
del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279» sono sostituite
dalle seguenti: «rendiconto patrimoniale delle
Amministrazioni pubbliche a valori di mercato».
15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia
del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei
conti" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del
demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla
Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza".
Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85, reca
"Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e
regioni di un proprio patrimonio, in attuazione
dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42.".
Si riporta il testo vigente del comma 196-bis,
dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n.191,
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010):
"Art. 2.
(Omissis).
196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni
di dismissione immobiliare di cui al comma 196 e' fissato
al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal
comma 195, nonche' dal comma 2 dell'articolo 314 del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale
procedura e' considerata urgente l'alienazione degli
immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai
numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo d'intesa
sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della
difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la
congruita' del valore degli stessi con le finalizzazioni
ivi previste. A tale fine i predetti immobili sono alienati
in tutto o in parte dall'Agenzia del demanio con le
procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di
mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui
al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo
1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I
proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono
destinati: a) ad essere versati, unitamente ai proventi
realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero
territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2
dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla
contabilita' speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di
Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai
sensi del comma 196-ter, piu' gli interessi legali
maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi
di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero
della difesa per le attivita' di riallocazione delle
funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali
maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono
acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con
provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del
Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo
4, comma 8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,
n. 42, che deve essere in possesso di comprovati requisiti
di elevata professionalita' nella gestione
economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato,
necessari per gestire la fase operativa di attuazione del
piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori
partite creditorie e debitorie rispetto al documento
predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal
medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito
del comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che e'
approvato con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010.
(Omissis).".



 
Art. 6 bis
Accesso ai sistemi informativi

1. Ai sistemi informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso, anche per le finalita' ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva la facolta' di istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Dall'attuazione del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente degli articoli 117 e 119del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
(Codice in materia di protezione dei dati personali):
"Art. 117. Affidabilita' e puntualita' nei pagamenti.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari
soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di
crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e
la puntualita' nei pagamenti da parte degli interessati,
individuando anche specifiche modalita' per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel
rispetto dei diritti dell'interessato."
Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di
cui all'articolo 118 sono altresi' individuati termini
armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti,
in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi
tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al
comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi
da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117,
tenendo conto della specificita' dei trattamenti nei
diversi ambiti. ".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141
(Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.
385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi.):
"Art. 30-ter. Sistema di prevenzione
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero
dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel
settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati
o differiti, con specifico riferimento al furto di
identita'.
2. Il sistema di prevenzione e' basato sull'archivio
centrale informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di
seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui
al comma 9 del presente articolo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati.
Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero
dell'economia e delle finanze designa, per la gestione
dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento
dei dati personali, la Consap S.p.A., di seguito denominato
ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e
delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con
apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte
salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad
altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, funzioni di competenza statale in materia di
monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione,
sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del
credito e dei servizi.
5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i
seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle
extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le
imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a
c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi, in base ad apposita
convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata, previo parere del gruppo di lavoro
di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui e'
consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.
7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di
verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella
documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
una dilazione o un differimento di pagamento, un
finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
servizio a pagamento differito. La verifica
dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di
fuori dei casi e delle finalita' previste per la
prevenzione del furto di identita'. Gli aderenti inviano
altresi', in forma scritta, una comunicazione riguardante
l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei settori
di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri
anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli
aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le
informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
elettronica o interattivi.
8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, e'
istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito,
telefonico e telematico, che consente di ricevere
segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
identita'.
9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un
gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso
e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di
prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo
e del furto di identita' a livello nazionale, nonche'
compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e
studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al
comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Il gruppo di lavoro e' composto da due
rappresentanti, di cui un titolare e un supplente,
designati rispettivamente da ciascuna delle autorita'
indicate: Ministero dell'economia e delle finanze,
Ministero dell'interno, Ministero della giustizia,
Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro e'
assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei
componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha
carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro
durano in carica un triennio. Per la partecipazione
all'attivita' del gruppo di lavoro non sono previsti
compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro
e' presieduto dal componente del gruppo designato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in
ragione dei temi trattati, integra la composizione del
gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
categoria dei soggetti aderenti e degli operatori
commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di
polizia, designati dal Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di
ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della
relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai
risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta
entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare
dell'archivio, anche attraverso l'attivita' di studio ed
elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di
lavoro, svolge attivita' d'informazione e conoscenza sui
rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio
di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti
preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.".



 
Art. 6 ter
Fondo di rotazione per la progettualita'

1. Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che ricadono su terreni demaniali o gia' di proprieta' dell'ente locale interessato, aventi gia' destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995.
2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con le modalita' definite con deliberazione della Cassa depositi e prestiti Spa, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando alla stessa la descrizione dell'opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.
3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa depositi e prestiti Spa provvede a formare una graduatoria nel rispetto di quanto previsto al comma 1.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo vigente dei commi 54, 55, 56,
56-bis e 57, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995,
n.549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica.):
"Art. 1.
(Omissis).
54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per
investimenti pubblici, con particolare riguardo alla
realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento
comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni,
degli enti locali e degli altri enti pubblici, e' istituito
presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per
la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie
per la redazione degli studi per l'individuazione del
quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di
fattibilita', delle valutazioni di impatto ambientale, dei
documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione
del Fondo e' stabilita periodicamente dalla Cassa depositi
e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in
relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle
somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto
dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato
fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo e' riservata,
per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle
esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano
straordinario di messa in sicurezza degli edifici
scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono
sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. La
quota residua del Fondo e' riservata, per almeno il 60 per
cento, in favore delle aree depresse del territorio
nazionale nonche' per l'attuazione di progetti comunitari
da parte di strutture specialistiche universitarie e di
alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro
il limite del 10 per cento per le opere comprese nel
programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non
localizzate nelle predette aree depresse.
55. Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino
le anticipazioni nei tempi e con le modalita' concordate
con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro
provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti,
trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti
locali e alle regioni.
56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori,
la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso,
l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono
stabiliti con deliberazione del consiglio di
amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le
anticipazioni, concesse con determinazione del direttore
generale, non possono superare l'importo determinato sulla
base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente
normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto
dell'opera.
56-bis. Nello stabilire le modalita' di cui al comma
56, relativamente alle opere di importo previsto superiore
a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione della
Cassa depositi e prestiti e' tenuto ad introdurre, tra i
presupposti istruttori, i seguenti requisiti:
a) studio di fattibilita' valutato positivamente, con
parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica
regionale di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999,
n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il termine
massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento
dello studio, anche in caso di valutazione negativa.
Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si da'
per acquisita la valutazione positiva;
b) provvedimento del presidente della regione che
certifichi la compatibilita' dell'opera con gli indirizzi
della programmazione regionale.
57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con
deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per
le anticipazioni gia' concesse, le cause, le modalita' e i
tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura
rotativa del Fondo, per assicurarne il piu' efficace
utilizzo." .



 
Art. 7
Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e
misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia
elettrica e del gas
1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «superiore a 25 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro»;
b) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
«c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale»;
c) le parole da: «La medesima disposizione» fino a «o eolica» sono soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo delcomma 16 dell'articolo 81 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 81. Settori petrolifero e del gas - 1-15
(Omissis).
16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e
dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle
tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul
reddito delle societa' di cui all' articolo 75 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' applicata con una addizionale
di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano
conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di
ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito
imponibile superiore a 1 milione di euro e che operano nei
settori di seguito indicati:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o
commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi
vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio
liquefatto e gas naturale;
c) produzione, trasmissione e dispacciamento,
distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;
c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale.
Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi
da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione
del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad
attivita' riconducibili ai predetti settori siano
prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi
conseguiti.
16-bis-38-ter (Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente):
"Art. 3. Efficacia temporale delle norme tributarie -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".
Si riporta il testo vigente delcomma 18 dell'articolo
81 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 81. Settori petrolifero e del gas - 1-17
(Omissis).
18. E' fatto divieto agli operatori economici dei
settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della
maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale
osservanza della disposizione di cui al precedente periodo
e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare
sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le
imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'
articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre
1990, n. 287. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al
Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui
al comma 16.
19-38-ter (Omissis).".



 
Art. 7 bis
Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore»;
b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ferma restando la possibilita' di deroga con gli accordi di cui al comma 4».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dei commi 4 e 4-bis dell'art.
83-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come
modificato dalla presente legge:
"4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza
stradale e la regolarita' del mercato dell'autotrasporto di
merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto,
stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a
favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la
copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano,
comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza
normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati
nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi
tra organizzazioni associative di vettori rappresentati
nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la
logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative
dei committenti, sono sottoposti al parere preventivo della
predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini
della loro entrata in vigore. Tali accordi possono altresi'
prevedere contratti di trasporto di merci su strada di
durata o quantita' garantite, per i quali e' possibile
derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonche'
alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle
disposizioni in materia di azione diretta.
4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al comma
4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi,
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l'Osservatorio sulle attivita' di
autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina
i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso
il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori
trenta giorni l'Osservatorio non abbia provveduto ad
adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano
anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta
le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della
determinazione del corrispettivo e ferma restando la
possibilita' di deroga con gli accordi di cui al comma 4."



 
Art. 8
Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali,finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attivita'.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonche' fino ad un anno di eta' del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.
3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea, le parole: «e la normativa regolamentare, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate» sono sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicati»;
b) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis)condizioni di lavoro del personale».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 36 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della
direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della
direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria), come
modificato dalla presente legge:
"36. Ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie e
delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie.
1. Le imprese ferroviarie e le associazioni
internazionali di imprese ferroviarie che espletano
sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di
trasporto di merci o di persone osservano, oltre ai
requisiti stabiliti dal presente decreto, anche la
legislazione nazionale, regionale, la normativa
regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di
settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed
applicati in modo non discriminatorio, con particolare
riguardo agli standard definiti e alle prescrizioni in
materia di:
a) requisiti tecnici ed operativi specifici per i
servizi ferroviari;
b) requisiti di sicurezza applicabili al personale,
al materiale rotabile e all'organizzazione interna delle
imprese ferroviarie;
b-bis) condizioni di lavoro del personale;
c) salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti dei
lavoratori e degli utenti;
d) requisiti applicabili a tutte le imprese nel
pertinente settore ferroviario destinate a offrire vantaggi
o protezione agli utenti.".



 
Art. 9
Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni


1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unita' produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita' produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facolta' di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unita' produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo»;
«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unita' produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive della medesima regione»;
«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 12 marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili),
come modificato dalla presente legge:
"5. Esclusioni, esoneri parziali e contributi
esonerativi.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello
schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono
individuate le mansioni che, in relazione all'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti
pubblici non economici, non consentono l'occupazione di
lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il
predetto decreto determina altresi' la misura della
eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano
nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non
sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e
navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo
3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di
cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per
quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al
trasporto del settore. Sono altresi' esentati dal predetto
obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo
settore degli impianti a fune, in relazione al personale
direttamente adibito alle aree operative di esercizio e
regolarita' dell'attivita' di trasporto. Per consentire al
comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso
modalita' di servizio piu' evolute e competitive e per
favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione
stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro
pubblici e privati che operano nel settore
dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il
personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui
all'articolo 3. Fermo restando l'obbligo del versamento del
contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano
addetti impegnati in lavorazioni che comportano il
pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o
superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista
dal presente articolo e' sostituita da
un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta
l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di
computo.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici che, per le speciali condizioni della loro
attivita', non possono occupare l'intera percentuale dei
disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino
al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui
all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna
unita' non assunta, nella misura di euro 30,64 per ogni
giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non
occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la
Conferenza unificata e sentite altresi' le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro
parere con le modalita' di cui al comma 1, sono
disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali
dagli obblighi occupazionali, nonche' i criteri e le
modalita' per la loro concessione, che avviene solo in
presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del
versamento dei contributi di cui al presente articolo, la
somma dovuta puo' essere maggiorata, a titolo di sanzione
amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base
annua. La riscossione e' disciplinata secondo i criteri
previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di
cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di
cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le
modalita' relativi al pagamento, alla riscossione e al
versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al
presente articolo.
8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono
essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto
degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che
occupano personale in diverse unita' produttive e i datori
di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai
sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 possono assumere in una unita' produttiva o,
ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa,
in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero
di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato
superiore a quello prescritto, portando in via automatica
le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori
assunti nelle altre unita' produttive o nelle altre imprese
del gruppo aventi sede in Italia.
8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono
della facolta' di cui al comma 8 trasmettono in via
telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province
in cui insistono le unita' produttive della stessa azienda
e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui
all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal
quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello
nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unita'
produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al
gruppo.
8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere
autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una
unita' produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al
collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto,
portando le eccedenze a compenso del minor numero di
lavoratori assunti in altre unita' produttive della
medesima regione.
8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis
e 8-ter.".



 
Art. 10
Fondi interprofessionali per la formazione continua

1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole «si possono articolare regionalmente o territorialmente» aggiungere le seguenti parole: «e possono altresi' utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)", come modificato dalla
presente legge:
"1. Al fine di promuovere, in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo
attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, lo sviluppo della formazione
professionale continua, in un'ottica di competitivita'
delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
«fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono
finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le
parti sociali, nonche' eventuali ulteriori iniziative
propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti
piani concordate tra le parti. I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
e le province autonome territorialmente interessate. I
progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle
regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito
delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le
risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i
fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle
risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi,
ai sensi del comma 3".



 
Art. 11
Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e il relativo regolamento di attuazione.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione
dell'occupazione):
"Art. 18. Tirocini formativi e di orientamento.
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,
attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore
di soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico ai
sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 , con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 , sono emanate, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri
generali:
a) possibilita' di promozione delle iniziative, nei
limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente
legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e
delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi
scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti
preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie
all'espletamento delle iniziative medesime e in
particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; universita'; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti
in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunita' terapeutiche enti
ausiliari e cooperative sociali, purche' iscritti negli
specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di
inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti
di orientamento e di formazione, con priorita' per quelli
definiti all'interno di programmi operativi quadro
predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite
convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera
a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non costituenti
rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi,
ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di
handicap, da modulare in funzione della specificita' dei
diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di
assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilita'
civile e di garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attivita'; nel
caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro
ospitante puo' stipulare la predetta convenzione con
l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle
attivita' svolte nel corso degli stages e delle iniziative
di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove
debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
lavoro;
g) possibilita' di ammissione, secondo modalita' e
criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
di cui al presente articolo a favore dei giovani del
Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle
operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa
sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del
tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilita' dei soggetti portatori di handicap
impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968,
n. 482, e successive modificazioni, purche' gli stessi
tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli
articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
siano finalizzati all'occupazione".



 
Art. 12
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque svolga un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori, e' punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumita' personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresi' l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonche' dell'Unione europea, relativi al settore di attivita' in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.
L'esclusione di cui al secondo comma e' aumentata a cinque anni quando il fatto e' commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 603 del Codice
penale:
"Art. 603. Plagio.
Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in
modo da ridurla in totale stato di soggezione, e' punito
con la reclusione da cinque a quindici anni." .



 
Art. 13

Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle spese per i
referendum

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2011, 2012 e 2013,ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennita' di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonche' del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.
2. In attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attivita' lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennita' parlamentare la riduzione dell'indennita' di cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica con le medesime decorrenza e durata di cui al comma 1;
b) le Camere, in conformita' con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalita' piu' adeguate per correlare l'indennita' parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonche' le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilita' di cui al primo periodo si applicano, altresi', alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.
4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi piu' di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data».



Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"1. Il trattamento economico omnicomprensivo
annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta
o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed
incarichi di vertice o quali componenti, comunque
denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche
collegiali, di cui all'allegato A, non puo' superare la
media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti
economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe
cariche e incarichi negli altri sei principali Stati
dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di
autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento
economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in
funzione della carica ricoperta non puo' superare la media
ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti
dei Parlamenti nazionali".
La legge 24 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in
materia di risoluzione dei conflitti di interessi" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 2004, n. 193.
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
citata legge 24 luglio 2004, n. 215:
"2. Agli effetti della presente legge per titolare di
cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio
dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari
di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":
"Art. 62. Decadenza dalla carica di sindaco e di
presidente della provincia.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o
senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni
con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i
presidenti delle province la decadenza dalle cariche
elettive ricoperte".
Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24
gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia):
"Art. 6. La carica di membro del Parlamento europeo
spettante all'Italia e' incompatibile con quella di:
a) presidente di giunta regionale;
b) assessore regionale;
b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a
15.000 abitanti.
Quando si verifichi una delle incompatibilita' di cui
al comma precedente, il membro del Parlamento europeo
risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale
nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale
carica sceglie.
Qualora il membro del Parlamento europeo non vi
provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara
decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella
stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente
l'ultimo eletto.
Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai
sensi del precedente comma puo' proporre ricorso contro la
decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte
di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena
di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della
decisione.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di
cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.
In relazione ai membri di cui al secondo comma
dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilita'
previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali
per l'elezione al Parlamento europeo".
Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7 Election day
1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per
le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e
delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e
regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco
dell'anno.
2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le
consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data
stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.
2-bis.Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi
piu' di un referendum abrogativo, la convocazione degli
elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio
1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi
nella medesima data".



 
Art. 14

Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative
indennita'. Misure premiali

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1º gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennita' massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2012, di un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali.
2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta', ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 20 del
citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98:
"3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma
2, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, fermo
l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere
dall'anno 2012, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del
decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti locali di cui al
primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale
realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di
cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a quello
risultante dall'applicazione alle spese finali medie
2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita
per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui
al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo 1
commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Inoltre, il contributo dei predetti enti alla manovra per
l'anno 2012 e' ridotto con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti
negativi, in termini di indebitamento netto e fabbisogno,
superiori a 200 milioni di euro.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti
locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42:
"Art. 3 Interventi urgenti sul contenimento delle spese
nelle regioni
1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e
per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione,
a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, definisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, l'importo degli emolumenti e delle
utilita', comunque denominati, ivi compresi l'indennita' di
funzione, l'indennita' di carica, la diaria, il rimborso
spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri
regionali in virtu' del loro mandato, in modo tale che, ove
siano maggiori, non eccedano complessivamente, in alcun
caso, l'indennita' massima spettante ai membri del
Parlamento".
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante
"Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE", e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione):
"Art. 27. Coordinamento della finanza delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti
speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita'
interno e all'assolvimento degli obblighi posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita'
stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
entro il termine di trenta mesi stabilito per l'emanazione
dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il
principio del graduale superamento del criterio della spesa
storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m).
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono
conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica
complessiva, delle funzioni da esse effettivamente
esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione
degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei
costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite
che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le
medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni
e, per le regioni e province autonome che esercitano le
funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali.
Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le
specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura
il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto
speciale i cui livelli di reddito pro capite siano
inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'
articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate,
nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli
statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse
norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche
mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento
o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a
statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio
dello Stato, nonche' con altre modalita' stabilite dalle
norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le
predette norme, per la parte di propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali
in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi
regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di
finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale
nei casi in cui questa rientri nella competenza della
regione a statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
del sistema tributario con riferimento alla potesta'
legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome in materia di
tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalita' di sviluppo, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle
condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove
funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni a
statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2
definiranno le corrispondenti modalita' di finanziamento
aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle
leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al
presente articolo sono invitati a partecipare, in
conformita' ai rispettivi statuti, i Presidenti delle
regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all'articolo 4 svolge anche
attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti
concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di
tale funzione la Commissione e' integrata da un
rappresentante tecnico della singola regione o provincia
interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme
fondamentali della presente legge e dei principi che da
essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia
autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le
regioni, per le riforme per il federalismo, per la
semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e
per le politiche europee nonche' dai Presidenti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il
tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' e per valutare la congruita' delle
attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all'entrata in vigore degli statuti,
verificandone la coerenza con i principi di cui alla
presente legge e con i nuovi assetti della finanza
pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' assicurata
l'organizzazione del tavolo".



 
Art. 15
Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali

1. (Soppresso).
2. (Soppresso).
3. (Soppresso).
4. (Soppresso).
5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' ridotto della meta', con arrotondamento all'unita' superiore.
6. (Soppresso).
7. (Soppresso).
 
Art. 16

Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu' isole, nonche' al comune di Campione d'Italia.
2. A ciascuna unione di cui al comma l hanno facolta' di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facolta' di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.
3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo.
4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.
5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonche' i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunita' montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facolta' di individuare diversi limiti demografici.
7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o piu' comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.
8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonche' in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione.
10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.
11. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonche', in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato puo' stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.
12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, il consiglio e' convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed e' rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico.
13. La giunta dell'unione e' composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.
14. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.
15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualita' di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.
16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalita' delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.
17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in due;
c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in tre;
d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in quattro.
18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresi' applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: «previsti dal regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».
20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti».
21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento».
22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, le parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu' isole».
23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di piu' isole».
24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli associati» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138»; al medesimo comma 31, la lettera c) e' abrogata e la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009».
25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessita', ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.
26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed e' pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.
27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilita' interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 32. Unioni di comuni.
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da
due o piu' comuni di norma contermini, allo scopo di
esercitare congiuntamente una pluralita' di funzioni di
loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono
approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le
procedure e la maggioranza richieste per le modifiche
statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e
le modalita' per la loro costituzione e individua altresi'
le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente
dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e
deve prevedere che altri organi siano formati da componenti
delle giunte e dei consigli dei comuni associati,
garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina
della propria organizzazione, per lo svolgimento delle
funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari
con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei
comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia
di composizione degli organi dei comuni; il numero dei
componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti
previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione
complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui
servizi ad esse affidati".
Si riporta il testo dei commi 28, 29, 30 e 31
dell'articolo 14 del citato decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, come modificati dalla presente legge:
"28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste
dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del
2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata,
attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con
popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti,
esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente
con quello di una o di piu' isoleed il comune di Campione
d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate
in forma associata, attraverso convenzione o unione, da
parte dei comuni, appartenenti o gia' appartenuti a
comunita' montane, con popolazione stabilita dalla legge
regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le
funzioni fondamentali svolte in forma associata. La
medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una
forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con
propria legge, previa concertazione con i comuni
interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie
locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per
area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con
dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3,
della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di
economicita', di efficienza e di riduzione delle spese,
fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente
articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni
avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma
associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.
I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di
abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati
all'esercizio delle funzioni in forma associata.
31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei
comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni
fondamentali in forma associata deve raggiungere e' fissato
in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico
individuato dalla regione entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 con delibera della
Giunta regionale. I comuni assicurano comunque il
completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 26 a 30 del presente articolo:
a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due
delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi
individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3,
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le
sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi
dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del
2009".
Si riporta il testo della parte II del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Parte seconda - Ordinamento finanziario e contabile".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e). ".
Si riporta il testo dell'articolo 111 del codice di
procedura civile:
"Art. 111. Successione a titolo particolare nel diritto
controverso.
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto
controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il
processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a
causa di morte, il processo e' proseguito dal successore
universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare puo'
intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre
parti vi consentono, l'alienante o il successore universale
puo' esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega
sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo
particolare ed e' impugnabile anche da lui, salve le norme
sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla
trascrizione".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 156 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre
leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi
erariali di qualsiasi natura, nonche' all'inclusione nel
sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre
1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed
alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano
riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non
diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione
residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente
per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto
nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem
per le comunita' montane. Per le comunita' montane e i
comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima
popolazione disponibile".
Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 30. Convenzioni.
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra
loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
Regione, nelle materie di propria competenza, possono
prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti
locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,
ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in
luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega
di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.
31. Consorzi
1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o
piu' servizi e l'esercizio associato di funzioni possono
costituire un consorzio secondo le norme previste per le
aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto
compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti
pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi
alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai
sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del
consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili
coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10
dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e
prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti
fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformita' alla
convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina
e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli
enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai
rappresentanti degli enti associati nella persona del
sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con
responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e
ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge
dello Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e
servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attivita' di cui
all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le
aziende speciali".
Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 7
giugno 1991, n. 182 (Norme per lo svolgimento delle
elezioni dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali):
"Art. 3. 1. La data per lo svolgimento delle elezioni
di cui agli articoli 1 e 2 e' fissata dal Ministro
dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno
precedente quello della votazione ed e' comunicata
immediatamente ai prefetti perche' provvedano alla
convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro
competenza previsti dalla legge".
Il citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227,
S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 50. Competenze del sindaco e del presidente della
provincia.
1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli
organi responsabili dell'amministrazione del comune e della
provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia
rappresentano l'ente, convocano e presiedono la Giunta,
nonche' il consiglio quando non e' previsto il presidente
del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi
e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi
esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresi'
all'espletamento delle funzioni statali e regionali
attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni
attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste
da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,
quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri
casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa
la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione
della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di
piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino
a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi
del precedente comma.
7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla
base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio
il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del comune e della provincia presso enti, aziende ed
istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere
effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano
i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri
stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi
statuti e regolamenti comunali e provinciali
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano
davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il
giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da
portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della
provincia e' una fascia di colore azzurro con lo stemma
della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da
portare a tracolla".
Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art 54. Attribuzioni del sindaco nei servizi di
competenza statale.
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla
legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente
il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della
polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito
delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro
dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato
civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di
statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con
atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione
degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e'
disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni
relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai
sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata
convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o
limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla
quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente
della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti
pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato
dall'intervento.
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorita',
giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione
irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad
uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale
adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento
dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a
causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessita' dell'utenza o per motivi di
sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, adottando i
provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e'
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano
all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio
a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione
penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le
funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti
adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il
prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo
restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4,
le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze
di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente
articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati,
nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti
altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche'
dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al
prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi
indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove
non siano costituiti gli organi di decentramento comunale,
il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere
comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e
nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel
caso di inerzia del sindaco o del suo delegato
nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il
prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di
indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal
presente articolo da parte del sindaco".
Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 48. Competenze delle giunte.
1. La Giunta collabora con il sindaco o con il
presidente della provincia nel governo del comune o della
provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi
dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi
di governo, che non siano riservati dalla legge al
consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste
dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente
della provincia o degli organi di decentramento; collabora
con il sindaco e con il presidente della provincia
nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita'
e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti
dello stesso.
3. E', altresi', di competenza della Giunta l'adozione
dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
consiglio".
Si riporta il testo degli articoli 82 e 86 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 82. Indennita'.
1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo
determina una indennita' di funzione, nei limiti fissati
dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della
provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della
comunita' montana, i presidenti dei consigli
circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonche' i
componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste
delle loro articolazioni, delle province, delle citta'
metropolitane, delle comunita' montane, delle unioni di
comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennita' e'
dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano
richiesto l'aspettativa.
2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto
di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un
gettone di presenza per la partecipazione a consigli e
commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito
nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima
prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al
decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita' e' dovuta ai
consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri
circoscrizionali delle citta' metropolitane per i quali
l'ammontare del gettone di presenza non puo' superare
l'importo pari ad un quarto dell'indennita' prevista per il
rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico
dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori
dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono
mensilmente superare, per ciascun consigliere
circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto
dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente.
3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative
al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita'
di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da
lavoro di qualsiasi natura.
4.
5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la
percezione di una delle due indennita' ovvero per la
percezione del 50 per cento di ciascuna.
6.
7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta
l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e'
dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli
organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed
esterne.
8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
di presenza di cui al presente articolo e' determinata,
senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri.
a) equiparazione del trattamento per categorie di
amministratori;
b) articolazione delle indennita' in rapporto con la
dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle
fluttuazioni stagionali della popolazione, della
percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al
totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
di parte corrente;
c) articolazione dell'indennita' di funzione dei
presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice
presidenti delle province, degli assessori, in rapporto
alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente e agli assessori
delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e
delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di
funzione nella misura massima del 50 per cento
dell'indennita' prevista per un comune avente popolazione
pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio
fra enti locali o alla popolazione montana della comunita'
montana;
d) definizione di speciali indennita' di funzione per
gli amministratori delle citta' metropolitane in relazione
alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e).
f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei
sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
una somma pari a una indennita' mensile, spettante per
ciascun anno di mandato.
9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali si puo' procedere alla revisione del
decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima
procedura ivi indicata.
10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e'
rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della
misura delle indennita' e dei gettoni di presenza sulla
base della media degli indici annuali dell'ISTAT di
variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata
dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
del biennio.
11. La corresponsione dei gettoni di presenza e'
comunque subordinata alla effettiva partecipazione del
consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne
stabilisce termini e modalita'".
"86. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi
e disposizioni fiscali e assicurative.
1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico,
dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il
versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e
assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i
presidenti di provincia, per i presidenti di comunita'
montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali,
per gli assessori provinciali e per gli assessori dei
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i
presidenti dei consigli dei comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli
provinciali che siano collocati in aspettativa non
retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima
disposizione si applica per i presidenti dei consigli
circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato
nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e
per i presidenti delle aziende anche consortili fino
all'approvazione della riforma in materia di servizi
pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste
dall'articolo 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori
dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1
l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo
previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria
annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei
Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sono stabiliti i criteri per la determinazione
delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per
i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma
pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o
continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
3. L'amministrazione locale provvede, altresi', a
rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di
accantonamento per l'indennita' di fine rapporto entro i
limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua da
parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte
dell'amministratore.
4. Alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
5. I comuni, le province, le comunita' montane, le
unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono
assicurare i propri amministratori contro i rischi
conseguenti all'espletamento del loro mandato.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione
previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei
benefici di cui al comma 1 e' consentita l'eventuale
ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e
previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro
versamento, se precedente alla data di entrata in vigore
della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se
successiva".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 77 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 77. Definizione di amministratore locale.
1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino
chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle
amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato,
disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari
ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei modi e
nei limiti previsti dalla legge.
2. Il presente capo disciplina il regime delle
aspettative, dei permessi e delle indennita' degli
amministratori degli enti locali. Per amministratori si
intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche
metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri
dei comuni anche metropolitani e delle province, i
componenti delle giunte comunali, metropolitane e
provinciali, i presidenti dei consigli comunali,
metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e
gli assessori delle comunita' montane, i componenti degli
organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti
locali, nonche' i componenti degli organi di
decentramento".
Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 80. Oneri per permessi retribuiti.
1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore
di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei
lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici
economici sono a carico dell'ente presso il quale gli
stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui
all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del
datore di lavoro, e' tenuto a rimborsare quanto dallo
stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per
le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il
rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni
dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta
sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35,
della legge 11 marzo 1988, n. 67".
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 38 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dalla presente legge:
"7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono
pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei
comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono
preferibilmente in un arco temporale non coincidente con
l'orario di lavoro dei partecipanti".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 48 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dalla presente legge:
"1. La Giunta collabora con il sindaco o con il
presidente della provincia nel governo del comune o della
provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei
comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni
della giunta si tengono preferibilmente in un arco
temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei
partecipanti".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 79 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dalla presente legge:
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati,
componenti dei consigli comunali, provinciali,
metropolitani, delle comunita' montane e delle unioni di
comuni, nonche' dei consigli circoscrizionali dei comuni
con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto
di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente
necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei
rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di
suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in
orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non
riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno
successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si
protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale), come modificato
dalla presente legge:
"7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui
al comma 3, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui
al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove
sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel
riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni
standard, ove effettuata, nonche', sino al 2013, anche
della necessita' che una quota pari al 30 per cento della
dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base
al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del
Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto
delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio
dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento
dell'accordo lo schema di decreto e' trasmesso alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15
ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre
dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo
puo' essere comunque emanato; in sede di prima applicazione
del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade
il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in
forma associata le funzioni fondamentali ai sensi
dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o piu'
isole sono, in ogni caso, stabilite modalita' di riparto
differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee
comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei
predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento
della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per
cento di cui al secondo periodo del presente comma".
Per il riferimento normativo al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, vedasi in note all'articolo 14.
Si riporta il testo dell'articolo 227 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Art. 227. Rendiconto della gestione.
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del
bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto
motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione. La proposta e' messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento. Il rendiconto deliberato e' inviato
all'organo regionale di controllo ai sensi e con le
modalita' di cui all'articolo 133.
3. Per le province, le citta' metropolitane, i comuni
con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui
rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la
indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto e'
presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti
per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed
integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e
7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento
dei conti pubblici, la Sezione Enti locali potra'
richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui
all'articolo 151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui
all'articolo 239, comma 1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per
anno di provenienza.
6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano
telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto
completo di allegati, le informazioni relative al rispetto
del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del
conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e
protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica
dei dati sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei
conti".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art.3. Intese.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive".
Si riporta il testo del comma 32 dell'articolo 14 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato
dalla presente legge:
"32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con
popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono
costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni
mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne
cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo
periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a
30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia'
costituite:
a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile
negli ultimi tre esercizi;
b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,
riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite
di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato
gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite
medesime.
La disposizione di cui al presente comma non si applica
alle societa', con partecipazione paritaria ovvero con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti,
costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva
superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa
tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la
partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre
2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre
societa' gia' costituite".
Si riporta il testo del comma 186 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010):
"186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica
e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono
adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico
comunale di cui all' articolo 11 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del
difensore civico comunale possono essere attribuite,
mediante apposita convenzione, al difensore civico della
provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In
tale caso il difensore civico provinciale assume la
denominazione di «difensore civico territoriale» ed e'
competente a garantire l'imparzialita' e il buon andamento
della pubblica amministrazione, segnalando, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e
i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento
comunale di cui all' articolo 17 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione
superiore a 250.000 abitanti, che hanno facolta' di
articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui
popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000
abitanti; e' fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) possibilita' di delega da parte del sindaco
dell'esercizio di proprie funzioni a non piu' di due
consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori,
nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
d) soppressione della figura del direttore generale,
tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti;
e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti
locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM)
costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni
delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e
delle relative risorse e con successione dei comuni ai
medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni
altro effetto".
Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131 ( Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3.):
"Art. 8. Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112".
Per il riferimento al testo dell'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, vedasi in note all'articolo 14.



 
Art. 17

Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Pronunce del CNEL). - 1. Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, puo' istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non piu' di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.».
2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 della legge n. 936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, decadono gli esperti e i rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in carica e si provvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti in conformita' alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 2 e dell'articolo 14
della legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante "Norme sul
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro", come
modificato dalla presente legge:
"2.Composizione del Consiglio.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e'
composto da esperti, da rappresentanti delle categorie
produttive e da rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato
in numero di settanta oltre al presidente e al segretario
generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione".
"14.Pronunce del CNEL.
1. Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza
assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente,
sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, puo'
istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in
ciascuna delle quali siedono non piu' di quindici
consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze.
La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad
uno dei vicepresidenti".



 
Art. 18
Voli in classe economica

1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio all'interno dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa utilizzano il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonche'» sono soppresse.



Riferimenti normativi
Si riporta il testo del comma 216 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):

"216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al
personale appartenente alle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in
missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso
delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle
spese per la classe economica. E' abrogato il quinto comma
dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836".
Si riporta il testo del comma 468 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
"468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano ai
voli transcontinentali superiori alle cinque ore".



 
Art. 19
Disposizioni finali

1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25, all'articolo 2 comma 2, all'articolo 5 e all'articolo 7, pari complessivamente a 2.215,2 milioni di euro per l'anno 2012 a 132,8 milioni di euro per l'anno 2013, 170,8 milioni di euro per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro per l'anno 2016, pari a, in termini di indebitamento netto, 182,8 milioni per l'anno 2013 ed a 320,8 milioni per l'anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 19 bis

Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le
province autonome

1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.



Riferimenti normativi
Per il riferimento al testo dell'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, vedasi in note all'articolo 14.



 
Art. 20
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone