Gazzetta n. 218 del 19 settembre 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 20 luglio 2011
Identificazione dei centri di competenza utili alla rete dei centri funzionali - Aggiornamento elenco anno 2011.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le regioni e gli enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2010, registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2010, al Reg. n. 19, foglio n. 24, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli e' stato conferito l'incarico di capo Dipartimento della protezione civile fino alla scadenza del mandato del Governo in carica e la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - Protezione civile, del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1988, recante l'approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale;
Visto il progetto per la realizzazione dei centri funzionali approvato nella seduta del 15 gennaio 2002 dal comitato tecnico di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 267 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamato, nonche' quanto stabilito in merito dall'ordinanza di protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001, cosi' come modificata dall'ordinanza di protezione civile n. 3260 del 27 dicembre 2002;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalita' di protezione civile e dei centri di competenza;
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 252 del 26 gennaio 2005 con il quale sono stati individuati, tra i soggetti istituzionali ritenuti idonei per capacita' e competenza, i centri di competenza di cui alla citata direttiva;
Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto n. 252 che prevede, tra l'altro, l'aggiornamento annuale dell'elenco dei centri di competenza;
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1922 del 15 maggio 2006 con cui e' stato emanato un primo aggiornamento dei centri di competenza di cui alla citata direttiva;
Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 4324 dell'11 settembre 2007 con cui e' stato emanato un secondo aggiornamento dei centri di competenza di cui alla citata direttiva;
Visto ancora l'art. 6 del medesimo decreto n. 252 che afferma che «Con successivi decreti, ove ne sia ravvisata la necessita' o l'utilita', potranno essere individuati ulteriori centri di competenza per le cui attivita' troveranno applicazione i principi di cui al presente decreto.»;
Considerato che la gestione del sistema di allerta nazionale e' assicurata dal Dipartimento della protezione civile, dalle regioni attraverso la rete dei centri funzionali, nonche' dalle strutture regionali e/o dai centri di competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale sistema;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante «Nuova disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 19, comma 4;
Vista la circolare dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2607 del 14 febbraio 2011, che, ai sensi del succitato articolo, configura gli impegni pluriennali quali eccezioni alla regola che impone impegni annuali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile», che ha introdotto modifiche alle competenze del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2001, n. 10, che ha introdotto modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in particolare all'art. 5;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2011, recante «Indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione ed attuazione delle ordinanze di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' per l'attuazione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2011, n. 10.»;
Considerato che la citata normativa ha apportato modifiche organizzative, di competenze e procedurali e che, pertanto, occorre riformulare sulla base della citata normativa il decreto di identificazione dei centri di competenza utili alla rete dei centri funzionali;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni impartite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 citata, riguardante l'individuazione di ulteriori centri di competenza anche su proposta delle regioni;
Considerato che i centri di competenza possono essere rappresentati da soggetti pubblici e privati, esterni alla rete dei centri funzionali, ma ad essa connessi organizzativamente ed amministrativamente, attraverso la stipula di convenzioni;
Vista la necessita' di incrementare la conoscenza delle dinamiche socio-economiche del comparto agricolo e forestale e per lo studio e la gestione dei fenomeni connessi al monitoraggio e alla conservazione del territorio e delle risorse ad esso connesse nonche' la necessita' di ottenere servizi di osservazione della terra da piattaforma aerea o satellitare e gestione delle catene di processamento dei dati acquisiti per la realizzazione di ortofoto digitali multispettrali, immagini radar in banda X, immagini iperspettrali;
Ritenuto, per lo svolgimento delle suddette attivita', l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, struttura idonea allo sviluppo delle conoscenze di protezione civile per le materie di propria competenza, nonche' centro di raccordo per la sua attuale collaborazione con altri centri di competenza;
Vista la necessita' di approfondire le tematiche dei beni culturali e della staticita' degli edifici, replicando su vasta scala le esperienze acquisite a L'Aquila in occasione degli interventi messi in atto a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Ritenuto, per lo svolgimento delle suddette attivita', l'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche (ITC), struttura idonea allo sviluppo delle conoscenze di protezione civile per le materie di propria competenza, in collaborazione con altri centri di competenza;
Ravvisata la necessita' di dare indicazioni sulle modalita' di mantenimento o decadenza dei compiti e delle funzioni di centro di competenza cosi' come indicato nell'art. 2 del decreto dell'11 settembre 2007, n. 4324.

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento dell'elenco dei centri di competenza

I centri di competenza di cui al punto 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», sono indicati nell'elenco allegato al presente atto, che riporta per ciascun centro anche una descrizione dei compiti e delle capacita' riconosciute.
 
Art. 2

Convenzioni

I compiti, le funzioni, i servizi, le informazioni, i dati, le elaborazioni e i contributi tecnico-scientifici, formeranno oggetto di specifiche convenzioni, articolate in programmi annuali, salvo quanto indicato nella circolare dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile, citata in premessa. Nell'ambito delle suddette convenzioni, che saranno stipulate in relazione alle disponibilita' di bilancio del Dipartimento della protezione civile, saranno definite le modalita' di attuazione dei programmi ed i reciproci impegni ed obblighi.
L'efficacia di tali convenzioni e' valutata da parte del Dipartimento della protezione civile, mediante la verifica sia dello svolgimento delle attivita' che del raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi attuativi secondo modalita', criteri e metodi propri dei regolamenti per la gestione dei fondi europei e verificate le disponibilita' finanziarie correnti ed ordinarie.
 
Art. 3

Mantenimento dei compiti
e delle funzioni di centro di competenza

I soggetti individuati nell'elenco di cui all'art. 1, mantengono i compiti e le funzioni di centro di competenza qualora persistano le prerogative, potenzialita', specificita' e finalita' che ne hanno determinato l'identificazione, nonche' il perseguimento degli obiettivi oggetto delle convenzioni indicate all'art. 2.
 
Art. 4

Soggetti coinvolti

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, i centri di competenza potranno avvalersi di altri soggetti tecnico-scientifici da individuare nel rispetto della normativa vigente che disciplina l'acquisizione di beni e servizi.
 
Art. 5

Reti di centri di competenza

Per le finalita', i compiti e le funzioni stabilite dal Dipartimento della protezione civile, nonche' per lo sviluppo di particolari argomenti, sotto il coordinamento del Dipartimento stesso, potranno essere definite reti tematiche di centri di competenza con specifico e separato atto del capo del Dipartimento.
 
Art. 6

Ulteriori iniziative

Con successivi decreti, ove ne sia ravvisata la necessita' o l'utilita', potranno essere individuati ulteriori centri di competenza.
Il presente decreto sostituisce il decreto n. 252 del 26 febbraio 2005, e successive modificazioni ed integrazioni.
Roma, 20 luglio 2011

Il capo del Dipartimento: Gabrielli
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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